Se l’immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?
Il regolamento condominiale che sia predisposto dal venditore-costruttore vincola anche quest’ultimo?
Cosa succede se il costruttore usa lo spazio per i posti auto edificandovi unaltra costruzione?
Chi tra condominio e costruttore è responsabile se i danni causati sono diretta conseguenza dei vizi di costruzione?
Quali sono i difetti che configurano la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 codice civile?
Esiste un dovere di controllo del committente sull’operato dell’appaltatore? Se sì di che estensione è?
Fino a quanto si estendono le responsabilità dell’appaltatore?
A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?
L’appaltatore è responsabile per i vizi di costruzione dell’edificio, ma il committente può essere chiamato a rispondere per i suddetti vizi? Se sì, in che casi?
L’obbligo di adibire aree a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura di un edificio che natura ha? Il costruttore/venditore è tenuto ad alienarli?