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Federproprietà AbruzzoDanniCorte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5390

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5390

Se l'ANAS realizza male le cunette ai lati della strada, il fondo confinante è danneggiato? Può il proprietario esserne risarcito?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15975/2007 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difesa per legge;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) nella loro qualita’ di eredi legittimi – figli di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 815/2006 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/06/2006, R.G.N. 3356/1990;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 26 luglio 1990 il Pretore di Palmi condannava l’(OMISSIS) a risarcire i danni asseritamene subiti da (OMISSIS) al suo fondo in conseguenza della realizzazione di un tratto stradale confinante con il suo fondo.
Su gravame dell’(OMISSIS) il Tribunale di Reggio Calabria il 19 giugno 2006 ha confermato la sentenza di prime cure.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l’(OMISSIS), affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita’ di figli legittimi ed eredi di (OMISSIS).
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Va preliminarmente esaminata la eccezione da parte dei resistenti di inammissibilita’ del ricorso proposto dall’(OMISSIS) in quanto la stessa, pure resa edotta dal decesso di (OMISSIS), non avrebbe notificato il ricorso personalmente alle parti costituite. L’eccezione va disattesa.

In primis, la notifica, come pacificamente avvenuta non gia’ personalmente agli eredi del (OMISSIS), ma al difensore del (OMISSIS) in fase di appello, non e’ inesistente, ma nulla come da giurisprudenza consolidata di questa Corte. In secundis gli eredi si sono costituiti e si sono difesi nel merito, sanando ogni vizio. Cio’ precisato, nel merito va osservato quanto segue.

2. Con il primo motivo (omessa, insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio – articolo 360 c.p.c., n. 5) l’(OMISSIS) lamenta che a fronte di una CTU che parla di una possibilita’, ossia che “la quantita’ extra di acqua, raccolta dalla cunetta autostradale e convogliata dal tombino nel fosso abbia accelerato tale processo” non si potrebbe affermare una sua responsabilita’, come, invece, ritenuto dal giudice dell’appello, per cui vi sarebbe un concorso di cause (processo di erosione naturale del fosso e accelerazione del fenomeno innescata dal surplus di acqua raccolta dalle cunette sull’autostrada e convogliata nel fosso attraverso il tombino relativo all’allargamento e all’approfondimento del fosso (p. 3 e 4 ricorso).

La censura va disattesa.

Va sottolineato che i passi della CTU evidenziati dalla ricorrente sono stati ben tenuti presenti dal giudice a quo, il quale pone in risalto che la CTU, anche quella effettuata in fase di appello, non parla di possibilita’ di una esistenza del nesso causale, ma ha posto in evidenza che il processo erosivo del fosso era stato accelerato artificialmente dal surplus di acqua convogliata dalle cunette (p. 3 sentenza impugnata), ritenuto gia’ dal primo giudice come frutto della negligenza dell’(OMISSIS) nel realizzare le cunette di coinvolgimento delle acque piovane in modo da evitare il prevedibile danno da deflusso dei fondi sottostanti (p. 2 sentenza impugnata).

Ed, inoltre, il giudice dell’appello non ha affatto affermato che l’evento era possibile, ma sulla base della CTU che ha motivatamente condiviso, ha avuto modo di ritenere che la realizzazione del tratto stradale in prossimita’ del fondo del (OMISSIS) aveva determinato un’erosione accelerata della massa d’acqua che, in mancanza dell’opera dell’uomo, sarebbe si’ defluita dall’alto verso il basso, ma disperdendo la sua forza erosiva su un’ area piu’ vasta (p. 3 sentenza impugnata). In altri termini, senza i lavori effettuati dall’(OMISSIS), che aveva usato negligenza nel realizzare le cunette di convogliamento delle acque piovane, i danni al fondo del (OMISSIS) non si sarebbero verificati.

Ne consegue che nessun vizio di motivazione e’ riscontrabile.

3. – Il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.. in comb. disp. con il Regio Decreto n. 1740 del 1933, articolo 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) va dichiarato inammissibile, stante la formulazione del quesito, che e’ del seguente tenore:

“Dica codesta Suprema Corte se la mera possibilita’ che un evento sia conseguenza di altro sia sufficiente a configurare il nesso di causalita’ necessario alla stregua dell’articolo 2043 c.c.; dica altresi’ la Corte se alla stregua del combinato-disposto degli articolo 2043 c.c., e Regio Decreto n. 1740 del 1933, articolo 1, in caso danni ipoteticamente determinati dallo scolo di acque da una sede stradale possa essere accertata una responsabilita’ a fini risarcitori dell’ente gestore in assenza dell’accertamento della colpevolezza nella relativa condotta” (p.5 ricorso). Il quesito, per la sua connessione logica, come appare evidente, con il primo motivo non coglie la ratio decidendi. Infatti, il giudice dell’appello ha ritenuto esattamente inesistenti i connotati della condotta che l’(OMISSIS) ritiene, invece, a suo favore, esistenti.

In altri termini, il giudice a quo ha ritenuto responsabile l’(OMISSIS) per una sua condotta colpevolmente omissiva, per cui, se in linea puramente astratta il quesito potrebbe ritenersi valido e corretto (non vi e’ chi non veda che non e’ riconoscibile alcuna responsabilita’ per difetto di colpevolezza), in concreto le cose stanno ben diversamente e di cio’ ha dato conto la sentenza impugnata, condividendo la motivata relazione dell’ausiliario nominato in appello, che non ha affatto “sovvertito le conclusioni” di quello di primo grado, ma le ha “sostanzialmente corroborate” (p. 3 sentenza impugnata).

Ne consegue che, in riferimento al quesito, cosi’ come formulato, la censura va respinta.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.200/00, di cui euro 200 oltre accessori come per legge.

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