Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 12 aprile 2013, n. 9031
Se il condominio non ottempera l'ordine del comune di rinforzare un muro e l'ente pubblico provvede, chi paga?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16891/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CALASCIBETTA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 129/2010 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA del 4.6.2010, depositata il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che:
- si e’ proceduto nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c.;
- la relazione depositata in cancelleria e’ del seguente tenore:
“Con sentenza del 11 ottobre 2000 il Tribunale di Enna condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in solido, a pagare al Comune di Calascibetta la somma di lire 33.629.395, oltre agli interessi, a rimborso di un pari importo che l’ente aveva speso per il consolidamento di un muro pericolante, essendo rimasta ineseguita il provvedimento con cui era stata ordinata ai proprietari del manufatto l’esecuzione di tali lavori.
Adita dai soccombenti, la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 giugno 2010 ha parzialmente riformato la decisione, rigettando la domanda del Comune nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ riducendo al 55% della somma suddetta la condanna di (OMISSIS), e per lei dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Le altre parti non hanno svolto attivita’ difensive nel giudizio di legittimita’.
Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la loro dante causa fosse comproprietaria del muro in questione e fosse tenuta quindi alla sua riparazione. Si sostiene che la motivazione della decisione e’ omessa, insufficiente e contraddittoria, in quanto il giudice di secondo grado: – ha trascurato di considerare che la condominialita’ del manufatto doveva essere esclusa, stante la sua funzione di sorreggere un sovrastante giardino di proprieta’ altrui; e’ incorso in una incoerenza logica, riconoscendo che non vi era prova della qualita’ di comproprietari degli altri destinatari dell’ordinanza di ripristino emessa dal Comune, non potendosi tale prova ricavare da una scrittura di impegno all’esecuzione dei lavori, firmata (anche) da (OMISSIS).
La doglianza appare priva del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, con la quale il primo motivo dell’appello di (OMISSIS) (con il quale si prospettava la tesi ora riproposta in sede di legittimita’) e’ stato dichiarato inammissibile perche’ concretante una eccezione “nuova”, come tale preclusa nel giudizio di secondo grado. A questo proposito, nessuna concreta e specifica censura e’ stata formulata dai ricorrenti.
Nel contesto del ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono anche della mancata rideterminazione, da parte della Corte d’appello, del quantum sia del credito vantato dal Comune sia dei relativi interessi.
La deduzione risulta affetta da genericita’, non essendo state rivolte critiche di sorta a quanto e’ stato esposto nella sentenza impugnata circa la dimostrazione dell’importo dovuto, data dal Comune mediante la produzione della nota spese dei lavori, della deliberazione di approvazione della contabilita’ finale, della fattura dell’impresa esecutrice; ne’ i ricorrenti hanno chiarito alcunche’ in ordine al loro accenno agli interessi.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”.
- le parti non si sono avvalse delle facolta’ di cui al secondo comma dell’articolo 380 bis c.p.c.;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- il ricorso viene pertanto rigettato;
- non vi e’ da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attivita’ difensive.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.