E’ opponibile a terzi la riserva di nomina contenuta nel preliminare?
La Corte di Cassazione ha pertanto statuito che per essere opponibile a terzi, è necessario e sufficiente che il preliminare contenga la riserva di nomina, l'atto definitivo sia una mera attuazione del contratto preliminare e che in ogni caso la riserva di nomina sia stata trascritta
Con sentenza del 24 gennaio 2017, n. 1797 la sezione seconda della Corte di Cassazione ha statuiito che “affinchè, in un contratto per persona da nominare, l’electus possa godere degli effetti prenotativi del preliminare – anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante tra la trascrizione del preliminare suddetto e del contratto definitivo – è necessario, ma sufficiente, che la dichiarazione di nomina sia trascritta entro il termine stabilito nel preliminare, e comunque, entro quello ex art. 2645-bis, comma 3, c.c., non occorrendo, altresì, che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare”.
La fattispecie decisa dalla Corte prevedeva che nel 2003 fosse stato stipulato un contratto preliminare di compravendita contenente la clausola di riserva di persona da nominare, ai sensi degli articoli 1401 e ss c.c.. Il contratto preliminare veniva trascritto nel 2003 e nel farlo viene effettuata la nomina di un terzo quale definitivo contraente.
Nel 2004 si conclude l’atto definitivo che viene trascritto.
Tra il momento della trascrizione del preliminare e quello del definitivo però erano state iscritte ipoteche contro il promittente venditore.
L’eletto si rivolgeva al Tribunale con atto di citazione chiedendo la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli medio termine eseguite, sostenendo
la trascrizione del preliminare ha una efficacia prenotativa del preliminare impedisce la ai terzi di poter trascrivere utilmente atti relativi al promittente venditore e ciò ai sensi ed agli effetti del’art. 2645 bis c.c.qualora siano rispettate le forme e i termini previsti dalla norma. I terzi hanno resistito sostenendo che ai sensi dell’art.2645 c.c. si a necessario che il soggetto che esegue la trascrizione sia lo stesso che poi acquisti il bene definitivamente e che nel caso di specie la riserva di nomina fosse stata trascritta successivamente la trascrizione degli atti pregiudizievoli.
La sentenza della Cassazione ha riformato la sentenza di secondo grado, sostenendo che la trascrizione della clausola di riserva non è determinante per gli aventi causa dal promittente venditore ma ha solo l’effetto di far diventare il terzo parte del contratto con effetto retroattivo.
A ben vedere per il creditore dell’alienante non traeva nessun nocumento dalla circostanza che la clausola fosse stata trascritta o meno, avendo rilevanza determinante solo l’avvenuta trascrizione di un preliminare in data anteriore a quella della trascrizione degli atti pregiudizievoli.
La Corte di Cassazione ha pertanto statuito che per essere opponibile a terzi, è necessario e sufficiente che il preliminare contenga la riserva di nomina, l’atto definitivo sia una mera attuazione del contratto preliminare e che in ogni caso la riserva di nomina sia stata trascritta