Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8192
Se i ladri riescono ad infiltrarsi in appartamento a causa delle impalcature, chi deve rispondere per il danno subito?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22132/2010 proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) nella qualita’ di titolare dell’impresa individuale denominata ” (OMISSIS)” (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 2210/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2009, R.G.N. 2983/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel febbraio del 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l’impresa edile (OMISSIS) e l’ing. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell’ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al 5 piano dell’edificio condominiale di Viale (OMISSIS), reso possibile o comunque agevolato – a loro dire – dalla presenza di un ponteggio eretto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme (installato soltanto al di sotto del primo piano).
L’impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., contesto’ la domanda e la propria responsabilita’, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa del condominio committente, del direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e degli stessi danneggiati.
La (OMISSIS), nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l’impresa (OMISSIS) e il (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia (nei limiti del massimale e dello scoperto) proposta dall’impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.
La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal (OMISSIS), e in via incidentale dai coniugi (OMISSIS) e dall’impresa (OMISSIS) (cui avrebbe aderito la (OMISSIS)), li accolse in parte qua, assolvendo il (OMISSIS) da ogni responsabilita’, riducendo la condanna dell’impresa ad euro 42.000, e dichiarando infine la responsabilita’ concorrente del condominio nella misura del 50%.
La sentenza e’ stata impugnata da quest’ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita’ di titolare dell’impresa (OMISSIS).
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell’inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell’incolpevole nudus minister rispetto alle competenze (ed alle conseguenti responsabilita’) riferibili in via esclusiva all’appaltatore.
Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilita’ del condominio tra quelli delineati dalla Suprema Corte.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.
Il chiaro ed in equivoco tenore degli articoli 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l’altrettanto indiscutibile contenuto dell’articolo 1 delle allegate condizioni generali dell’appalto medesimo (integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza), non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilita’ di una qualsivoglia responsabilita’ del condominio ricorrente, alla luce di una piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.