Cassazione Civile Sez. III 16 ottobre 2008 n. 25251
L'amministratore oltre che dover provvedere alla gestione delle cose comuni ha l'obbligo di vigilare sulle cose comuni, e di assicurare che da queste non risulti danno avverso terzi: che responsabilità ha l'amministratore in caso di lavori appaltati a terzi?
L’amministratore oltre che dover provvedere alla gestione delle cose comuni ha l’obbligo di vigilare sulle cose comuni, e di assicurare che da queste non risulti danno avverso terzi: che responsabilità ha l’amministratore in caso di lavori appaltati a terzi?