Il condomino può modificare il tetto condominiale per ricavarne un balcone a pozzetto? In base a quali principi?
Come può configurarsi l’uso più intenso della cosa comune che non vada a sfavore degli altri condomini?
Si può aprire un varco nel muro condominiale per trasformare una cantina in un box auto?
Qualsiasi modificazione della parte comune può rubricarsi come innovazione?
Quando l’uso della cosa comune si configura come illecito?
Si può dividere un bene comune ai condomini? Se sì secondo quali criteri?
È un utilizzo lecito della cosa comune parcheggiare lungo i vialetti condominiali?
La Suprema Corte prende spunto da una vicenda piuttosto banale quale l’apposizione non autorizzata di fioriere lungo il vano scala per stabilire un principio di diritto molto importante: fino a che punto si può spingere l’uso della cosa comune?