Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 novembre 2012 n. 19749
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco – Presidente Dott. UCCELLA Fulvio – rel. […]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 568/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/01/2007 R.G.N. 929/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita” o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 24 giugno 2004 il Tribunale di Castrovillari accoglieva la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), onde ottenere il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell’immobile a lui locato, per quote condominiali, tassa annuale di locazione, oltre interessi legali e spese, rigettando la opposizione dello (OMISSIS).
Su gravame dello (OMISSIS) il 30 gennaio 2007 la Corte di appello di Catanzaro ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato lo (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) al pagamento di euro 6.480, 39 oltre interessi dalla data della domanda avanzata in primo grado e confermato la condanna alle spese di primo grado e condannato lo (OMISSIS) alle spese per il secondo grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo (OMISSIS), affidandosi a due motivi, corredati dei prescritti quesiti.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
Le parti hanno depositato rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo (violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 79, nella parte in cui si e’ ritenuto da parte del giudice dell’appello la validita’ dell’articolo 10 del contratto di locazione del 1987 ) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto quella clausola valida, mentre essa andava considerata nulla perche’ contraria alla normativa concernente il c.d. equo canone.
La censura e’ inammissibile per le seguenti considerazioni.
Va detto che essa non e’ inammissibile perche’, come deduce la resistente, di essa non si e’ mai trattato nelle pregresse fasi di merito, essendo la nullita’ rilevabile di ufficio ex articolo 1421 c.c., ma perche’, pur essendo nulla, per come si evince da Cass. n. 11703/02 – ed in tal senso va corretta la decisione impugnata che la qualifica, assieme alle altre come particolarmente gravosa (p. 7 sentenza impugnata) – e, quindi, rilevabile di ufficio dal giudice alla stregua dell’articolo 1421 c.c., e’, altresi’, indubbio che il rilievo officioso da parte del giudice anche di cassazione di una nullita’ ex articolo 1421 c.c., non si applica, come nella specie, allorquando per l’accertamento di tale nullita’ sono necessaria specifiche indagini di fatto (gia’ in tal senso Cass. n. 5825/67), senza trascurare, inoltre, che nelle fasi di merito, malgrado la sua esistenza, non ci si era riferito ad opere di straordinaria amministrazione.
2.-Con il secondo motivo (motivazione insufficiente sulla necessita’ degli interventi manutentivi – p.6 ricorso-; non e’ stata affrontata la questione della congruita’ dei prezzi per l’acquisto dei materiali) il ricorrente censura la sentenza impugnata nel senso che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto anche dei rilievi tecnici fatti ed egli non sarebbe stato messo in condizione di poter realizzare con impresa di propria fiducia i lavori di manutenzione straordinaria (p. 10 ricorso).
Osserva il Collegio che a ben leggere la complessa censura, essa sembra mancare del necessario momento di sintesi e, comunque si concreta in censure in fatto e che non corrispondono alla motivazione della impugnata sentenza.
Di vero, il giudice dell’appello si e’ fatto carico di valutare la relazione del tecnico di parte ed ha privilegiato quella predisposta per conto della locatrice, della quale elenca gli specifici rilievi sui danni subiti, per concludere che mentre lo (OMISSIS) non ha adeguatamente provato le sue asserzioni, la locatrice, anche attraverso i testi escussi, ha assolto al suo onere probatorio, anche alla luce della valutazione delle deposizioni testimoniali di entrambe le parti (p. 10-16 sentenza impugnata).
Ed, inoltre, la questione della congruita’ dei prezzi, di cui tratta il motivo, e’ stata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risolta dal giudice dell’appello con una duplice ratio decidendi:
a) con la puntuale precisazione che “in primo grado non e’ mai stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla debenza di tali importi”, ossia degli importi richiesti dalla locatrice; b) in ogni caso la parte appellata ha prodotto la documentazione richiesta con l’ ordinanza collegiale (p. 16 sentenza impugnata). Infine, per quanto concerne la richiesta di restituzione di quanto ottenuto ed incassato dalla locatrice, la stessa e’ inammissibile in questa sede di legittimita’.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per spese oltre accessori come per legge.