Legge 5 gennaio 1996, n. 25 – Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive e altre disposizioni vigenti in materia (artt. 4, 6, 8, 11) Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16
Art. 4 – Disposizioni per l’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione degli impianti 1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione […]
Art. 4 – Disposizioni per l’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione degli impianti
1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali necessari ai fini dell’esercizio dell’attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l’artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l’applicazione, nei confronti del proprietario dell’immobile, dell’amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 – Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Art. 8 – Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 kW, a decorrere dal 1° giugno 1996.
Art. 11 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.