Sentenza 608 del 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al N° […]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al N° 4709 del Ruolo generale dell’anno 2008, trattenuta in decisione all’udienza del 6.5.2010, dandone lettura, promossa da:
BAR, elettivamente domiciliato … presso lo studio dell’avv. CDG che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
CONTRO
CONDOMINIO, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata c/o e nello studio delI’Avv. ETR che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- resistente -
OGGETTO: annullamento delibera condominiale.
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 6.5.2010
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, BAR era a chiedere annullarsi la delibera condominiale del 21.6.2008 con cui il condominio resistente, all’interno del quale egli è proprietario di un appartamento, aveva approvato il preventivo per la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui al computo metrico redatto dal geom. SF.
A sostegno della opposizione, il ricorrente era ad eccepire la mancata ricezione della tempestiva comunicazione essendo egli venuto a conoscenza della stessa solo in data 28.6.2008, ovvero in epoca successiva all’assemblea.
Inoltre, era a lamentare anche la mancata ricezione da parte dell’amministratore, nonostante apposita richiesta avanzata anche tramite il proprio legale, del preventivo e del computo metrico dei predetti lavori, non essendo quindi egli in grado in ogni caso di formulare alcuna valutazione.
Nel costituirsi in giudizio e nel chiedere il rigetto del ricorso, il condominio era ad evidenziare che la comunicazione al ricorrente era regolarmente avvenuta presso la sua residenza in CS in data 7.6.2008 e il ritardo nella ricezione materiale della raccomandata, dopo l’avvenuto deposito nella cassetta postale dell’avviso di giacenza, era da ascrivere a colpa esclusiva del BAR. Evidenziava, in ogni caso, che l’avviso della data fissata per la convocazione della assemblea era stato anche regolarmente affisso nella bacheca condominiale per cui il ricorrente aveva tutta la possibilità di esserne a conoscenza.
Quanto alla seconda doglianza, poi, il ricorrente ben poteva ritirare la documentazione richiesta essendo stata messa a disposizione dei condomini ed in ogni caso la doglianza del ricorrente non poteva comportare certamente alcuna sanzione.
La causa riveste natura meramente documentale e di diritto.
Non è revocabile in dubbio, alla stregua della documentazione acquisita in atti e non oggetto di contestazione, che la comunicazione della assemblea condominiale fu effettivamente inviata per posta dall’amministratore presso la residenza del ricorrente e che l’avviso di giacenza fu depositata nella cassetta in data 7.6.2008.
Tenuto conto del termine di compiuta giacenza, dunque, la comunicazione deve ritenersi compiuta in modo assolutamente regolare e tempestiva e, dunque, sotto tale profilo, il ricorso deve essere respinto.
Ma anche il secondo motivo di doglianza non merita accoglimento non essendo revocabile in dubbio che il ricorrente ben avrebbe potuto recarsi presso lo studio dell’amministratore, così come del resto emerge dalla comunicazione affissa presso la bacheca condominiale, per prendere visione della documentazione che, in ogni caso , il Bianchi ben avrebbe potuto visionare partecipando alla assemblea puntualmente convocata.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto BAR nel confronti del Condominio, così provvede:
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore del condominio resistente delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 di cui € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorario,oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Pescara, 6.5.2010
Il Giudice estensore