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Federproprietà AbruzzoCondomino apparenteCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20562

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20562

L'amministratore può chiedere al condomino apparente di pagare le spese condominiale?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23440-2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COND. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 102/2006 del GIUDICE DI PACE di MONTECORVINO ROVELLA, depositata il 20/2/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20.2.2006 il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 26.5.2005, su ricorso del Condominio (OMISSIS), con cui veniva ingiunto a (OMISSIS) il pagamento della somma di euro 366,43, quali oneri condominiali maturati dall’agosto 2001 al febbraio 2005, oltre interessi e spese, comprese quelle dell’atto di precetto, per complessivi euro 892,43. Osservava il giudicante che, a prescindere dalla fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’opponente, per avere questi trasferito al coniuge il proprio immobile condominiale, il (OMISSIS) si era sempre comportato come proprietario dell’immobile stesso, omettendo di comunicare – all’amministratore condominiale la propria estraneita’ al condominio.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Il Condominio intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) nullita’ della sentenza per travisamento dei fatti, laddove si affermava che il (OMISSIS) non sarebbe stato piu’ proprietario dell’immobile condominiale dal 20.10.07, risultando,invece, dall’atto di vendita per notar (OMISSIS) del 20.10.97 che, prima di tale data, esso apparteneva a (OMISSIS) e poi, con tale atto di vendita, era stato trasferito in proprieta’ a (OMISSIS), coniuge dal (OMISSIS), in regime di separazione dei beni; peraltro, si trattava non gia’ di un appartamento, ma di un locale adibito a garage sicche’ erroneamente, considerata tale destinazione, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento all’induzione in errore – dell’amministratore del condominio, determinato dalla convivenza del (OMISSIS) con la propria moglie (OMISSIS);

2) carenza di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, stante l’erronea ricostruzione dei fatti come riportata nel motivo sub 1);

3) violazione dell’articolo 1123 c.c., articolo 63 disp. att. c.c. e articolo 633 c.p.c., n. 1 nonche’ violazione dei principi generali di diritto in ordine alla legittimazione passiva delle parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; l’apparente qualita’ di condomino del (OMISSIS) non rilevava ai fini della legittimazione passiva in relazione all’obbligo di pagamento degli oneri condominiali, gravando tale obbligo sul proprietario della relativa unita’ immobiliare.

Il ricorso e’ fondato.

Costituisce principio consolidato della Corte di legittimita’ quello secondo cui passivamente legittimato rispetto all’azione giudiziaria dell’amministratore del condominio, per il recupero della quota di spese di competenza di una unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva, e’ il vero proprietario di detta unita’ e non anche chi possa apparire tale, difettando, nei rapporti fra condominio ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operativita’ del principio dell’apparenza del diritto, strumentale, essenzialmente, all’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi di buona fede. Non sussiste infatti, una relazione di terzieta’ tra il condominio, che e’ un ente di gestione, ed il condomino e, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarita’ della proprieta’ e’ funzionale al rafforzamento ed al soddisfacimento de credito della gestione condominiale (Cfr. Cass. S.U. n. 5035/2002; n. 7849/2001; n. 2616/2005; n. 1627/2007).

Il Giudice di Pace, quindi, erroneamente ha fatto riferimento alla circostanza che il (OMISSIS) si fosse comportato come condomino apparente, omettendo di comunicare all’amministratore condominiale la proprieta’ estraneita’ al condominio. Nella specie, pertanto, non essendo contestato che l’immobile in questione appartenesse non gia’ al (OMISSIS), ma al coniuge dello stesso in regime di separazione di beni, la sentenza impugnata va cassata e, potendo la causa essere decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve accogliersi l’opposizione al decreto ingiuntivo, stante l’infondatezza della pretesa del condominio. Ricorrono giusti motivi per confermare la compensazione delle spese processuali di primo grado, avuto riguardo al comportamento del ricorrente che non aveva mai chiarito all’amministratore la propria estraneita’ al condominio tanto che, come si legge nella sentenza impugnata, aveva sottoscritto il verbale di assemblea condominiale del 24.12.98 senza indicare la sua qualita’ di delegato. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo,vanno, invece, poste a carico del Condominio intimato secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al D.I. dichiarando infondata la pretesa del condominio. Conferma la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado e condanna il condominio al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

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