Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 6 gennaio 2009 n. 986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente - Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso – […]
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. DE ROSSI, 37, presso lo studio dell’avvocato BERTI Silvano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PECORELLA VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
R.M., R.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato AGNINO Paolo, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONGO CARLO giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 6/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, prima sezione civile, emessa il 17/12/2003, depositata il 5/01/2004, R.G. 784/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/11/2008 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito l’Avvocato Paolo AGNINO;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – M. e R.F. hanno citato in giudizio V. O. con citazione a comparire davanti al tribunale di Genova, e ciò perchè fosse convalidata la licenza per finita locazione da loro intimata per la data del 28.2.2003.
Hanno esposto che la V. conduceva un immobile ad uso di abitazione in forza di contratto stipulato il (OMISSIS) nel vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e che, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della cit. legge, volendo destinare l’immobile ad uso abitativo di una di loro – la R. F. – avevano provveduto a disdire il contratto, in vista della scadenza del (OMISSIS), con lettera raccomandata a/r del 6.2.2002.
2. – V.O. – secondo quanto è riferito nella sentenza impugnata – comparsa in udienza non si è opposta alla convalida, ma ha chiesto che per l’esecuzione dello sfratto fossero fissati dei lunghi termini, in considerazione del precario stato di salute del fratello e della madre, che abitavano con lei l’appartamento.
3. – Il tribunale ha convalidato la licenza per la scadenza del 28.2.2003 ed ha stabilito che l’esecuzione non avvenisse prima del 30.9.2003.
4. – V.O. ha proposto appello ed ha chiesto che la licenza intimata per la data del 28.2.2003 fosse dichiarata non fondata e che la scadenza del contratto fosse invece fissata per la data del 28.2.2007.
5. – M. e R.F. hanno dal canto loro chiesto la condanna della V. per responsabilità processuale aggravata.
6. – La corte di Genova ha dichiarato l’appello inammissibile ed ha peraltro rigettato l’istanza di condanna appena indicata.
7. – La sentenza è stata pronunciata il 5.1.2004.
8. – V.O. ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 26.1.2004.
F. e R.M. hanno resistito con controricorso.
9. – Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte che gli sono state richieste ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
L’adunanza è stata fissata per il 13.12.2005.
Con ordinanza depositata 1/8.3.2006 il collegio ha disposto il rinvio del ricorso alla pubblica udienza.
La ricorrente ha depositato una memoria; i resistenti hanno anche depositato documenti.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene un motivo.
2.1. – La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 101, 134, 136 e 170 c.p.c.).
La sua illustrazione è la seguente.
Nel giudizio di appello, il collegio ha emesso fuori udienza l’ordinanza 3.10.2003 di mutamento del rito con cui ha fissato al 17.12.2003 l’udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione ed ha assegnato il termine in cui depositare la memoria integrativa prevista dall’art. 426 cod. proc. civ..
Il provvedimento non è stato comunicato al proprio difensore.
2.2. – Hanno obiettato le resistenti nel loro controricorso, che l’ordinanza 2.10.2003 è stata invece comunicata al difensore della ricorrente – Avv. Vincenzo Pecorella – a “mani proprie” e “all’indirizzo indicato in atti” in data 10.10.2003 dall’ufficiale giudiziario S.A..
Ne hanno prodotto copia autentica.
2.3. – Con memoria datata 30.11.2005, la ricorrente ha dichiarato di impugnare di falso la relazione di notifica.
2.4. – Con ordinanza 8.3.2006, il collegio ha disposto il rinvio alla pubblica udienza e la contemporanea trasmissione di rapporto alla Procura della Repubblica di Genova.
3. – La querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di cassazione non è ammissibile.
E’ costante giurisprudenza della Corte, che la querela di falso può proporsi in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione solo in quanto la falsità denunciata riguardi gli atti dello stesso procedimento di cassazione – perciò il ricorso, il controricorso e l’atto sentenza – od i documenti di cui è ammesso il deposito nel giudizio di cassazione a norma dell’art. 372 cod. proc. civ., non invece gli atti del procedimento che si è svolto davanti al giudice di merito e la cui falsità vuole essere addotta per coonestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Sez. Un. 25 luglio 2007 n. 16402; Sez. 1, 22 novembre 2006 n. 24856; Sez. Lav. 5 marzo 2004 n. 4603).
Ricorrendo l’ipotesi in discussione, la querela di falso deve essere proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 2 il mezzo per rescindere la sentenza che possa essere poi riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false: dove la nozione di prova va correlata al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata inficiata, sicchè la prova può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale, quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione.
4. – Esaurito il profilo della rilevanza della querela di falso e constatato che nel fascicolo di ufficio della corte di appello è inserita la relazione di notificazione relativa alla comunicazione dell’ordinanza di modifica del rito, il motivo di ricorso si rivela infondato.
5. – Non va tuttavia tralasciata una ulteriore considerazione.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro l’ordinanza di convalida della licenza per finita locazione.
L’appello era stato proposto sostenendo che l’ordinanza ben si prestava ad essere impugnata in tal modo, perchè non era stata emessa nel rispetto delle condizioni stabilite dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 30, richiamate dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3, comma 4: questo, perchè la licenza era stata intimata non con il ricorso previsto dall’art. 30, ma con citazione secondo il rito ordinario della convalida della licenza per finita locazione previsto dagli artt. 657 e 663 cod. proc. civ..
Il giudice d’appello ha replicato che la conduttrice è “ritualmente comparsa all’udienza di scadenza e costituita a mezzo del proprio procuratore, non si è opposta alla convalida della licenza, solo chiedendo la concessione dei termini massimi per il rilascio”, sicchè il tribunale aveva legittimamente provveduto con ordinanza.
Orbene, postulati in ipotesi la nullità della sentenza d’appello, per la ragione dedotta con il ricorso, e la conseguente cassazione della sentenza, ciò che si tratterebbe ancora di decidere nel giudizio di rinvio sarebbe prima di tutto se l’appello era o no ammissibile.
Si tratta però di una questione che, proprio perchè concerne il punto se il giudizio potesse proseguire in grado di appello od al contrario non potesse proseguire, rientra nell’ambito dei poteri di decisione che spettano alla corte, che non ha solo il potere di cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito la causa in alternativa al rinviarla ad altro giudice di merito (art. 384 cod. proc. civ.), ma anche quello di cassare senza rinvio, quando il giudizio non poteva essere proseguito (art. 382 cod. proc. civ.).
Orbene, quanto la corte d’appello ha accertato risulta dagli stessi documenti dovuti produrre dalla ricorrente in secondo grado e di nuovo prodotti in questo giudizio.
Ciò posto, la ricorrente, in appello, solo per un aspetto ha a ragione richiamato la giurisprudenza di questa Corte quanto alla diversità tra disciplina ordinaria della convalida della licenza per finita locazione e disciplina speciale della convalida della licenza data in base a disdetta motivata nei casi previsti dalla L. n. 392 del 1978, art. 29 e L. n. 431 del 1988, art. 3.
Il tratto per cui le due discipline si differenziano non è la diversa forma dell’atto introduttivo del procedimento, ma la diversa rilevanza della mancata comparizione, che solo nella disciplina ordinaria consente la convalida della licenza, mentre in quella speciale ha lo stesso valore della comparizione seguita da contestazione, apre cioè l’adito all’esame del merito della domanda, che va poi preceduto dal mutamento del rito (Cass. 7 giugno 2000 n. 7672; 2 agosto 1997 n. 7173).
Ma, nel caso, per la V. è comparso il suo procuratore che non si è opposto alla convalida.
Ne risulta che la convalida non è stata pronunciata in assenza delle condizioni per farlo è che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, come lo è stato, sicchè, pur riconosciuto in ipotesi fondato il ricorso per il motivo di violazione di norme sul procedimento, la conseguente pronuncia di questa Corte non avrebbe potuto essere di cassazione con rinvio, ma di cassazione senza rinvio perchè il processo in appello non avrebbe potuto essere proseguito.
6. – Il ricorso è in conclusione rigettato.
7. – Le spese del giudizio sono a carico della ricorrente e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la querela incidentale di falso e rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, 1.900,00 dei quali per onorari di avvocato, ed al rimborso forfetario delle spese con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009