Prima della legge 220/2012 l’amministratore di condominio aveva suficienti poteri per aprire un conto intestato al condominio?
Può l’amministratore entrante liquidare le fatture presentante dall’amministratore uscente prima della assemblea che decida sul blancio?
Fin dove può spingersi il sindacato dell’autorità giudiziaria nel decidere sulle decisioni dell’assemblea?
Le rimesse effettuate direttamente sul conto dell’amministratore anziché su quello condominiale, confluiscono nell’imponibile?
Se i condomini non pagano, more sanzioni ed interessi per mancati pagamenti possono essere addebitati all’amministratore?
Quando si perfeziona la fattispecie dell’appropriazione indebita per l’Amministratore di Condominio?
Può il condomino aprire un varco sul muro condominiale per mettere in comunicazione il proprio immobile con un immobile ultroneo? Quando non si può azionare il diritto di sopraelevazione?
Se l’Amministratore non compie atti di ordinaria amministrazione, il singolo condomino può convenirlo in giudizio?
Prima della l. 220/2012 come si ripartivano le spese fra usufruttuario e nudo proprietario? Che vincoli avevano l’uno rispetto all’altro?
Quando amministratore e condominio possono ritenere evitato il reato di cui all’art. 677 c.p.?