Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Interventi urgenti per l’economia (art. 31, comma 1) Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186
Art. 31 – Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti 1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per […]
Art. 31 – Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall’articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.