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Federproprietà AbruzzoSanzioni AmministrativeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 3142

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 3142

Italiano attenione! Hai venduto l'auto? La multa arriva a te? Guai a non fare subito opposizione.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10398-2007 proposto da:

COMUNE DI META in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2475/2006 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO, depositata il 25/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), con ricorso in data 28.9.05 al GdP di Sorrento, proponeva opposizione Legge n. 689 del 1981, ex articolo 22, avverso la cartella esattoriale emessa dal comune di Meta in relazione ad un’infrazione al C.d.S. elevata in data (OMISSIS) a carico della stessa (OMISSIS), lamentando che il relativo verbale non le era stato mai notificato cio’ che non le aveva consentito di precisare che l’autovettura a cui l’infrazione si riferiva,non era piu’ di sua proprieta’ essendo stata venduta fin dai 1991. Si costituiva il Comune di Meta chiedendo il rigetto dell’opposizione avverso la cartella esattoriale in quanto inammissibile, rilevando che l’originario P.V. riguardante l’infrazione al C.d.S. di cui trattasi era stato notif. a mani proprie della (OMISSIS), che non aveva fatto alcuna impugnazione.

L’adito Gdp con sentenza n. 143/06 rigettava l’opposizione alla cartella esattoriale in quanto inammissibile, atteso che ti verbale di contravvenzione a cui la stessa si riferiva era stato ritualmente notificato all’interessata che non lo aveva mai impugnato.

La predetta sentenza veniva impugnata dalla (OMISSIS) per revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 3. Sosteneva che solo dopo tale pronuncia aveva appreso che il nuovo proprietario dell’autovettura in parola, su richiesta di essa (OMISSIS) aveva comunicato al sindaco del Comune di Meta, con propria dichiarazione protocollata in data 17.04.03 di esserne il legittimo proprietario per cui l’infrazione andava notificata a costui; che tale dichiarazione dopo la pronuncia della sentenza, era venuta in suo possesso e che il sindaco del comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione benche’ fosse a lui ben nota.

Il GdP di Sorrento con sentenza n. 2475/06 accoglieva la tesi dell’attrice e revocava la decisione impugnata, ritenendo che la stessa era stata emessa “sulla base di elementi di prova risultati non veri e taciuti dal Comune di Meta”.

Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Meta, ricorre per cassazione sulla base di 5 mezzi; l’intimata non ha svolto difese. Con ordinanza pronunciata alla pubbl. udienza del 6/6/12 il collegio disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento celebrato davanti ai GdP definito con l’impugnata sentenza n. 2475/2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23 ed Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 203, 204 bis e 205. Assume che l’accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto e che la definitivita’ di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento.

Con il 2 motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 3 e articolo 398 c.p.c., comma 2: lamenta l’esponente la ritenuta ammissibilita’ della domanda di revocazione da parte del G.d.P., in assenza delle indicazioni richieste dall’articolo 398 c.p.c., comma 2; nel ricorso per revocazione non sono indicate le prove attraverso cui la (OMISSIS) intendeva dimostrare la data in cui avrebbe avuto notizia del documento ritenuto decisivo, ne’ la data della scoperta o del recupero o conoscenza della dichiarazione attestante il cambio della proprieta’ della autovettura.

Con il 3 motivo si deduce la violazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 3; ulteriore motivo d’inammissibilita’ del ricorso per revocazione: a) la ricorrente in quella sede non aveva dimostrato che la mancata produzione del documento non era attribuibile a causa di forza maggiore, ma solo a sua colpa o negligenza, atteso che la (OMISSIS) avrebbe potuto facilmente procurarsi tale dichiarazione; b) il documento in questione non era decisivo ai fini della decisione.

Con il 4 motivo: si eccepisce il vizio di motivazione; fatto controverso: non corrisponde al vero che il Gdp avesse deciso sui presupposto “che la ricorrente non avesse informato la PA dell’avvenuto trasferimento, della proprieta’ dell’autovettura”…

Con il 5 motivo di denunzia la violazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23: dal dispositivo emerge che la decisione e’ stata presa con criterio equitativo…(“…nel maggior interesse della verita’….”).

Con il 6 motivo si denunzia la violazione dell’articolo 112 c.p.c.: per avere il G.d.P. pronunciato la revocazione con riferimento al vizio di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 2, non invocato a fondamento della revocazione (la sentenza viene revocata “…in base ad elementi di prova risultati non veri e taciuti da comune di Meta…”.).

Tanto premesso, dev’essere accolto, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso.

Invero era chiaramente inammissibile la domanda di revocazione proposta con riferimento alla decisivita’ dei documenti, atteso che, come rilevato dal GdP nella prima sentenza, non era ammissibile nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioe’, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.

In conclusione il motivo dev’essere accolto (assorbiti gli altri); la sentenza dev’essere cassata; la causa puo’ essere decisa nel merito per cui va dichiarata inammissibile l’istanza di revocazione de qua.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’istanza di revocazione; condanna l’intimata al pagamento delle spese di legittimita’ che liquida in euro 1250,00 di cui euro 1.050,00 per compensi.

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