D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 – Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa la consumo energetico per usi termici negli edifici (art. 18) Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1978, n. 36, s.o.
Art. 18 – Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da […]
Art. 18 – Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti
Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l’obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati); isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); isolamento termico dell’impianto di riscaldamento;miglioramento della tenuta dei serramenti.
In caso di inserimento dell’impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell’edificio e di quanto indicato agli articoli 7 e 8.