L’art 1284, 4, c. c. si applica solo se la lite ha ad oggetto un inadempimento contrattuale e le parti non hanno contrattualmente predeterminato la misura del tasso degli interessi moratori.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessimoratori è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.Il saggio d'interesse legale dell'art 1284, comma 4, c. c. si applica solo se la lite giudiziale ha ad oggetto un inadempimento contrattuale ed è stata intrapresa dopo l'entrata in vigore della novella legislativa.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessimoratori è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.Il saggio d’interesse legale dell’art 1284, comma 4, c. c. si applica solo se la lite giudiziale ha ad oggetto un inadempimento contrattuale ed è stata intrapresa dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.