Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 9 gennaio 2013, n. 314
Il contratto che riduca la garanzia per evizione alla mera restituzione delle somme è valido?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (S.M.O.M.), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato nel suo studio in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila in data 19 giugno 2008;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1. – (OMISSIS), in data (OMISSIS), con rogito del notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), acquisto’ dal Sovrano Militare Ordine di Malta (d’ora in poi anche S.M.O.M.) un appezzamento di terreno di mq. 200 prospiciente su corso (OMISSIS), distinto in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), per il prezzo di lire 300.000.
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 1972, il (OMISSIS) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Avezzano il Comune della stessa citta’ ed esercito’ nei suoi confronti azione di revindica, lamentando di essere stato impedito nel possesso del predetto appezzamento di terreno per l’opposizione del Comune medesimo che se ne era dichiarato proprietario e lo aveva recintato.
Il Comune contesto’ l’avversa pretesa.
Con ordinanza dell’8 marzo 1912, il giudice istruttore autorizzo’ la chiamata in causa del Sovrano Militare Ordine di Malta che, costituendosi, si dichiaro’ disposto a restituire il prezzo della vendita in conformita’ alla previsione contrattuale ed all’esito del giudicato contrario al suo avente causa. Il Sovrano Militare Ordine di Malta dedusse di non essere tenuto ad altro adempimento, e quindi di non dovere interessi o alcun risarcimento, stante il patto, contenuto nel contratto di compravendita, limitativo della garanzia per evizione.
Intervenne volontariamente in giudizio (OMISSIS) per far valere, in confronto di tutte le parti, il suo diritto di proprieta’ sul bene in contesa.
Dopo l’interruzione del processo, acquisiti numerosi documenti ed espletata c.t.u., la causa venne decisa dal Tribunale di Avezzano con sentenza depositata il 14 marzo 2005. Dichiarata l’appartenenza alla (OMISSIS) della proprieta’ dell’appezzamento di terreno in questione, il primo giudice – per quanto qui interessa – accolse parzialmente la domanda di garanzia del (OMISSIS) (che aveva chiesto anche il risarcimento dei danni) e condanno’ il Sovrano Militare Ordine di Malta alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie dell’atto, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a carico di quest’ultimo la meta’ delle spese di causa.
2. – La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 giugno 2008, ha rigettato il gravame del Sovrano Militare Ordine di Malta.
2.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la chiamata in garanzia dello S.M.O.M.; ha dichiarato sussistente l’interesse del (OMISSIS) a detta chiamata; ha giudicato dovuti gli interessi legali, costituendo essi un effetto naturale della domanda giudiziale; ha ritenuto sussistente il diritto del compratore di pretendere, accanto alla restituzione del prezzo pagato, anche il rimborso delle spese accessorie per la stipulazione dell’atto e non ripetibili; ha giudicato conforme a diritto la regolamentazione delle spese di causa.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Sovrano Militare Ordine di Malta ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 luglio 2009, sulla base di nove motivi.
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo (violazione dell’articolo 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c.), il ricorrente sostiene che la mancata contestazione, da parte del (OMISSIS), del ricevimento della raccomandata del 9 maggio 1961, con cui il Sovrano Militare Ordine di Malta gli riconosceva la garanzia nel caso di evizione nei termini pattuiti all’articolo 3 del contratto (restituzione del prezzo, senza interessi e indennizzi), era gia’ di per se’ sufficiente a ritenere provata tale circostanza di fatto, con conseguente venir meno dell’interesse alla chiamata in causa dello S.M.O.M..
Con il secondo mezzo (nullita’ della sentenza o del procedimento) si denuncia l’illegittimita’ della sentenza per violazione dell’articolo 100 c.p.c., la’ dove essa, pur in assenza di qualsiasi contestazione da parte dello S.M.O.M. del diritto alla garanzia per evizione nei termini convenuti nel contratto di compravendita, ha affermato la sussistenza dell’interesse ad agire per essere la domanda attorea estesa ad elementi diversi dalla restituzione del prezzo di acquisto (la corresponsione di interessi, il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese, non dovuti per contratto).
1.1. – I due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La complessiva censura muove, in fatto, dal presupposto che l’Ordine si sarebbe dichiarato disponibile ante causata, con lettera del 9 maggio 1961, ad adempiere all’obbligazione di restituzione del prezzo, nei termini pattuiti in. sede di stipulazione del contratto di compravendita, se e quando fosse stato giudizialmente accertato il diritto di un terzo sul bene.
Ora la Corte territoriale ha in realta’ accertato – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – che la lettera del 9 maggio 1961 non risulta ne’ inviata ne’ tantomeno ricevuta, la prova al riguardo non evincendosi ne’ da accertamenti della sentenza di primo grado ne’ da ammissioni, esplicite o implicite, della parte destinataria di quella dichiarazione di disponibilita’ a restituire il prezzo.
Occorre anche considerare che la dichiarazione di disponibilita’ dello S.M.O.M. – anche a ritenerla pervenuta all’indirizzo del destinatario – era subordinata al fatto che il legittimo proprietario desse “una efficace dimostrazione e documentazione del suo diritto”. Di qui l’interesse del (OMISSIS) alla chiamata in causa del venditore, essendo a cio’ l’acquirente tenuto ai sensi dell’articolo 1485 c.c., onde evitare di perdere il diritto alla garanzia in caso di disponibilita’, da parte del venditore, di elementi probatori idonei a sovvertire l’esito della causa di evizione.
E’ in ogni caso assorbente il rilievo che la domanda di garanzia si estendeva ad oggetti ulteriori rispetto alla restituzione prezzo, avendo il (OMISSIS) domandato, tra l’altro, anche il rimborso delle spese, che invece l’Ordine si rifiutava di riconoscere.
2. – Con il terzo motivo (violazione degli articoli 1487, 1488 e 1282 c.c.) il Sovrano Militare Ordine di Malta – premesso che nella specie, per effetto della previsione contenuta nell’atto di vendita, alla parte acquirente era riconosciuto il solo diritto alla restituzione del prezzo senza interessi di sorta – censura che la sentenza impugnata abbia condannato esso venditore alla corresponsione di detti interessi.
2.1. – Il motivo e’ infondato.
L’esclusione di “interessi di sorta”, per effetto della clausola limitativa della portata della garanzia per evizione, si riferisce agli interessi sul prezzo dal momento dell’esborso, ossia a far data dal pagamento conseguente alla stipulazione, il (OMISSIS), del contratto di compravendita.
Diverso e’ il caso di specie, nel quale vengono in gioco gli interessi legali sulla somma dovuta in restituzione con decorrenza dalla notificazione della domanda giudiziale di chiamata in garanzia: a questo pagamento, con decorrenza dalla detta notifica, il venditore e’ stato esattamente condannato, essendo tale condanna un effetto naturale dell’accoglimento della domanda di garanzia per evizione, che ha per oggetto un credito di valuta.
3. – Con il quarto (violazione degli articoli 1487, 1488 e 1223 c.c.) e con il quinto motivo (violazione degli articoli 1362 e 1365 c.c.) si deduce che la domanda del (OMISSIS) volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il contratto di compravendita doveva essere respinta, essendo stato il rimborso di “indennizzi di qualsiasi sorta” convenzionalmente escluso dalla garanzia per evizione.
3.1. – La censura articolata con i due mezzi e’ infondata.
La vendita in cui sia stata convenzionalmente modificata la portata della garanzia per evizione, escludendosi che il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, debba pagare indennizzi di qualsiasi sorta, mantiene il suo carattere commutativo e non e’ configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore e’ esonerato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell’articolo 1488 c.c., comma 1, non e’ liberato dall’obbligo, oltre che di restituire il prezzo, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell’atto e non ripetibili.
4. – Il sesto (violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.) ed il settimo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione) lamentano che la Corte distrettuale abbia ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite solo in ragione del 50% anziche’ integralmente, nonostante la soccombenza del (OMISSIS) sulla maggior parte delle domande svolte.
4.1. – La complessiva doglianza e’ infondata, giacche’ la condanna dello S.M.O.M. alla rifusione, in favore del (OMISSIS), di meta’ delle spese processuali del giudizio primo grado, compensate per la restante parte, corrisponde all’esito del giudizio, essendo l’Ordine risultato, sia pure in parte, soccombente.
5. – L’ottavo (violazione della tariffa forense di cui al Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127) ed il nono motivo (omessa o insufficiente motivazione) censurano che la sentenza impugnata, nel confermare la liquidazione delle spese effettuate dal Tribunale di Avezzano, abbia liquidato spese, diritti ed onorari in misura esorbitante e superiore ai massimi previsti dalla tariffa forense in relazione allo scaglione applicabile.
5.1. – L’uno e l’altro motivo sono inammissibili perche’ non colgono la ratio decidendi.
Invero, la Corte territoriale non ha scrutinato nel merito le doglianze relative all’importo della liquidazione in considerazione della genericita’ dei rilievi contenuti nell’atto di appello.
Il ricorrente avrebbe dovuto prospettare un vizio in procedendo e lamentare che, con l’atto introduttivo del giudizio di gravame, era in realta’ stata avanzata una censura specifica in ordine al quantum delle spese liquidate dal Tribunale.
Invece, il ricorrente ha dedotto un vizio in iudicando, sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando che i giudici di merito abbiano riconosciuto somme di gran lunga superiori al valore della controversia ed ai valori massimi consentiti dagli scaglioni tariffari applicabili.
6. – Il ricorso e’ rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.