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Federproprietà AbruzzoRiparto delle SpeseCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 67

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 67

Il condominio che recinta l'area antistante un negozio è tenuto a risarcire il danno subito? Quando la ripartizione delle spese è nulla? Quando annullabile?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30925-2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COND. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 522/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20.10.1994 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Latina il condominio (OMISSIS) per sentirlo condannare ai danni a seguito di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, approvati con delibera assembleare ed appaltati all’impresa (OMISSIS) per lire 110.372.500, lavori consistenti nel rifacimento della facciata, dei parapetti esterni e dei balconi.

Asseriva anche che nessun obbligo di contribuzione poteva essere imputato all’attrice in quanto era stato costituito un condominio separato e la stessa avrebbe dovuto pagare solo le spese indicate nell’articolo 11 del regolamento. Chiedeva la restituzione di somme pagate per lire 17.347.036, la condanna al pagamento di lire 10.000.000 per indennizzo e risarcimento per l’occupazione della sua proprieta’. Resisteva il condominio.

Con sentenza 2403/01 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, liquidando lire 17.646.736 e lire 4.000.000 per indennizzo, sentenza riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 522/06, che rigettava la domanda osservando, in ordine alle deliberazioni concernenti la ripartizione delle spese, che le S.U., con sentenza 4806/05 hanno ritenuto nulle quelle prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o non rientrante nelle competenze dell’assemblea o incidenti sui diritti individuali e sulla proprieta’ esclusiva; viceversa annullabili quelle adottate con maggioranze inferiori, affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione.

Il concorso del condomino nelle spese attiene ad aspetti secondari donde l’annullabilita’, da far valere nel termine di decadenza ex articolo 137 c.c..

In ordine all’indennizzo non era stato allegato alcun danno ma dedotta solo l’occupazione in se’.

Ricorre (OMISSIS) con tre motivi, non svolge difese il Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia nullita’ della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’inesistenza di una domanda di annullamento delle Delib. 9 maggio 1993, Delib. 7 marzo 1994, Delib. 21 marzo 1994.

La ricorrente in primo grado ed in appello ha dedotto che oggetto dell’impugnativa non erano le delibere indicate che hanno disposto la ripartizione bensi’ l’accertamento circa la corresponsione di somme in eccesso rispetto al dovuto. Non era necessario giudicare della validita’ ed efficacia delle delibere ma dell’operato dell’amministratore pro tempore che di fatto non tenne conto di quanto stabilito dall’assemblea.

Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1123 e 1135 c.c. perche’ la richiamata pronunzia delle S.U. non si attaglia al caso concreto avendo solo risolto un contrasto circa l’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione, anzi confermato il criterio per la ripartizione delle spese.

Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione rispetto all’insussistenza del danno da occupazione.

Osserva questa Corte Suprema: La prima censura e’ fondata.

La questione della validita’ o meno della delibera e’ irrilevante. Sia il condominio, costituendosi in giudizio, che la ricorrente riconoscono che era stato deliberato l’accollo ai singoli proprietari della quota relativa ai balconi. Il problema riguardava l’esecuzione di tale delibera da parte dell’amministratore.

Il secondo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del precedente e, comunque, una delibera che pone a carico di un condomino spese dallo stesso non dovute e’ nulla e non semplicemente annullabile. Il terzo motivo merita accoglimento.

A parte il dubbio nel riferimento all’articolo 843 c.c., comma 2 rispetto ad una domanda indicata in sentenza come di risarcimento danni per lavori deliberati dall’assemblea, la mera affermazione che non era stato allegato alcun danno, non tiene conto che l’occupazione di un viale antistante un’attivita’ commerciale comporta di per se’ un danno e nella specie, a pagina quattro, la decisione impugnata si limita a dedurre che il condominio contesto’ la richiesta di danni in quanto l’impresa a suo tempo aveva avuto autorizzazione dall’attrice e dal figlio a posizionare il camion nella stradina, circostanza irrilevante. In definitiva il ricorso va accolto in ordine ai motivi indicati, con la conseguente cassazione con rinvio, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.

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