Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 15 febbraio 2013, n. 3743
Nelle cause che vertono sul condominio, l'appello va proposto con citazione o con ricorso?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 150 del 2010, depositata in data 19 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) con delega, e, per il resistente, l’Avvocato (OMISSIS);
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ..
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il Tribunale di Trieste, adito dal Sig. (OMISSIS), condomino dello stabile di Via (OMISSIS), con sentenza n. 1381 del 2007, rigettava l’opposizione dallo stesso proposta avverso la delibera assembleare adottata il 16 marzo 2004, sostenendo che nella fattispecie non vi fosse il concreto interesse dell’attore ad evitare una lesione attuale al proprio diritto, essendo tutt’al piu’ ravvisabile un mero danno futuro o potenziale;
che avverso tale sentenza lo stesso (OMISSIS) proponeva appello, sostenendo l’erroneita’ della statuizione circa la mancanza di interesse ad impugnare la delibera nonche’ l’illegittimita’ di quest’ultima, per aver stabilito aggravi di costi a carico del condomino che avesse richiesto particolari interventi, senza che cio’ fosse pero’ specificato nell’ordine del giorno, e per avere attribuito funzioni giurisdizionali all’amministratore;
che la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 150 del 2010, riteneva che l’impugnazione fosse inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta con citazione depositata in cancelleria solo il 5 febbraio 2010, ben oltre, quindi, l’ultima data utile, identificata nel 28 gennaio 2010;
che la Corte d’appello, tuttavia, entrava nel merito della controversia rigettando l’appello anche per altre ragioni;
che, in particolare, la Corte riteneva che nella previsione contenuta nell’ordine del giorno di “eventuali lavori da eseguirsi ex articolo 1135 cod. civ.” ben potesse farsi rientrare l’oggetto su cui l’assemblea aveva poi deliberato e che, comunque, mancasse l’interesse del ricorrente ad impugnare, non essendogli stato addebitato alcun aggravio di costi per l’intervento eseguito prima dell’adozione della delibera impugnata;
che avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; resiste con controricorso il Condominio di Via (OMISSIS);
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha osservato:
Il ricorso e’ fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto il gravame inammissibile perche’ proposto con atto di citazione che, nel termine di trenta giorni di cui all’articolo 1137 cod. civ., e’ stato solo notificato alla controparte e non anche depositato presso la cancelleria del giudice di appello.
In proposito, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 8491 del 2011, hanno affermato il principio secondo cui “in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’articolo 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’articolo 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreche’ l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’articolo 1137 citato”. La proposizione dell’appello in controversia relativa a impugnazione di delibera assembleare non si sottrae, ovviamente, alla indicata regola, sicche’ va effettuata nelle forme della citazione entro il prescritto termine di trenta giorni. Il ricorso va dunque accolto, non costituendo ostacolo il fatto che, da un lato, la Corte d’appello, dopo avere affermato la tardivita’, e quindi l’inammissibilita’ dell’appello, abbia tuttavia esaminato nel merito le ragioni della impugnazione e che il ricorrente abbia invece limitato le proprie censure alla statuizione di inammissibilita’ del gravame, senza nulla dedurre sul merito della controversia.
In proposito, e’ sufficiente ricordare che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass., S.U., n. 3840 del 2007). Sulla base di quanto sopra e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5 ed accolto in quanto manifestamente fondato”; che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che dunque, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame del gravame, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione;
che al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.