Come si possono suddividere le spese condominiali con criteri diversi da quelli previsti dallì’art. 1123 del codice civile?
Prima della l. 220/2012 come si ripartivano le spese fra usufruttuario e nudo proprietario? Che vincoli avevano l’uno rispetto all’altro?
Se il nudo proprietario non era tenuto neanche in via sussidiara al pagamento delle spese condominiali ordinarie, poteva agire per la ripetizione delle somme?
Il regolamento di condominio può derogare alla legge inmateria di riaprto spese? Se sì vi sono dei limiti?
Si può approvare un bilancio con il riparto delle spese difforme dalle prescizioni del regolamento condominiale? Se sì con che maggioranze?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente – Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere – Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere […]