Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20557
Se il condizionatore è di dimensioni maggiori di quelle pattuite nel contratto di compravendita, l'atto può essere risolto? Perché?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Presidente
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12296/2006 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 173/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), con atto notif. il 15.11.1996 proponeva opposizione al decreto ing. n. 2322/95 con il quale il Pretore di Catania gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 12.000.000 oltre accessori, in favore dell’istante (OMISSIS). Deduceva l’opponente l’infondatezza della pretesa, stante l’inidoneita’ dell’impianto di climatizzazione fornito dal (OMISSIS) a soddisfare le proprie esigenze, per cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto ed in via riconvenzionale, la condanna dello stesso (OMISSIS) alla restituzione della somma di lire 3.000.000 gia’ versata. Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’opposizione; il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4125/01 del 9.11.2001 rigettava sia l’opposizione a decreto ing. che la domanda riconvenzionale del (OMISSIS), che condannava al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il (OMISSIS), deducendo, in specie, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ricondotto il vizio sollevato dall’opponente alla fattispecie della mancanza della qualita’ promesse, mentre invece avrebbe dovuto inquadrarla nell’ipotesi di consegna di aliud pro alio. Resisteva l’appellato instando per il rigetto dell’impugnazione e l’adita Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 173/05 depos. in data 17.02.2005, in riforma dell’appellata decisione, revocava il provvedimento monitorio opposto, e in accoglimento della riconvenzionale del (OMISSIS), dichiarava risolto il contratto di compravendita del condizionatore per mancanza delle qualita’ promesse, con le consequenziali dovute reciproche restituzioni, e la condanna del (OMISSIS) a restituire al (OMISSIS) il macchinario in questione e dello stesso (OMISSIS) a versare a controparte la somma di euro 1.549,37, con gli interessi legali. La corte riteneva che le parti avessero concordato non solo le caratteristiche tecniche del climatizzatore ma anche le sue specifiche dimensioni, atteso che l’unita’ esterna andava installata a parete e non a terra) e quella interna nell’intercapedine esistente tra il soffitto e il controsoffitto del locale.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il (OMISSIS) sulla base di n. 2 censure. Resiste con controricorso il (OMISSIS) che ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. “in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 5″ nonche’ l’insufficiente o contraddittoria motivazione. Deduce che il giudice a quo nel dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per mancanza della qualita’ promessa ai sensi dell’articolo 1497 c.c., era andato oltre i limiti della domanda formulata dall’opponente che era diretta a far dichiarare la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio. La Corte distrettuale pertanto, in ossequio del principio dettato dall’articolo 112 c.p.c., avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per consegna di aliud pro alio, valutando oltretutto che l’appellante a sostegno della sua domanda aveva invocato l’applicazione del rimedio generale previsto dall’articolo 1453 c.c. e non gia’ quello di cui all’articolo 1457 c.c..
La doglianza non ha fondamento. Giova premettere che l’erroneo richiamo all’articolo 360 c.p.c., n. 3, invece del n. 4 (il vizio di nullita’ della sentenza), come eccepito dal controricorrente, non comporta l’inammissibilita’ del motivo: l’erronea indicazione della disposizione di legge che si assume violata non comporta infatti l’inammissibilita’ del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del “quid disputandum” (Cass. n. 12929 del 04/06/2007).
Cio’ posto, secondo questa S.C., la vendita di “aliud pro’ alio” configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualita’ promesse, che integrano la fattispecie dell’inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006). Ora la qualificazione dell’una o dell’atra ipotesi e’ compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio tura novit curia, di talche’ non e’ configuratale la pretesa violazione di legge (articolo 112 c.p.c.). D’altra parte va rimarcato che l’ipotesi di cui all’articolo 1497 c.c., e’ pur sempre compresa nella piu’ ampia fattispecie di cui all’articolo 1453 c.c., della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regine di decadenza e prescrizione stabilito dall’articolo 1495 c.c. (articolo 1497 c.c., u.c.).
Passando al 2 motivo, con esso il si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1497 c.c., nonche’ il vizio di motivazione. Si tratta della questione relativa al montaggio ed alle dimensioni del climatizzatore in rapporto alle caratteristiche del locale cui era destinato che ad avviso del ricorrente, contrariamente all’opinione del giudice distrettuale, le parti non avevano pattuito, tant’e’ che non vi era nel contratto alcun richiamo al posizionamento delle due unita’ della macchina nel locale. Si tratterebbe in sostanza di una semplice compravendita che non prevede servizi aggiuntivi, per cui esso (OMISSIS) aveva esattamente adempiuto la propria obbligazione attraverso la mera fornitura dell’apparecchiatura.
La doglianza non e’ fondata essendo evidente che la stessa si risolve in una censura di merito, che riguarda la valutazione delle prove acquisite , come tale incensurabile in questa sede di legittimita’, stante la corretta motivazione della sentenza.
Conclusivamente il riscorso dev’essere rigettato. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per spese.