Menu
Menu

Sentenza 736 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in composizione monocratica, in persona del giudice unico, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n° 4373/2009 delR.G.A.C.C., […]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica, in persona del giudice unico, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n° 4373/2009 delR.G.A.C.C., vertente tra:

RA e RC, rappresentati, e difesi dall’Avv. DIV, come da procura a margine dell’atto di citazione, edelettivamente domiciliati presso il suo studio

Parte attrice

Contro

 DPG e RL, rappresentati e difesi dall’Avv.TM, come da procura a margine dell’atto di costituzione erisposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio

Parte convenuta

  • verificata la regolarità del contraddittorio;
  • esaminati l’atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;
  • lette le conclusioni istruttorie e di merito;
  • sentiti all’odierna udienza i procuratori delle parti, a seguito di discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori chiedevano all’On.leGiudicante, nelle conclusioni, “di accertare e dichiarare l’illegittimità delleopere realizzate dai convenuti, in quanto lesive del diritto di proprietàdegli istanti, e, per l’effetto, ordinare agli odierni convenuti la consegna delle chiavi relative al cancello installato, al fine di poter continuare ad usufruire della strada realizzata, o, in alternativa, ripristinare a proprie spese lo status quo ante”.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per mancato avvertimento delle decadenze di cui all’art. 38 c.p.c., e, nel merito, chiedevano il rigetto integrale della domanda !” attorca, siccome infondata in fatto ed in diritto. I medesimi, infatti, rilevavano che il cancello, del quale gli istanti chiedevano le chiavi, era posto sulla proprietà dei convenuti e non su quella degli attori, come detto nell’atto introduttivo del giudizio de quo, ovvero sulla particella n. 96, di cui al foglio 13.

Il terreno degli attori è formato, invece, dalle particelle nn. 116, 117, 118, di s cui al foglio 13, le quali, come si evince, chiaramente, dalla planimetria catastale in atti, non sono affatto intercluse, ma servite da una strada pubblica.

Alla prima udienza, nel giorno 03 Dicembre 2009, il Giudice concedeva i termini di legge, ex art 183 c.p.c.. Parte attrice, quindi, con la prima memoria, rilevava, nel merito, che risultava, totalmente, estranea all’atto di citazione l’affermazione secondo la quale il cancello insisterebbe sulla proprietà degli odierni attori, concordando sul fatto che il medesimo insisteva sulla proprietà dei convenuti, evidenziando, comunque, al Giudice il disposto dell’art. 1051 c.c., per poi, infine, tornare ad insistere affinché “l’On.le Giudicante voglia condannare gli odierni convenuti alla consegna delle chiavi di apertura del cancello, interclusivo del proprio fondo“.

Questo Giudice, dopo attenta lettura degli atti difensivi e delle memorie ex art. 183 c.p.c., non può che essere concorde con il rilievo giuridico, sollevato da parte convenuta, in merito alla assoluta incertezza e natura dell’atto di citazione.

L’atto di citazione de quo, infatti, rappresenta una espressa domanda petitoria laddove al punto 4, contiene la seguente frase: “proprio in occasione, omissis, I Sig.ri RA e RC hanno avuto modo di constatare alcuni cambiamenti apportati sulla loro proprietà, ovvero l’installazione di un cancello, mentre al successivo punto 5, continuando, si può leggere la frase: le opere illegittimamente ed illegalmente eseguite dai coniugi DPG e RL“.

Tanto premesso, nell’udienza dell’08 Giugno 2010, il procuratore di parteconvenuta, allo stato degli atti, chiedeva che la causa venisse decisa, in quantodi pronta soluzione, mentre parte attrice chiedeva l’ammissione dei mezziistruttori, ed il Giudice rinviava all’udienza odierna, per la discussione orale.Al fine della soluzione della presente controversia, è assolutamente necessariorichiamare alla mente alcuni principi basilari del diritto processual civilisticoitaliano.

L’art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio, deveprovare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, quindi, l’attore devefornire la prova dell’esistenza del diritto di cui chiede la tutela giudiziaria.L’attore, in altri termini, ha l’onere di provare i fatti costitutivi del propriodiritto, vale a dire quei fatti che ne hanno determinato la nascita.Tale disposizione rappresenta il presupposto logico e giuridico dell’art. 99c.p.c., che sancisce il principio della domanda, al quale si collega l’art. 163c.p.c., che indica, tassativamente, gli elementi costitutivi dell’atto di citazione.La dottrina insegna che l’atto di citazione ha una duplice funzione, ovvero inprimis quella di convenire in giudizio il convenuto, esplicando la cosiddettafunzione della vocativo in ius, successivamente, chiedere, ufficialmente, al giudice la tutela di una data situazione di diritto, certa e specifica, esplicando,pertanto, la funzione della editio actionis.

Il disposto dell’art. 164 c.p.c. individua le circostanze determinanti la nullitàdell’atto di citazione, individuandone due categorie, quelle inerenti lavocativo in ius, previste dai primi tre commi dell’art. 164 c.p.c., e quelleinerenti la editio actionis, previste negli ultimi tre commi dell’art. 164 c.p.c.L’atto di citazione, quindi, per legge, è nullo per omessa o assoluta incertezzacirca l’indicazione del diritto, nonché degli elementi, anche fattuali, costitutividello stesso.

L’atto di citazione proposto è, chiaramente, inerente alla tutela del diritto diproprietà, di cui si chiede, nelle conclusioni, di accertare e dichiararel’illegittimità delle opere realizzate dai convenuti, in quanto lesive del dirittodi proprietà degli attori.

Le azioni petitorie, tra l’altro tassativamente indicate dal legislatore negli artt.948, 949, 950, 951 c.c., tutelano, in maniera assoluta e definitiva, chi sia ilproprietario, accertando in capo allo stesso la titolarità di un diritto reale,qualela proprietà o di un diritto reale di godimento, quale la servitù.Il proprietario, comunque, può difendere il proprio diritto anche tramite lecosiddette azioni possessorie, di cui agli artt. 1168/1170 c.c., per le quali èsufficiente accertare una situazione di fatto, indipendentemente dal titolo inbase al quale si possiede.

L’attore, purtroppo, nel proprio atto introduttivo del giudizio, a fronte dellespecifiche conclusioni, non ha affatto provato di essere proprietario dellaparticella su cui è stato posto il cancello, anzi ha dichiarato il contrario, né diessere titolare di un diritto reale di godimento, quale una servitù prediale, edin specie una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., come suggeritoda parte attrice, in quanto alcun atto formale è stato allegato all’atto dicitazione, quale elemento di diritto, costituente la ragione della domandaproposta, la quale, inoltre, mostra una assoluta incertezza in ordine allaesposizione dei fatti, costituenti le ragioni della domanda.La nullità dell’atto di citazione, per vizi inerenti l’editio actionis, per costantegiurisprudenza, postula la totale omissione o, come per il caso che quiinteressa, la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale delprovvedimento giurisdizionale richiesto, e nell’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, oltre la assoluta incertezza in ordine ai fatti ed agli elementi di diritto a sostegno della domanda, comeproposta (ex plurimis Cass. Civ., sez.III, 21 Novembre 2008, n.27670).

Questo Giudicante, alla luce di quanto esposto, non può che rilevare che, peraltrettanta giurisprudenza costante, in materia di nullità della citazione, i viziriguardanti la editio actionis, sono rilevabili d’ufficio dal giudice, né sonosanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsiapplicazione degli art. 156, terzo comma, e 157 c.p.c., essendo la nullità inquestione prevista in funzione di interessi, che trascendono quelli delconvenuto ( ex plurimis Cass. Civ., sez. I, 28 Dicembre 2007 n. 26662).

Per quanto, poi, in merito alla sollevata nullità della citazione, per i vizi dellavocativo in ius, di cui alle conclusioni di parte convenuta, gli stessi sono statisanati dalla costituzione in giudizio del convenuto.

La nullità del presente atto di citazione, inoltre, coinvolge anche laprocedibilità della domanda riconvenzionale, proposta da parte convenuta,intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché il giudizio, una volta instaurato, possa proseguire sino alla pronuncia di una sentenza.

In materia di nullità di un atto processuale, la dottrina insegna che tale nullitàsi estende anche all’atto processuale successivo, quando quest’ultimo siadipendente dall’atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solocronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione diquello che segue, ex art. 159 c.p.c..

Nel caso di specie, l’atto di citazione non è solo cronologicamente precedentealla domanda riconvenzionale, ma ne costituisce il presupposto indispensabileper la realizzazione della domanda successiva in riconvenzionale, la quale,ovviamente, rappresenta il precipitato giuridico della assoluta incertezza delladomanda principale: parte attrice sembra chiedere le chiavi di un cancelloposto sulla sua proprietà, ma non individua, affatto, la particella sulla quale lo stesso insiste, mentre parte convenuta, in riconvenzionale, chiededichiararsi usucapita una striscia di terreno di circa 2,5 metri, ricadente lungo il confine sud della particella n. 116 del foglio 13, di proprietà degli attori, come da specifica indicazione in atti.

Del resto, procedendo nella disamina della sola domanda riconvenzionale, 1′attività giuridica espletanda comporterebbe, sicuramente, la violazione delprincipio fondamentale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, eciò per il fatto che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,potrebbe o alterare alcuno degli elementi identificativi dell’azione,attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quellorichiesto e non compreso nella domanda, intesa quale domanda principale,oppure porre, a fondamento della decisione, fatti e situazioni estranei allamateria del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diversoda quello enunciato dalla parte, a sostegno della domanda: parte convenutacon la domanda riconvenzionale rivendica la titolarità di un diritto reale digodimento su un bene-particella (n.116) diversa da quella oggetto della materia del contendere (n.96), inerente il luogo-particella di apposizione delcancello( Cass.Civ., sez.III, 16 Dicembre 2005,n.27727/ Cass. Civ., sez.III,22Marzo 2007, n.6945).

 PQM

  • Dichiara la nullità dell’atto di citazione, per cui è causa;
  • Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale, proposta da parteconvenuta;
  • Condanna parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizioa favore della parte convenuta, liquidando le stesse in complessiviEuro 1.538,94 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 38,94 per onorari, oltregli oneri di legge;
  • Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Pescara, 29 Giugno 2010.

Il Giudice Unico

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter