Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 4215
Chi sottragga cose mobili all'interno di aree condominiali, di che reato è imputaile?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), alias (OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 22/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, del 27/3/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 20.10.2009, che ha condannato (OMISSIS) alias (OMISSIS) alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per il delitto di furto in abitazione. In punto di fatto va ricordato che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l’imputato si era impossessato di due navigatori satellitari, sottratti da due autovetture parcheggiate nel cortile di un condominio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l’affermata qualificazione del fatto quale furto in abitazione, sotto il profilo della erronea applicazione della legge nonche’ della manifesta illogicita’ e della carenza della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e). L’ipotesi descritta dall’articolo 624 bis c.p. richiede, secondo il ricorrente, un uso esclusivo da parte del proprietario del luogo ove il fatto illecito viene commesso, esclusivita’ che non ricorre nel caso di specie, perche’ il furto e’ stato eseguito su veicoli parcheggiati in un’area privata gravata da servitu’ pubblica di passaggio pedonale.
Si lamenta altresi’ che sia stata esclusa l’integrazione della fattispecie del tentativo di furto e che sia stata ritenuta la continuazione tra piu’ reati, essendo stato commesso – ad avviso dell’esponente – un unico reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ infondato per i motivi di seguito precisati.
2.1. In primo luogo, nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle quali e’ stata data concreta risposta.
In secondo luogo, quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all’imputato, giova osservare, in diritto, come l’articolo 624 bis c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 625 c.p. che puniva piu’ gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso l’introduzione o l’intrattenersi in un edificio destinato ad altrui “abitazione”, preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell’impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato “a privata dimora” ovvero nelle sue pertinenze.
Come e’ stato gia’ affermato da questa Corte, l’innovazione ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di “abitazione” presente nella vecchia formulazione atteso che gia’ nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell’ospedale. La nuova norma, che ha operato un mutamento di tipo anche semantico, punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di “privata dimora” che e’ nozione piu’ ampia e comprensiva di quella di “abitazione”, come e’ dimostrato anche dalla formulazione dell’articolo 614 c.p., ove sono entrambi presenti.
Il concetto di privata dimora e’ piu’ ampio di quello di abitazione e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attivita’ individuale per motivi leciti e i piu’ diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio (Cass. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, Bifara, Rv. 249268).
2.2. Nel caso di specie si contesta che l’area sulla quale erano parcheggiate le autovetture costituisca pertinenza di abitazione e cio’ in quanto sulla stessa graverebbe una servitu’ pubblica di passaggio pedonale ed il concetto di pertinenza richiederebbe il carattere di esclusivita’ della funzione accessoria del bene a quello principale.
L’assunto non e’ fondato.
E’ vero che una risalente decisione ha ritenuto che sia coessenziale al concetto di pertinenza l’esclusivita’ della relazione accessoria: “la nozione di appartenenza dell’abitazione – rilevante ai fini del porto senza licenza di armi – deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalita’ e complementarita’ funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorieta’, tale da far ritenere appartenenza cio’ che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l’abitazione serve da alloggio. E’ insito, pero’, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusivita’ della funzione accessoria; sicche’ non puo’ ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a piu’ edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusivita’, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno” (Cass. Sez. 1, n. 3589 del 15/12/1982, Fossati, Rv. 158618).
Gia’ una successiva pronuncia, tuttavia, riteneva integrato il furto aggravato dall’introduzione in edificio abitativo, in un caso in cui si trattava di edificio condominiale (Cass. Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987, Noris, Rv. 176473).
La introduzione dell’articolo 624 bis c.p. ha in ogni caso modificato i dati normativi di riferimento, considerato che il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli articoli 624 e 625 c.p., utilizzando l’espressione “privata dimora” e dando autonomo risalto alle pertinenze. Secondo la diffusa opinione, gia’ sopra ricordata, cio’ ha significato il recepimento dell’opinione maggioritaria gia’ rinvenibile in passato, secondo la quale la nozione di pertinenza valevole ai fini dell’articolo 624 bis c.p. (in passato il riferimento era all’articolo 625 c.p.) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all’articolo 615 c.p.. Elemento caratterizzante e’ quindi quello della strumentalita’, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.
La giurisprudenza ha quindi ritenuto integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale: “integra il delitto di cui all’articolo 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell’ambito della tutela dei beni predisposta dall’articolo 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all’unita’ immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso” (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442).
Pertanto, il fatto che sull’area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitu’ pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l’assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual e’ il ricovero e la tenuta a disposizione di un’autovettura.
3. Quanti agli ulteriori rilievi difensivi, va osservato che se e’ vero che la Corte di Appello non ha dato riscontro alla critica concernente l’omessa affermazione del tentativo di delitto e l’affermata sussistenza di una pluralita’ di reati, avvinti tra loro dal nesso di continuazione, e’ altrettanto vero che i motivi di appello formulati al riguardo risultano inammissibili perche’ manifestamente infondati. Infatti, l’ipotesi del tentativo e’ palesemente esclusa dal fatto che l’imputato si era impossessato delle apparecchiature, tanto da sbarazzarsene quando accortosi dell’intervento delle forze dell’ordine. Sia sufficiente ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimita’ affermi che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia (Cass. Sez. 5, sent. N. 7704 del 5/5/1993, Gallo ed altri, rv. 194483).
Per quanto attiene al secondo rilievo, l’unicita’ dell’azione nel caso di specie e’ esclusa dal fatto che i due navigatori erano su autovetture distinte, in proprieta’ di soggetti diversi, sottratte attraverso distinte azioni, pur susseguentesi in un ridotto arco temporale e in una medesima area di parcheggio. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.
4. Va anche disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalita’ o gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.