Sentenza 291 del 2010
TRIBUNALE DI PESCARA RITO MONOCRATICO (artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Pescara, ha pronunciato la seguente SENTENZA […]
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1515 del RG.A.C.C. dell’anno 2006 vertente
TRA
DEM, … elettivamente domiciliato in Pescara…, presso lo studio dell’avv. VDN, rappresentato e difeso dall’avv. FB, unitamente e disgiuntamente all’avv. AB, giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO D’INGIUNZIONE
CONTRO
Condominio…., in persona dell’amministratore PG, elettivamente domiciliato in Pescara, presso lo studio dell’avv. AG, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso per decreto d’ingiunzione
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO D’INGIUNZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto d’ingiunzione n. 54/06.
CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza del 20~3~2009.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con atto di citazione notificato il 13-3-2006 DEM proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli il 31-1-2006, emesso da questo Tribunale in favore del Condominio … per l’importo di € 4.963,81, oltre interessi e spese, quale saldo dei contributi dovuti, in relazione alle quote millesimali, in qualità di proprietario di locali ad uso commerciale facenti parte del condominio medesimo, per le spese di manutenzione straordinaria delle facciate e degli androni condominiali, deliberate dal sodalizio in data 20-4-1999 ed approvate secondo preventivo di spesa nel verbale del Comitato Lavori Straordinari del 30-8-2000 e comunicate dall’Amministratore ai condomini 1’1-9-2000, al netto dell’acconto versato di € 3.545,99 sul totale di € 8.509,80.
Eccepiva l’opponente la carenza di legittimazione passiva, essendo divenuto proprietario degli immobili per i quali si chiedeva il pagamento delle spese condominiali soltanto il 26-3-2002, per averli acquistati dalla S S.r.L, che difatti aveva effettuato il pagamento dell’acconto di € 3.545,99; si doleva altresì dell’erronea richiesta effettuata sulla base del conto preventivo, risultando viceversa quantificata, sulla base del conto consuntivo, benché non ancora approvato, la minor somma di € 3.313,41.
Il convenuto condominio si costituiva in giudizio assumendo l’infondatezza dell’eccezione della carenza di legittimazione passiva, dovendo farsi riferimento, e prendendo in considerazione ai sensi dell’art. 63 c. 2 disp. att. c.c. gli anni di gestione 1.4.2000/31-3-2001 e 1.4.2001/31-3-2002, alla ripartizione della spesa alla data del 30.8/1.9.2000 ed all’esecuzione delle opere. dal 12.1.2001 fino al 16.9.2002, eventi dunque circoscritti nel biennio anteriore all’acquisto da parte dell’opponente; evidenziava quindi che non essendo ancora passato al vaglio dell’organo deliberativo il consuntivo delle spese straordinarie in questione, legittimamente la pretesa era stata azionata in monitorio sulla base del solo conto preventivo.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, acquisita prova documentale, in sede di udienza del 20-3-2009 fissata per la precisazione delle conclusioni l’opposto condominio concludeva affinché il credito fosse riconosciuto nell’importo di € 3.313,41, essendo nelle more intervenuta l’approvazione del conto consuntivo, producendo la relativa delibera assembleare del 7-11-2007; l’opponente concludeva opponendosi a detta produzione ed alla modifica della domanda e quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto; la causa veniva dunque trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti).
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Va premesso che l’art. 63 disp atto c.c. consente la possibilità per l’amministratore del condominio di ottenere decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, genericamente indicati, in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, e sancisce la responsabilità solidale del condomino acquirente con il condomino venditore, per il pagamento dei contributi medesimi dovuti al condominio dal condomino venditore, limitata al biennio precedente all’acquisto.
Se ne deve dedurre che tale solidarietà passiva riguarda i crediti per contributi dal condominio maturati in detto periodo, senza che assuma rilevanza, nel rapporto tra condominio e nuovo condomino, la specificazione se i contributi medesimi si riferiscano a spese, ex art. 1123 c.c. per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, la prestazione dei servizi nell’interesse comune e le innovazioni deliberate dalla maggioranza, affrontate effettivamente nell’anno di gestione in corso e in quello precedente, ovvero in epoca precedente, ed in favore del nuovo oppure del vecchio condomino.
Invero la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore (artt. 1292 e segg. c.c.) nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali.
AI condebitore adempiente spetta quindi l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori nel caso in cui la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui eseguita risulti effettivamente superiore alla sua quota (cfr.: Cass. civ., sez. 1,7 dicembre 1998, n. 12366).
Nel caso di specie si deve pertanto riconoscere il diritto del Condominio opposto di ottenere dall’opponente, nella sua qualità di nuovo condomino subentrato al vecchio (S. S.r.l.) in data 26-3-2002, il pagamento dei contributi dovuti in base alla ripartizione della spesa in concreto approvata il 30-8-2000 (e secondo le modalità poste in attuazione dall’Amministratore 1’1-9-2000) dal Comitato dei lavori, all’uopo nominato, su mandato dell’assemblea come da delibera del 4-7-2000 (“Il medesimo Comitato è autorizzato dall’Assemblea ad approvare, concluse le trattative di cui sopra, il preventivo di spesa più conveniente per il Condominio e ad aggiudicare i relativi lavori”), delibera successiva a quella del 20-4-1999 di mera approvazione degli interventi di ristrutturazione; dunque nell’esercizio di gestione 31.3.2000-1.4.2001, e perciò nel biennio antecedente all’acquisto, senza che ricorra ragione di distinguere tra oneri condominiali relativi a spese ordinarie e oneri riguardanti spese straordinarie.
L’attualità del debito per tali oneri non dipende dalla legittimità della delibera assembleare di approvazione, ma dalla sua efficacia (la Cass. civ., sez. Il, 7 luglio 1999, n. 7073, ha affermato che neppure sussiste pregiudizialità necessaria tra giudizio di impugnazione della delibera e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso sulla base di questa, perché la pronuncia sulla validità della delibera incide soltanto sull’eventuale diritto del condomino a ripetere quanto versato più del dovuto).
Il condomino opponente non può dunque far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima, che costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che sia introdotto contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione e ripartizione degli oneri (cfr.: Cass. civ., sez. Il, 18 febbraio 2003, n. 2387).
Nulla comunque ha eccepito l’opponente in ordine all’approvazione del preventivo di spesa e del relativo piano di riparto nei termini sopra richiamati.
Ordunque, nella documentazione agli atti già della fase monitoria si rinviene la piena prova del credito azionato dal Condominio opposto.
Tuttavia, introdotto con l’opposizione il giudizio a cognizione ordinaria, in cui il giudice non deve decidere se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 12-5-03, n. 7188; Cass. 12-8-04, n. 15702), pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti, non può essere sottaciuto quanto sopravvenuto nelle more del giudizio medesimo, con l’approvazione del conto consuntivo, alla quale dunque rapportare, secondo quanto eccepito peraltro dallo stesso opponente, l’esatta entità dei contributi dovuti e dunque la quantificazione della pretesa creditoria.
Tanto basta, alla luce delle premesse, per ritenere comprovata la responsabilità solidale dell’opponente in ordine alla voce di credito in questione, corrispondente all’importo incontestato di € 3.313,41.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l’opponente va dunque condannato al pagamento di detto importo, sul quale competono gli interessi di mora al tasso legale dal dì della domanda giudiziale (31-1-2006, data della notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’opponente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da DEM, attore in opposizione a decreto d’ingiunzione, contro il Condominio… in persona dell’Amministratore PG, convenuto in opposizione a decreto d’ingiunzione, contrariis reiectis, così provvede:
- revocato il decreto d’ingiunzione opposto, condanna l’attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 3.313,41, oltre interessi legali dal 31-1- 2006 al saldo;
- condanna l’attore a rifondere al convenuto le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.042,00, di cui € 33,00 per esborsi, € 984,00 per diritti ed € 1.025,00 per onorario d’avvocato, oltre 12,5 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P ..
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Pescara, 24-12-2009.
Il Giudice