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Cosa accade se muore il conduttore durante il processo esecutivo anche di rilascio immobiliare

Cosa avviene del processo esecutivo, anche di rilascio immobiliare oltre che nella espropriazione forzata se il conduttore / debitore muore prima che il procedimento sia concluso? Occorre rinotificare il titolo […]

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Cosa avviene del processo esecutivo, anche di rilascio immobiliare oltre che nella espropriazione forzata se il conduttore / debitore muore prima che il procedimento sia concluso?

Occorre rinotificare il titolo esecutivo e il precetto agli eredi?

L’art. 477 c.p.c non impone alcun obbligo  di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro. (cfr. Cass. 21.4.2000 n. 5200; conforme Cass. 24.7.1969 n. 2807, Corte di Cassazione, Sezione 3 civile ,Sentenza 10 ottobre 2008, n. 25003).

Qualora poi il processo esecutivo abbia avuto già inizio, appare de plano incontestabile la irrichiedibilità della rinnovazione della notifica del titolo esecutivo e del precetto.

La Corte di legittimita’ piu’ volte affermato (Cass. 520072000; 2807/1969) il principio di diritto secondo il quale l’articolo 477 cod. proc. civ., non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano gia’ stati (come nella specie) notificati sia l’uno che l’altro – tale obbligo essendo, viceversa, legittimamente configurabile se alla persona poi defunta, non sia stato notificato nell’uno ne’ l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.” Corte di Cassazione, Sezione 3 civile ,Sentenza 10 ottobre 2008, n. 25003. Di parere contrario si pongono alcune pronunce della Cassazione.”La morte del debitore, sopravvenuta dopo che allo stesso è stato notificato il precetto, determina certo una modificazione della sequenza dei successivi atti del processo esecutivo ancora da iniziare: ciò nel senso che per iniziare il processo esecutivo contro l’erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto (Cass. 25 giugno 1993 n. 7067; 26 febbraio 1990 n. 1436).

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