L’art 1284, 4, c. c. si applica solo se la lite ha ad oggetto un inadempimento contrattuale e le parti non hanno contrattualmente predeterminato la misura del tasso degli interessi moratori.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessimoratori è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.Il saggio d'interesse legale dell'art 1284, comma 4, c. c. si applica solo se la lite giudiziale ha ad oggetto un inadempimento contrattuale ed è stata intrapresa dopo l'entrata in vigore della novella legislativa.
Due recentissime pronunce della Corte di Cassazione n. 08289 – 2019 e Cassazione n.8050/2019 hanno chiarito definitivamente la portata della novella legislativa dell’art.1284 comma 4 ,cod.civ.
“Questa Corte (nella recente Cass. n. 28409 del 2018) ha rilevato che l’incipit della disposizione normativa di cui al comma 4 art 1284 c.c., aggiunto dall’art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle 7 transazioni commerciali”), in effetti abbia la funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’art 1224 c.c., che opera richiamo all’uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti. Dunque, sia la struttura letterale della norma, sia la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell’incipit quale delimitazione all’applicabilità della disposizione in questione. Ciò esclude che la citata proposizione iniziale della norma de qua abbia natura di mero inciso per far salva l’autonomia delle parti – già fatta salva in apposita norma – in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d’interesse unicamente all’avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte. L’opzione ermeneutica di questa Corte rimane confermata e, non già, inficiata dall’osservazione – fatta dalla Corte anconetana a sostegno della sua statuizione – che il Legislatore ebbe appositamente ad estendere anche al giudizio arbitrale l’applicazione della citata norma. Difatti, da un lato, appare perseguito lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e render svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità e, dall’altro, la 8 disposizione del comma 4 art. 1284 c.c., comunque, anche in detto giudizio esplica i suoi effetti nei limiti dianzi ricordati. Infine va considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con l’adozione degli intessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati ex comma 1 art 1284 cod. civ. Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all’art 1284 comma 4 cod. civ. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. 3.3. – Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell’art 1173 cod. civ., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse o le conseguenze dell’inadempimento. Nella specie, dunque, l’obbligazione indennitaria, dovuta dallo Stato in dipendenza dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziale a sensi della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, non può esser determinata, per la stessa strutturazione della disposizione legislativa che la prevede, che a seguito dell’apposito procedimento giudiziario, sicché non risulta 9 ipotizzabile la necessaria possibilità per le parti di disciplinare pattiziamente le conseguenze dell’inadempimento. 3.4. – Questo Collegio fa proprie le motivazioni rese da questa Corte, nonché il principio da essa espresso, secondo cui “il saggio d’interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell’art 1284, comma 4, cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie” 4. – Rigettato il primo motivo del ricorso principale, vanno accolti il secondo m, nonché il ricorso incidentale. Pertanto, il decreto impugnato cassato, nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale (con assorbimento del terzo motivo) ed il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2018.