Sentenza 510 del 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA composizione monocratica ha pronunciato in camera di consiglio , alla udienza del 20.4.2010, dandone lettura, la seguente SENTENZA proc. […]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
composizione monocratica ha pronunciato in camera di consiglio , alla udienza del 20.4.2010, dandone lettura, la seguente
SENTENZA
proc. iscritto al N°.3228 del Ruolo generale dell’anno 2007, promosso da:
EP nella qualità di I.r. della EP&CI S.N.C., elett.te dom.to c/o e nello studio dell’Avv. FF che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
CONTRO
EMS s.r.l. in persona del I.r. pro tempore, elett.te dom.ta c/o lo studio legale dell’ Avv. SC che la rappresenta giusta procura a margine della memoria di costituzione
- resistente -
OGGETTO: risoluzione contratto di comodato, simulazione e risarcimento danni.
Conclusioni:
come da verbale di udienza e scritti difensivi di parte
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22.6.2007, la EP&CI s.n.c. esponeva di aver concesso in comodato gratuito alla EMS s.r.l., giusta contratto 30.6.2006 il proprio immobile posto al piano sottostrada … per la durata di mesi tre con possibilità di proroga trimestrale salva disdetta da parte di essa proprietaria.
La comodataria si obbligava ad utilizzare il predetto immobile al solo fine di deposito natanti.
Contestualmente, tra le parti, intercorreva una scrittura con cui veniva alla EMS concesso il diritto di prelazione per la eventuale e successiva stipula del contratto di locazione tanto che in tal senso ella le aveva inviato la prescritta comunicazione a cui aveva fatto seguito la manifestazione di volontà della convenuta di addivenire ad un accordo che tuttavia non aveva dato esito.
Per tale motivo, essa si era vista costretta a richiedere formalmente la restituzione dell’immobile senza che tuttavia controparte vi avesse provveduto, con il che era maturato a suo favore anche il diritto, oltre che ad ottenere la restituzione, anche al pagamento dell’indennizzo pattuito peraltro a titolo di penale in € 100,00 al giorno e ciò fino alla definitiva riconsegna.
In tal senso la ricorrente era pertanto a concludere.
Nel costituirsi in giudizio, la EMS eccepiva la simulazione posta in essere tra le parti avendo le stesse, in realtà, con il contratto di comodato, inteso dissimulare un vero e proprio contratto di locazione al canone mensile di € 1.500,00 che essa, in effetti, aveva provveduto a versare.
Aggiungeva, tra l’altro, che il contratto aveva avuto ad oggetto non solo il locale di mq. 700 ma anche la banchina prospiciente lo stesso lungo il fiume Pescara nella quale erano stati effettuati anche lavori di adeguamento.
Senonché, solo su sollecitazione di essa resistente si era pervenuti ad un accordo di regolarizzare il contratto di locazione ma le condizioni prospettate dalla locatrice non potevano più essere accettate visto che erano state dalla stessa mutate in pejus rispetto a quanto originariamente convenuto.
Aggiungeva, inoltre, che la stessa ricorrente le aveva, ad un certo momento, impedito l’utilizzazione finanche della banchina a cui si accedeva per il tramite di un cancello a cui essa aveva posto un lucchetto, arrivando anche ad impedirle l’utilizzo di una cabina esterna allo stabile che le consentiva la somministrazione della corrente tanto da essere stata costretta a fare ricorso all’uso di un generatore a diesel.
Tutto ciò le aveva causato ingenti danni patrimoniali e di immagine perché molti clienti l’avevano abbandonata non potendo più attraccare alla predetta banchina e l’aveva anche costretta ad agire con ricorso in possessorio, poi accolto dal Tribunale.
Concludeva pertanto la resistente, per il rigetto della avversa domanda e per il riconoscimento della esistenza di un vero e proprio contratto di locazione tra le parti al canone mensile di € 1.500,00 e relativo tanto al locale che alla banchina.
Chiedeva, altresì, condannarsi controparte al risarcimento dei danni patiti per la diminuzione della propria attività oltre per danni non patrimoniali a causa della perdita di immagine.
Si costituiva a seguito della proposta domanda riconvenzionale la ricorrente la quale, in via subordinata, precisava la propria domanda iniziale nel senso di chiedere comunque, in caso di denegato riconoscimento della esistenza di un contratto di locazione, la risoluzione del medesimo per grave inadempimento della conduttrice che da lungo tempo non aveva più provveduto al pagamento del canone.
Quanto alla domanda risarcitoria, ne eccepiva la infondatezza sul presupposto che in ogni caso giammai alcun accordo era intervenuto tra le parti in merito alla utilizzabilità della banchina.
La causa veniva istruita con prove orali ed anche attraverso l’interrogatorio formale del l.r. della ricorrente.
Alla odierna udienza giungeva quindi a conclusione dopo che inutile si rivelava anche un tentativo di conciliazione operato dal giudicante.
Ritiene il Tribunale che all’esito della espletata istruttoria orale possa dirsi raggiunta la prova della simulazione eccepita dalla difesa di parte resistente.
In verità infatti, i testi escussi hanno confermato il pagamento di rate trimestrali a titolo di canone di locazione per l’importo di € 1.500,00 mensili da parte della convenuta.
Pacifico, dunque, può dirsi che nonostante tra le parti fosse stato formalmente stipulato, al fine evidente di evadere il fisco, un contratto di comodato, in realtà questo dissimulava un vero e proprio contratto di locazione ad uso non abitativo.
Deve tuttavia altrettanto rilevarsi che la convenuta non ha fornito la prova, che ad essa comunque incombeva, dell’avvenuto pagamento del predetto canone per tutto il periodo di decorrenza del contratto (quanto meno dalla data del 31.12.2006, data indicata dalla ricorrente come termine di scadenza del presunto comodato) per cui, alla luce della precisazione della domanda effettuata dalla locatrice con la memoria depositata in data l2.11.2007, che non va certamente intesa come mutatio libelli ma come emendatio libelli, ed è quindi pienamente ammissibile, deve ritenersi accertato il grave inadempimento della conduttrice con la conseguente risoluzione del contratto di locazione.
Ne deriva la condanna della predetta al rilascio dell’immobile oggetto di causa in favore della locatrice nel termine che si indica in dispositivo.
Tra l’altro, non può essere sottaciuto che nel contratto simulato e altrettanto è a dirsi con riferimento alle bozze di contratti di locazione, nulla si diceva in merito alla locazione e/o comodato della banchina in merito a cui, pertanto, alcun diritto poteva vantare la EMS le cui pretese risarcitorie non possono essere pertanto accolte.
Anche in ordine al presunto mancato utilizzo della cabina elettrica, difetta la prova del danno dalla stessa patito.
Sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EP&CI s.n.c. nei confronti della EMS s.r.l., nonché su quelle riconvenzionali da quest’ultima proposte nei confronti della ricorrente, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accertata la simulazione del contratto di comodato gratuito stipulato tra le parti in data 30.6.2006, a rinnovazione di quello precedente del 22.6.2006 in quanto dissimulante un contratto di locazione a far data dal mese di ottobre 2004;
- dichiara il predetto contratto dissimulato di locazione risolto per grave inadempimento della conduttrice;
- condanna, per l’effetto, la EMS s.r.l. , in persona del suo 1.r. pro tempore, al rilascio nel termine di mesi due dalla presente sentenza, degli immobili di cui al contratto ripassato tra le parti… e della relativa banchina prospiciente lungo il fiume Pescara
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 20.4.2010.
Il Giudice estensore
Di che tipo di ricorso si tratta?