Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7805
Apporre un ombreggiante lungo il confine tra due proprietà costituisce un atto emulativo?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30248/2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 232/2010 del TRIBUNALE di CUNEO del 27/04/2010, depositata il 07/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
CONSIDERATO IN FATTO
Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Dronero, conseguente alla proposizione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) di istanza per ottenere – per quel che qui interessa – la condanna di (OMISSIS) alla rimozione di un telo dalla convenuta collocato lungo la rete divisoria delle due proprieta’, nella resistenza della evocata, espletata istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 88 del 18.7.2007, depositata il 6.8.2008, respingeva detta domanda attorea (dichiarata cessata la materia del contedere con riferimento alla richiesta del taglio della siepe). Avverso la menzionata sentenza proponevano appello gli stessi (OMISSIS) – (OMISSIS) lamentando che il giudice di prime cure non avesse ritenuto la lesivita’ della rete dei diritti del comproprietario. Nella resistenza dell’appellata (OMISSIS), il Tribunale di Cuneo, riteneva la infondatezza dei motivi di impugnazione, con sentenza n. 232/2010 (depositata il 7 maggio 2010), respingeva l’appello e per l’effetto confermava la decisione impugnata.
Con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010 con l’iscrizione, i (OMISSIS) – (OMISSIS) impugnavano per cassazione la richiamata sentenza del Tribunale di Cuneo (non notificata) prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione, nonche’ il vizio di motivazione, degli articoli 833, 875, 1102 e 1105 c.c..
L’intimata (OMISSIS) non si costituiva nel giudizio di legittimita’.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’articolo 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Con l’unica censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame, nel rigettare la loro richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprieta’ tenuto conto della lesivita’ dello stesso, tale da dovere essere considerato quale atto emulativo.
Premesso che – di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti – il giudice di appello ha voluto fare riferimento alle norme sul muro non posto sul confine delle rispettive proprieta’ ex articolo 575 c.c., proprio per richiamare la disciplina relativa alle facolta’ del proprietario di costruire o immutare un manufatto sul quale anche il vicino, non proprietario, potrebbe vantare dei diritti, nel ricorso di criteri determinati. Cio’ posto, non appare fondato il motivo attinente alla erronea applicazione delle invocate norme, in quanto l’analisi del rapporto di vicinato riportata in sentenza, ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere sussistente una legittima volonta’ della resistente di creare una barriera fra le proprieta’, per preservarne la riservatezza, dapprima con una fitta siepe e poi attraverso il classico telo verde, avente finalita’ rafforzativa della funzione della siepe, per cui non poteva dirsi manifestamente priva di utilita’ (cfr. in tal senso Cass. 7 marzo 2012 n. 3598).
Infondata e’ poi la deduzione secondo la quale detto materiale comunque non garantirebbe la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo, stante la sua consistenza, giacche’ il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprieta’, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilita’, per cui seppure l’opera puo’ non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneita’ a soddisfarli in gran parte consente l’esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela (v. Cass. sopra cit.). Superata ed assorbita in detta ottica la ulteriore deduzione circa il costituire la rete impedimento al passaggio della luce ovvero divisorio antiestetico”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Questo caso specifico, in cui si dice che non era atto emulativo perchè… vedi sentenza, viene ripreso da tanti siti web come possibilità di inserire un telo verde sulla rete per privacy, anche se non è proprio quello che dice la sentenza. La sentenza dice che non è atto emulativo porre telo verde su rete comune per privacy, visti anche i rapporti di vicinato, ma non dice che si possa mettere telo verde senza consultare il vicino, oppure che la rete con telo non diventi come un muro ai fini delle distanze delle piante , ecc. ecc. ecc.