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Federproprietà AbruzzoConfiniCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20556

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20556

Da quale punto deve partire il giudice per decidere in materia di apposizione dei confini?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14924/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato RUBINETTI Lorenzo;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato PACE DONATO Antonio;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 82/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dei 12-9-1985 (OMISSIS), premesso di essere proprietaria, in forza di atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) stipulato con la (OMISSIS) s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in (OMISSIS), dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente di mq. 184 e 138, assumeva che (OMISSIS), nell’eseguire alcuni lavori nella proprieta’ confinante, aveva occupato suolo di proprieta’ dell’istante. L’attrice, pertanto, conveniva in giudizio il (OMISSIS), chiedendo che venisse determinato l’esatto confine tra le due proprieta’, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi.

Nel costituirsi, il (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquistato dalla (OMISSIS) s.r.i l’immobile a confine con la proprieta’ della (OMISSIS) nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere affatto invaso aree di proprieta’ dell’attrice.

Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) in regime di comunione dei beni.

Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, escludendo, sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d’ufficio espletata, che i confine esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti avesse subito mutamenti a seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attrice.

Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre (OMISSIS) non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell’articolo 950 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprieta’ delle parti, i quali fanno espresso riferimento al frazionamento allegato al rogito (OMISSIS) del (OMISSIS), che, pertanto, costituisce parte sostanziale degli stessi.

Il motivo e’ privo di fondamento.

Con riferimento alla prova richiesta per l’accertamento dell’esatto confine tra due fondi (articolo 950 c.c., comma 2), questa Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia di regolamento di confini, pertanto, l’elemento primario di prova per l’individuazione dei confine e’ rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volonta’ negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, e’ stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell’atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l’oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611).

Nella specie, la Corte di Appello si e’ attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di provenienza (derivati dalla suddivisione dell’originario appezzamento appartenente alla comune venditrice (OMISSIS) s.r.L.) e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse.

Il giudice di merito, pertanto, e’ correttamente pervenuto alla identificazione della linea di confine sulla base di elementi desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, che, secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza impugnata, hanno riguardato beni individuati e perimetrali nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 13-12-1976.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1363 c.c., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, articolo 7. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la (OMISSIS) che i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) non hanno fatto riferimento al contenuto della scheda di accatastamento M1 del 13/12/1976, bensi’ esclusivamente al frazionamento delle particelle delimitanti le aree a giardino allegato al rogito del (OMISSIS). La Corte di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della (OMISSIS), al pari di quello dei coniugi confinanti, concerneva l’acquisto a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di riferimento e non nella scheda M1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, articolo 7, infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e non a corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento doveva essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitavano i relativi diritti.

Il motivo deve essere disatteso.

Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, nell’esaminare i due atti di acquisto, ha accertato che gli stessi contengono un preciso riferimento alle denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed alle piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la rappresentazione grafica dell’oggetto delle vendite.

E’ noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volonta’ degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’”iter” logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si e’ realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorieta’ del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754).

Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto generico la violazione dell’articolo 1363 c.c., limitandosi, in concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice di merito alla volonta’ manifestata dalle parti nei due atti di compravendita una diversa interpretazione a se’ favorevole. Si tratta, all’evidenza, di una censura che, cosi’ come formulata, risulta inammissibile.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica d’ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto che dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si riscontravano delle variazioni di confine in danno della (OMISSIS), aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. 1 invece di rintracciare la mappa terreni.

Anche tale motivo e’ infondato.

La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza rappresentata dal C.T.U., secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una discordanza in danno della proprieta’ (OMISSIS) tra la mappa del Catasto terreni e quelle del N.C.E.U. Essa ha spiegato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che cio’ che rileva e’ che gli atti di acquisto di entrambe le parti abbiano fatto preciso riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante ad esse allegate, che in tal modo sono divenute esplicative per l’identificazione delle proprieta’. E, poiche’ dai rilievi effettuati in loco dal C.T.U. non e’ emerso alcun cambiamento planimetrico ne’ altimetrico dello stato dei luoghi, del tutto congruente e consequenziale appare la conclusione della Corte territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree a giardino a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti in causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati dagli appellati, di cui, peraltro, nella sentenza impugnata e’ stata acclarata l’inesistenza.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta da un’adeguata e congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui quali il giudice di merito, al quale e’ istituzionalmente riservata la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il proprio convincimento.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente (OMISSIS), liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

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