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Federproprietà AbruzzoCondominio legislazione nazionaleD.M. 29 dicembre 2005 – Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2005, n. 26

D.M. 29 dicembre 2005 – Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2005, n. 26

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione Il presente decreto è emanato in attuazione dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda […]

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto è emanato in attuazione dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell’interno l’adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2 – Obblighi dei titolari delle attività

1. I titolari delle attività di cui all’art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998.

2. In conformità alle indicazioni contenute nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998. Nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all’allegato II al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 – Norme transitorie

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Direttive per l’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse e agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità

1. Autorimesse

Le autorimesse individuate al punto 92 dell’elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell’allegato:

0., limitatamente alla definizione di “box”;

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l’altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:

a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l’altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all’art. 3 della circolare del Ministero dell’interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/ EI 30.

2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell’elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell’attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del Ministero dell’interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell’allegato A).

L’altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all’ultimo comma del punto 7.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

b) osservanza del Titolo VII dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.

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