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Federproprietà AbruzzoCustodiaCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 259

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 259

Fino a che punto si estende la responsabilità dell'appaltatore per quanto riguarda i lavori eseguiti? E per quanto riguarda i danni cagionati in causa del cantiere?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24113/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SNC IN LIQ. P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 79/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 24/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) difensore di (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l’Avv. (OMISSIS) difensore della (OMISSIS) snc che si riporta agli scritti depositati e ne chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con citazione del novembre 1999, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, (OMISSIS) per sentirlo condannare al ripristino dell’immobile di sua proprieta’, sito in (OMISSIS), per i danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento sottostante di proprieta’ del convenuto, nonche’ al risarcimento dei danni ulteriormente patiti da essa attrice.

La (OMISSIS), subito dopo la notificazione dell’atto di citazione, proponeva, nei confronti del (OMISSIS), anche ricorso per denuncia di nuova opera in relazione agli anzidetti lavori ancora in corso di esecuzione.

Il convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori e per il ritardo nel completamento delle opere ad essa imputabili; chiamava in causa, altresi’, l’impresa (OMISSIS) s.n.c., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, nonche’ la societa’ (OMISSIS) S.p.A., con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa.

L’impresa (OMISSIS) contestava l’esistenza di danni, mentre la societa’ di assicurazioni assumeva che, ove fossero stati accertati i pregiudizi lamentati, gli stessi non rientravano comunque nella copertura assicurativa.

1.1. – All’esito di istruttoria, consistita nell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio (sia nella procedura di denuncia di nuova opera, che nella causa di merito), l’adito Tribunale, con sentenza del luglio 2002, condannava il (OMISSIS) al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 8.088,63, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ la (OMISSIS) al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di manleva del (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. ed accogliendo invece quella proposta dallo stesso convenuto nei confronti della societa’ assicuratrice. Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale le compensava per meta’ tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), il quale veniva condannato al pagamento della restante meta’, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla impresa (OMISSIS) s.n.c., mentre la (OMISSIS) veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore del (OMISSIS).

2. – La decisione del Tribunale di Trento veniva appellata in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dal (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A..

2.1. – Con sentenza resa pubblica il 24 febbraio 2006, l’adita Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 33.400,00, Iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ al pagamento dei tre quarti delle spese processuali di entrambi i gradi sostenute dall’appellante principale, compensando il restante quarto tra le stesse parti; condannava lo stesso (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore della (OMISSIS) s.n.c., in liquidazione, mentre compensava le spese di appello tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A..

2.2. – Quanto alla preliminare eccezione del (OMISSIS) in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l’impresa appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. l’unica responsabile del danni lamentati dall’attrice, la Corte territoriale ne affermava l’inammissibilita’ in ragione della sua novita’. Peraltro, lo stesso giudice di appello reputava che l’eccezione fosse comunque infondata, per non aver fornito il (OMISSIS), che aveva progettato e diretto i lavori in economia, appaltati alla (OMISSIS) s.n.c., la prova di aver affidato completamenti il suo appartamento all’appaltatore.

La Corte territoriale respingeva, altresi’, l’ulteriore eccezione proposta dal (OMISSIS), che lamentava la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale, nonostante che l’attrice avesse chiesto una condanna al risarcimento danni in forma specifica, condannato esso convenuto per equivalente.

2.3. – Nel merito dell’impugnazione principale, escludeva la sussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni da essa lamentati; ai fini del quantum debeatur valorizzava, oltre alla documentazione fotografica, le conclusioni della consulenza di parte depositata dalla (OMISSIS) in luogo di quelle raggiunte dal c.t.u., ritenute in parte non convincenti; riteneva equo liquidare la somma di euro 1.500,00 per il pregiudizio che sarebbe derivato alla (OMISSIS) per dover “restare fuori casa” e dover “reperire una sistemazione provvisoria” per un “periodo di tempo superiore rispetto a quello calcolato dal ctu”; determinava in euro 33.400,00 la somma definitiva per i “molteplici interventi” da eseguirsi “per far ritornare l’appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati”.

2.4. – Quanto poi all’appello incidentale proposto dal (OMISSIS), la Corte territoriale, premesso che i motivi concernenti il concorso di colpa della (OMISSIS) e l’esorbitanza dell’importo di euro 800,00 riconosciuto alla stessa per il reperimento di altro alloggio erano stati rigettati con l’accoglimento dell’appello principale sugli stessi punti, respingeva anche l’impugnazione incidentale nei confronti dell’impresa (OMISSIS) s.n.c., assumendo, quanto alla dedotta responsabilita’ dell’appaltatore, che tale eccezione era nuova e, comunque, infondata, per carenza di prova rispetto a lavori “in relazione ai quali il (OMISSIS) oltre che quella di progettista aveva assunto anche la direzione”.

2.5. – Infine, la Corte di appello di Trento respingeva il gravame incidentale della (OMISSIS) S.p.A. al fine di ottenere in proprio favore l’estensione della compensazione della somma di euro 800,00 liquidati al (OMISSIS) a titolo di danni conseguenti alla sospensione dei lavori.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), affidando le sorti dell’impugnazione a quindici motivi di censura, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso (OMISSIS) – che ha depositato memoria in prossimita’ dell’udienza – e la ditta (OMISSIS) s.n.c..

Non ha svolto difese l’intimata (OMISSIS) S.p.A..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 cod. proc. civ. “in relazione al rigetto per inammissibilita’ dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)”, la quale, diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, e’ da ritenersi proponibile anche per la prima volta in appello, “riguardando la regolare costituzione del contraddittorio”.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

E’ difatti agevole rilevare che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in appello dall’attuale ricorrente – sul presupposto della legittimazione dell’impresa alla quale aveva appaltato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, come tale da reputarsi la sola responsabile dei danni lamentati dall’attrice – non riguarda la legitimatio ad causam, ma il merito della lite, giacche’ relativa alla titolarita’, passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi, dunque, nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Sicche’, tale questione (a differenza della legitimatio ad causam, che e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) e’ affidata alla disponibilita’ delle parti, e, ove trovi applicazione (come nella specie), ratione temporis, l’articolo 345 cod. proc. civ., comma 2, nel testo successivo alle modifiche apportate dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, essa non puo’ essere prospettata per la prima volta in sede di gravame (in tale ottica, piu’ di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 8175).

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ. “in relazione al rigetto per infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)”.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare in capo al proprietario dell’appartamento nel quale si eseguono i lavori appaltati la persistente materiale disponibilita’ dell’immobile, giacche’ nel caso di appalto “si presume che il dovere di custodia e vigilanza passi all’appaltatore, per cui e’ onere di quest’ultimo o del danneggiato (ciascuno in relazione al rispettivo interesse) provare che cio’ non e’ avvenuto”, la’ dove, nella specie, l’impresa (OMISSIS) non aveva fornito siffatta prova, ne’, peraltro, era risultato provato che l’appaltatore aveva agito quale nudus minister di esso committente, Sicche’, le doglianze dell’attrice dovevano rivolgersi solo contro la (OMISSIS) s.n.c. e cio’ in ragione del fatto illecito dannoso di quest’ultima, che aveva determinato il sorgere del rapporto tra le due parti.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

La Corte territoriale, sulla premessa, neppure intrinsecamente censurata, che il committente non aveva perduto ogni dominio sull’immobile di sua proprieta’, giacche’ aveva provveduto egli stesso alla progettazione e, soprattutto, alla direzione dei lavori appaltati in economia, ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato (tra le altre, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19474; Cass., 18 luglio 2011, n. 15734), per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita’ ex articolo 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo.

3. – Con il terzo motivo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa dell’articolo 112 cod. proc. civ., nonche’ dell’articolo 2058 c.c., comma 2, “in relazione alla domanda della (OMISSIS) di risarcimento in forma specifica anziche’ per equivalente”.

Ci si duole che, in assenza di specifica domanda della (OMISSIS), la Corte territoriale abbia comunque condannato esso (OMISSIS) al risarcimento del danno per equivalente, la’ dove, pur essendo la seconda un minus della prima, si rendeva comunque necessaria che fosse esplicitamente proposta. Peraltro, la violazione dell’articolo 2058 cod. civ. era apprezzabile in ragione del fatto che, nella specie, i lavori di sistemazione erano “perfettamente realizzabili” e non sussisteva la loro eccessiva onerosita’.

3.1. – Il motivo e’ infondato.

Nessuna violazione del principio della domanda e’, difatti, apprezzabile nella pronuncia impugnata, ne’ sussiste la dedotta violazione dell’articolo 2058, secondo comma, cod. civ., essendosi il giudice di appello attenuto al principio, ripetutamente affermato da questa Corte(tra le altre, Cass., 18 gennaio 2002, 552; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 8 marzo 2006, n. 4925), secondo il quale, in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non e’ sindacabile in sede di legittimita’) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziche’ in forma specifica come domandato dall’attore (la valutazione di cui all’articolo 2058 c.c., comma 2, del pari essendo insindacabile in sede di legittimita’ risolvendosi in un giudizio di fatto). Cio’ in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e, quindi, la relativa richiesta e’ implicita nella richiesta di risarcimento in quest’ultima forma, per cui il giudice puo’ condannare d’ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ..

4. – Con il quarto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3, “in relazione alla eccezione di tardivita’ della produzione della CTP (OMISSIS) del 26.03.2003″.

Ci si duole che la (OMISSIS) abbia prodotto la anzidetta consulenza di parte, al fine di criticare la c.t.u. redatta dall’ing. (OMISSIS) in primo grado, soltanto con l’atto di appello, avendone esso appellato dedotto la tardivita’ con la comparsa di costituzione del 19 novembre 2003, senza che pero’ il giudice del gravame si sia pronunciato sul punto. Peraltro, una implicita pronuncia di rigetto al riguardo sarebbe in violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, in quanto il documento costituito dalla perizia di parte, o quantomeno le foto ad esso allegate, non poteva avere ingresso nel processo di secondo grado.

4.1. – Il motivo e’ infondato.

Quanto alla doglianza che investe specificatamente la consulenza tecnica di parte, essa si infrange in ogni caso contro il principio per cui detto atto, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, puo’ essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., 21 febbraio 1975, n. 662; Cass., 9 maggio 1988, n. 3405).

In ordine poi alla censura che riguarda la produzione documentale allegata alla consulenza tecnica di parte (ossia, le fotografie), occorre premettere che l’articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilita’ di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie gia’ acquisite, indispensabili, perche’ dotate di un’influenza causale piu’ incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilita’ da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si e’ formata, sicche’ solo cio’ che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessita’ di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario (cosi Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020). Peraltro, il requisito dell’indispensabilita’ – posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario – non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass., 15 novembre 2011, n. 23963; analogamente si veda Cass., 1 giugno 2012, n. 8877).

Nella specie, la Corte territoriale, nel porre anzitutto in evidenza la peculiare incidenza della consulenza tecnica di parte nella complessiva formazione del proprio convincimento in punto di consistenza dei danni lamentati dall’appellante, ha attribuito particolare risalto proprio alle fotografie ad essa allegate, che hanno rappresentato l’elemento decisivo per far preferire definitivamente le conclusioni rese al riguardo dal consulente di parte rispetto a quanto invece accertato, sempre in punto di consistenza dei danni, dalla c.t.u. espletata in primo grado, sulla quale si era basata “senza riserve” la decisione del Tribunale. Con cio’, rilevanza e decisivita’ della produzione documentale hanno trovato, seppur implicitamente, piena giustificazione nella pronuncia resa dal giudice di appello, rendendo priva di consistenza la doglianza del ricorrente.

5. – Con il quinto e sesto mezzo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 201, 115 e 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione “riguardo all’apprezzamento della consulenza tecnica di parte rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio”.

Il ricorrente sostiene che il giudice del merito, sebbene possa fondare la propria decisione su di una consulenza “stragiudiziale”, deve dar conto dell’iter logico seguito nella formazione del suo convincimento, posto che la c.t.u. fornisce “maggiore garanzia di affidabilita’”, mentre nella specie cio’ non sarebbe avvenuto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, dato credito alle foto allegate alla consulenza di parte (peraltro, tardivamente prodotte), superando le conclusioni del c.t.u. e facendo proprie quelle del c.t.p. “in ordine ai singoli interventi ed al loro quantum senza alcun rilievo critico e senza alcuna verifica e riscontro, soprattutto riguardo ai costi”, avendo il predetto consulente indicato nel computo metrico “anche interventi del tutto ingiustificati”. Sicche’, il giudice di appello non avrebbe ben esercitato il suo potere discrezionale di valutazione delle prove, mancando altresi’ di fornire adeguata e sufficiente motivazione, anche in considerazione del fatto di non aver proceduto all’assunzione delle prove orali offerte dalle parti, limitandosi agli elementi forniti dal c.t.p., peraltro smentiti dalla documentazione in atti, come la relazione della Polizia giudiziaria del 21 gennaio 1999.

5.1. – I motivi sono infondati, per la parte in cui non sono inammissibili.

Occorre premettere che, secondo un orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita’ e’ limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice di appello puo’ pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni.

Nella specie, la Corte territoriale, assumendo a riferimento i contenuti della consulenza tecnica di parte prodotta dall’appellante, unitamente alle fotografie ad essa allegate (in guisa – come gia’ messo in risalto in precedenza – di documentazione atta a corroborare quanto evidenziato in detta consulenza, di per se’ priva di autonomo valore probatorio), e’ giunta a ritenere, ai fini del quantum debeatur, non convincenti le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. in relazione sia alla ipotizzata sostituzione parziale delle piastrelle danneggiate del pavimento della cucina, ove non reperibili piastrelle uguali (invece della diversa soluzione di sostituire le piastrelle dell’intero pavimento), sia ai “rattoppi circoscritti alle sole parti danneggiate” delle tramezze con evidenti fessurazioni, sia, infine, nella riduzione del 25% dei costi di ripristino di piastrelle e rivestimenti in ceramica “sul presupposto che quelli danneggiati erano gia’ vecchi”. Interventi, questi, che la Corte territoriale ha inteso come “escamotage tecnici” non soddisfacenti, posti al fine di “ridurre gli interventi di ripristino attraverso semplici riparazioni, limitando le parti da rifare”.

A tal riguardo, il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che le tramezze del bagno e della cucina dovessero essere “ricostruite ex novo” per poter sostenere il peso “dei pensili e della caldaia a gas”, essendo la loro stabilita’ “seriamente compromessa dalla fessurazione passante evidenziata nelle foto”, le quali ne facevano risaltare l’importanza. Inoltre, nella sentenza impugnata si e’ osservato che l’appartamento della (OMISSIS) risultava “in buono stato di manutenzione” e, in particolare, tali risultavano, in base alla documentazione fotografica, le piastrelle dei pavimenti e la ceramica di rivestimento, sicche’ non poteva seguirsi il ragionamento del c.t.u. secondo il quale la (OMISSIS) avrebbe beneficiato di un arricchimento a seguito della sostituzione delle parti danneggiate ed il valore del materiale da utilizzare alla scopo avrebbe dovuto essere abbattuto del 25%, la’ dove – si soggiunge ancora in sentenza – “non risulta che i materiali indicati nella ctp siano di maggior pregio e con caratteristiche diverse rispetto a quelli danneggiati”.

Trattasi, dunque, di motivazione adeguata, logicamente attrezzata e congruente, che si fonda non solo sul contenuto dell’elaborato di parte, ma, eminentemente, sul materiale fotografico acquisito ritualmente in atti. Sicche’, neppure sono ravvisabili in essa i dedotti vizi giuridici ed anzi il complessivo convincimento del giudice di gravame, nel valorizzare i necessari interventi ripristinatori in luogo di quelli meramente riparatori delle parti danneggiate, trova sostanziale rispondenza anche nel principio per cui, ove siano state danneggiate talune parti di una abitazione, che, per esigenze di uniformita’, traducentesi in condizioni di normale abitabilita’, richiedano un intervento ripristinatorio piu’ esteso, il diritto del proprietario dell’immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso dell’intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni in relazione all’eventuale vantaggio ricevuto, essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, che non puo’ essere addossato al danneggiato stesso (si veda, per una fattispecie di rifacimento della tinteggiatura anche delle pareti non interessate dall’evento dannoso, Cass., 3 aprile 1982, n. 2063).

Per il resto le doglianze si appalesano inammissibili, giacche’, a fronte dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, sorretto, come visto, da motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici, il ricorrente, lungi dall’evidenziarne deficienze intrinseche, ha inteso addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura ad esso favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).

6. – Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 91 cod. proc. civ., “in relazione alla liquidazione a titolo risarcitorio di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese perizie tecniche”.

Nel far proprie le voci e le somme di cui al computo metrico estimativo del consulente di parte, la Corte territoriale avrebbe incluso anche la voce “Rimborso spese legali” per euro 5.000,00 e quella “Rimborso spese perizie tecniche” per euro 2.000,00 e cio’ in violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ., che dispone la liquidazione in sentenza di detti esborsi unitamente agli onorari di difesa.

6.1. – Con l’ottavo ed il nono motivo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in ordine al riconoscimento in favore della (OMISSIS) delle voci di danno di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese di perizie tecniche, nonostante la separata liquidazione in dispositivo delle spese processuali e dell’imputazione della complessiva somma risarcitoria liquidata in euro 33.400,00 “ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l’appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati”.

6.2. – I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono fondati.

La Corte territoriale ha liquidato, in favore della (OMISSIS), la somma complessiva di euro 33.400,00, quale “importo congruo rispetto ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l’appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati”; importo comprensivo anche della somma di euro 1.500,00, a titolo risarcimento per il danno conseguente al mancato utilizzo della propria abitazione ed al reperimento di sistemazione provvisoria durante il periodo dei lavori di ripristino.

Le poste di euro 5.000,00 per spese legali (che la stessa controricorrente (OMISSIS) ha, peraltro, ammesso come non dovuta, altresi’ deducendo di aver fatto offerta reale di pagamento in favore del ricorrente) e di euro 2.000,00 per perizie tecniche (che la (OMISSIS) ha, comunque, riconosciuto di non aver corrisposto), che integrano, come le stesse anzidette parti confermano, il predetto montante risarcitorio, non trovano, dunque, giustificazione alcuna in relazione al titolo del risarcimento del danno riconosciuto alla (OMISSIS).

Ha, dunque errato il giudice di appello nella liquidazione del danno in favore dell’appellante, ricomprendendo in essa voci che esulano dalla ragione di danno rispetto alla quale ha espressamente affermato di calibrare il ristoro dovuto.

7. – Con il decimo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ., “in relazione al diritto alla manleva del (OMISSIS) nei confronti della ditta appaltatrice”.

Ad avviso del ricorrente, sebbene l’appaltatore risponda nei confronti del committente solo in caso di cattiva esecuzione del contratto, cio’ non verrebbe ad escludere la responsabilita’ dello stesso appaltatore nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., per cui esso, quale esecutore materiale delle opere, sarebbe tenuto a manlevare l’appaltante, salvo i casi in cui vi sia stata ingerenza tale di quest’ultimo da aver reso il primo nudus minister. Nella specie, cio’ non sarebbe avvenuto, posto che la ditta (OMISSIS) fece rifare i calcoli per l’installazione delle travi metalliche dall’ing. (OMISSIS) e poi, su indicazione di quest’ultimo, installo’ travi in calcestruzzo armato, cosi’ da organizzare i propri lavori “senza alcuna interferenza da parte dell’arch. (OMISSIS) riguardo ai metodi di lavoro e gestione del cantiere e con propria autonomia decisionale d operativa. Peraltro, era onere della (OMISSIS) s.n.c. provare l’esistenza di un appalto “a regia”, posto che l’autonomia dell’appaltatore si presume, cosi come la sua responsabilita’.

7.1. – Con l’undicesimo motivo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e comunque insufficiente motivazione “in ordine alla responsabilita’ dell’appaltatore nella causazione dei danni”.

La Corte territoriale, nell’affermare la mancanza di prova della responsabilita’ della (OMISSIS) s.n.c., avrebbe del tutto omesso di considerare le critiche alla conduzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice presenti nell’espletata c.t.u..

7.2. – I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.

E’ principio consolidato quello per cui, in tema di appalto, la responsabilita’ del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando risulti provato che il fatto lesivo e’ stato commesso dall’appaltatore – che di regola opera in autonomia – in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull’attivita’ dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (tra le tante, Cass., 27 maggio 2011, n. 11757; Cass., 20 settembre 2011, n. 19132).

Nella specie, la Corte territoriale, senza invertire l’onere della prova, ha ritenuto comprovato che il (OMISSIS) non solo avesse progettato i lavori, appaltati in economia alla ditta (OMISSIS) s.n.c., ma anche provveduto alla direzione degli stessi. Tale assunto non ha invero trovato specifica e coerente censura da parte del ricorrente, il quale, per un verso, ha addotto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, cosi’ da introdurre, inammissibilmente (Cass., 26 marzo 2012, n. 4787), temi nuovi e non dibattuti in precedenza; per altro verso, ha mancato di proporre specifici mezzi di denuncia in ordine ad eventuali omissioni da parte della Corte territoriale nell’integrazione istruttoria della controversia rispetto ai fatti che soltanto in questa sede deduce.

Sicche’, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, e’ dunque coerente l’ulteriore affermazione del giudice di merito circa il mancato riscontro della responsabilita’ dell’appaltatore in una situazione che vedeva quest’ultimo come mero esecutore delle opere appaltate. Cosi’ come, in siffatto contesto, risulta irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilita’ dell’appaltatore nudus minister porre in risalto gli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio (peraltro, tramite un richiamo solo parziale dell’elaborato) sulla cattiva esecuzione delle opere oggetto dell’appalto da cui e’ derivato il danno lamentato dal terzo, giacche’ con cio’ si viene a confermare l’esistenza di un fatto determinativo di danno, ma non gia’ ad escludere la responsabilita’ per lo stesso fatto del committente progettista e, soprattutto, direttore dei lavori.

8. – Con il dodicesimo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. “per omessa pronuncia sulla domanda del (OMISSIS) in sede di appello incidentale relativamente alla misura dei danni dal medesimo subiti e liquidati in solo euro 800,00″. Con la comparsa di costituzione in appello del 19 novembre 2003, esso (OMISSIS) aveva chiesto la rideterminazione dell’importo risarcitorio liquidatogli dal Tribunale, sia per la sua inadeguatezza, sia per la mancata considerazione “del tempo necessario per gli interventi di consolidamento del solaio comune tra i due appartamenti nonche’ del costo per lo smontaggio ed il reimpianto del cantiere, quantificato in euro 1.000,00″. Inoltre, esso appellante incidentale aveva chiesto il risarcimento del danno (ammontante ad euro 4.000,00) per il “tempo perso… per interventi e sopralluoghi in dipendenza delle iniziative della (OMISSIS) presso il Comune di (OMISSIS)”.

8.1. – Il motivo – con cui chiaramente si deduce l’omessa pronuncia su domanda oggetto di appello incidentale, puntualizzandosi altresi’ i relativi estremi e contenuto – e’ fondato.

Come emerge gia’ dalla stessa sentenza impugnata, il (OMISSIS), con il proposto gravame incidentale, aveva concluso per la riforma della sentenza del Tribunale di Trento, chiedendo la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni “subiti e subendi: per l’ingiustificata sospensione dei lavori (comunque in misura superiore a euro 800,00); per il tempo necessario agli interventi di consolidamento del solaio comune; per il costo di smontaggio e reimpianto del cantiere ; per il tempo perso a causa degli interventi e sopralluoghi richiesti e provocati dalla (OMISSIS) sia prima che dopo il rilascio della concessione edilizia, con eventuale liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c.”.

Nessuna statuizione ha assunto la Corte d’appello su tale domanda di danni, non rinvenendosi in sentenza alcuna argomentazione nella quale, peraltro, possa riconoscersi un esame della stessa.

9. – Con il tredicesimo motivo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in ordine alla liquidazione in favore della (OMISSIS) “di una somma per inutilizzo del proprio appartamento durante i lavori nonostante tale appartamento sia privo del certificato di abitabilita’”.

Nel riconoscere l’importo risarcitorio di euro 1.500,00 alla (OMISSIS) per il reperimento di altro alloggio durante i lavori di sistemazione del proprio appartamento, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla questione, rilevata da esso (OMISSIS), della mancanza del certificato di abitabilita’ dell’appartamento, siccome risultante da documentazione in atti, con la conseguenza che l’immobile non avrebbe potuto essere utilizzato ed il Comune avrebbe potuto procedere, ai sensi dell’articolo 222 del “T.U.LL.SS.” all’ordine di sgombero; sicche’ la “somma riconosciuta costituisce risarcimento di un’attivita’ illecita, come tale inammissibile”.

9.1. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Pur in disparte il profilo di inammissibilita’ dello stesso (giacche’ si deduce una omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre sembra piuttosto che si intenda denunciare una mancata pronuncia su specifica eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dello stesso articolo 360, n. 4 e con specifica indicazione delle modalita’ di proposizione dell’eccezione stessa in sede di gravame), esso e’ comunque privo di consistenza.

Difatti, non e’ censurato l’accertamento sul fatto che la (OMISSIS) abbia comunque utilizzato l’immobile come propria abitazione, mentre e’ assolutamente generico – e comunque in alcun modo calato nella realta’ della vicenda oggetto di controversia – l’assunto sul quando il certificato di abitabilita’ sia mancato in riferimento al tempo del verificarsi del fatto dannoso e, soprattutto, sulla carenza di detto certificato ai fini della effettiva (e non gia’ astratta) inutilizzabilita’ dell’immobile medesimo. Cio’ in quanto, non ponendosi nella specie questione di circolazione giuridica del bene immobile, ma questione della sussistenza di un danno per impossibilita’ dell’utilizzo dell’abitazione, occorre considerare che la mancanza del certificato di abitabilita’ non esclude di per se’ la conformita’ dell’abitazione stessa alle norme igienico-sanitarie (Cass., 6 dicembre 1984, n. 6403), ne’, quindi, la sua utilizzazione in concreto, con la conseguenza che non impinge in errore di diritto la decisione del giudice di appello che ha riconosciuto alla (OMISSIS) il risarcimento del danno per la mancata fruizione, per un certo lasso di tempo, del proprio appartamento a causa del fatto illecito ascrivibile al (OMISSIS) (si veda, per una fattispecie speculare, in cui e’ stato escluso il risarcimento del danno per aver gli istanti concretamente utilizzato il proprio appartamento pur in assenza del certificato di abitabilita’, Cass., 20 aprile 1976, n. 1377; sulla rilevanza della concreta utilizzazione del bene locato, nonostante il mancato rilascio della relativa abitabilita’, si veda Cass., 25 maggio 2010, n. 12708).

10. – Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 cod. civ. (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione “in ordine al concorso di colpa della (OMISSIS)”.

Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata la’ dove da credito alle risultanze della c.t.u. soltanto per escludere il concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni lamentati, mentre lo si ritiene inattendibile per il resto. Peraltro, non sarebbe neppure rispondente al vero che il c.t.u. abbia escluso “chiaramente” il concorso di colpa della (OMISSIS), evidenziandosi nella consulenza la presenza di “vecchie fessurazioni, non collegabili direttamente con i lavori eseguiti dal (OMISSIS)”, nonche’ l’incertezza sul fatto che i lavori realizzati nel 1991 dalla (OMISSIS) avessero, o meno, determinato “un incremento dei carichi gravanti sul solaio ligneo”.

Insufficiente e contraddittoria sarebbe poi la motivazione la’ dove rileva che la (OMISSIS) “avrebbe solo demolito… alcune tramezze ed aperto una finestra nel bagno”, cosi da addossare ai lavori eseguiti dal (OMISSIS) l’intera eziologia dei danni, senza considerare che i lavori realizzati dall’attrice tra il 1991 ed il 1995 avevano riguardato la demolizione del “muro di spina centrale dell’immobile”, senza predisporre opera di consolidamento sul solaio sottostante e in difformita’ dalla concessione edilizia, come risulterebbe dall’ordinanza di riduzione in pristino del Comune di (OMISSIS), prodotta in atti.

Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire nozioni tecniche particolari per valutare il nesso causale tra i danni lamentati e i precedenti lavori realizzati dalla stessa (OMISSIS), la’ dove risulterebbe irrilevante “la diversa scansione temporale degli interventi e che i danni provocati dalla (OMISSIS) non sono stati immediatamente rilevati in quanto all’epoca l’appartamento sottostente del (OMISSIS) non era abitato”.

10.1. – I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.

La doglianza con la quale si fa valere un vizio di violazione di legge e’, di per se’, inammissibile cosi come prospettata, posto che, nella sua assoluta genericita’ e in assenza di qualsivoglia indicazione sulle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, e’ impedito a questa Corte di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (tra le altre, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).

Cio’ detto, entrambe le censure si risolvono in una denuncia di un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del dedotto concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione del danno da essa stessa patito, che la Corte territoriale ha invece ascritto integralmente al (OMISSIS).

Secondo orientamento risalente e consolidato (si veda gia’ Cass., 29 marzo 1969, n, 1035), l’indagine intesa ad accertare se l’evento dannoso sia dipeso da colpa concorrente dell’autore del fatto illecito e del danneggiato si risolve in un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato ed immune da errori logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimita’.

Nella specie la sentenza impugnata ha evidenziato, sia attingendo dalle conclusioni della espletata c.t.u., sia traendo il proprio convincimento direttamente dalla documentazione fotografica in atti, che non era riscontrabile un concorso di colpa della (OMISSIS) ricollegabile ai lavori della medesima eseguiti nel suo appartamento nel periodo dal 1991 al 1995. In tal senso deponeva, per l’appunto, l’elaborato peritale, ma, altresi’, risultava logicamente dal fatto che i lavori anzidetti avevano riguardato modifiche interne, con la demolizione di tramezze e l’apertura di una finestra nel bagno, sicche’ non potevano ad esse eziologicamente ricollegarsi “il distacco con crepe di tramezze dal soffitto, le fessurazioni dei pavimenti e delle ceramiche di rivestimento del bagno, la sconnessione della porta di ingresso, le fessurazioni della parete portante sud e tutti gli ulteriori danni documentati attraverso numerose foto”, da ascriversi integralmente “alle demolizioni effettuate dal (OMISSIS) nell’appartamento sottostante che hanno determinato la perdita di appoggio di solai con sconnessione e movimento degli stessi” (in particolare, la demolizione del muro portante della facciata sud, con intervento negativamente incisivo sulla stabilita’ dell’immobile).

La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa mosse dal ricorrente, posto che l’affermata insussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella verificazione del danno si lega ad impianto motivazionale adeguato, coerente, supportato da idonei riscontri probatori e privo di errori giuridici, mentre le doglianze del ricorrente sono lungi dall’attingere alla necessaria specificita’ di prospettazione, fondandosi su estrapolazioni parziali della consulenza tecnica d’ufficio e della stessa motivazione della sentenza impugnata, nonche’ propongono una diversa lettura degli atti processuali e della vicenda controversa, cosi sovrapponendosi, inammissibilmente, all’accertamento riservato al giudice del merito (come gia’ in precedenza ricordato, alla stregua di un orientamento stabile di questa Corte: ex plurimis, le citate Cass. n. 7394 del 2010 e Cass. n. 6064 del 2008).

11. – Vanno, dunque, accolti il settimo, l’ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati i restanti motivi.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio dovra’ attenersi, per cio’ che concerne la determinazione del quantum debeatur dovuto alla (OMISSIS), a quanto si e’ statuito (in riferimento all’esame congiunto dei motivi settimo, ottavo e nono) al p. 6.2 che precede; inoltre, alla stregua di quanto si e’ statuito (in sede di esame del dodicesimo motivo di ricorso) al p. 8.1. che precede, dovra’ esaminare la domanda di danni proposta dal (OMISSIS) sulla quale il giudice di appello non si e’ pronunciato.

Infine, il medesimo giudice del rinvio dovra’ provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il settimo, l’ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trento, che provvedera’ anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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