D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (art. 7, nono comma) Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16
Art. 7 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria (Omissis) Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi […]
Art. 7 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria
(Omissis)
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni
(Omissis)