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Federproprietà AbruzzoAmministratoreCorte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 marzo 2013, n. 5473

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 marzo 2013, n. 5473

Come si presume il reddito dell'amministratore di condominio? Dagli studi di settore?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9785/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 49/7/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 12/01/2010, depositata il 16/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

Osserva:

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 49-07-2010, depositata il 16.02.2010, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e conseguente cartella di pagamento per IVA – IRPEF – IRAP per l’anno 2002 adottato a seguito di risposta a questionario – la Commissione ha ritenuto che l’accertamento non fosse basato solo sugli studi di settore, avendo l’Agenzia tenuto presente – nella ricostruzione del reddito – i proventi derivanti dal contributo della societa’ SAMS e le quote di ammortamento non risultanti in contabilita’ oltre a costi non inerenti.

D’altronde, il contribuente non aveva comprovato ne’ che il reddito dichiarato corrispondesse a quello effettivo ne’ che gli studi di settore (la cui applicazione era stata integrata da una precisa rilevazione analitica dei condomini di cui il contribuente risultava amministratore) non potessero trovare applicazione nella fattispecie.

Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

L’Agenzia non si e’ costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..

Il motivo di ricorso (rubricato come “Insufficiente e carente motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5″) appare inammissibile perche’ e’ connotato dal difetto del requisito di autosufficienza.

Nel censurare la decisione del giudice di appello per avere omesso di esaminare la “ampia documentazione” prodotta in giudizio (i verbali dei condomini amministrati da cui si dovrebbe desumere ciascun singolo compenso attribuito al contribuente) la parte ricorrente non solo non ha specificato dove e quando queste produzioni sarebbero state effettuate, ma non ha neppure descritto specificamente (e con dettaglio delle risultanze di detti verbali) quali sarebbero i diversi esiti a cui avrebbe dovuto giungere la verifica del giudicante se avesse tenuto conto del contenuto di tali asserite produzioni.

A tutto cio’ la parte ricorrente avrebbe dovuto essere assolvere con modalita’ peculiarmente rigorose, alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata dove si dice proprio che “il contribuente si limita ad affermazioni del tutto generiche ed astratte, senza fornire alcun valido elemento di prova”. In difetto di cio’ non resta che concludere nei termini di cui si e’ detto.

Con il secondo motivo di ricorso (improntato alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d) bis) la parte contribuente si duole che il giudicante abbia ritenuto che la metodologia di accertamento non fosse di genere “induttivo puro”, per quanto l’Agenzia avesse effettuato una ricostruzione completamente automatica e basta sulla media dei compensi per l’anno verificato.

Il motivo, oltre che inammissibile per l’omessa autosufficiente ricostruzione del contenuto del provvedimento impositivo ai fini della vaglio della natura della metodologia ricostruttiva, appare anche evidentemente infondato.

Si e’ gia’ detto, riassumendo il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, che l’Amministrazione ebbe a considerare non solo i dati analitici relativi al “contributo della societa’ SAMS e le quote di ammortamento non risultanti in contabilita’ oltre a costi non inerenti” ma anche che l’Amministrazione tenne conto dei ciascuno dei condomini amministrati, sicche’ l’unico dato induttivamente ricostruito risulta essere quello del compenso medio per ciascun incarico di amministrazione, a contrasto del quale non avrebbe potuto mancare al contribuente la maniera per dare analiticamente conto dei redditi effettivamente percepiti. In ultimo, egualmente inammissibile appare il terzo motivo di impugnazione, nel quale non sono specificamente indicate le norme di legge la cui violazione costituisce il vizio su cui la censura si fonda.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’.

Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

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