Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23839
Se è costituita una servitù di passaggio ma il fondo dominante diviene accessibile dalla pubblica via, la servitù permane?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine di pag. 2 del ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 676 della Corte di appello di Venezia, depositata il 20 aprile 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le difese svolte dall’Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), proprietario di un fondo in Comune di Torre di Mosto, convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del fondo confinante, chiedendo che fosse dichiarata estinta la servitu’ di passaggio costituita a favore del fondo dei convenuti ed a carico del proprio con l’atto di compravendita del (OMISSIS), deducendo che, essendo stata costruita una strada pubblica a fianco del fondo dominante, esso non poteva piu’ considerarsi intercluso.
I convenuti si costituirono in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della richiesta della controparte, la sua condanna al pagamento dell’indennita’ dovuta ed al risarcimento dei danni corrispondenti al deprezzamento del loro immobile per effetto della estinzione della servitu’.
Esaurita l’istruttoria anche mediante una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Venezia rigetto’ la domanda dell’attore, ma la relativa decisione, impugnata dal (OMISSIS), fu riformata dalla Corte di appello che, con sentenza n. 676 del 20 aprile 2006, ritenendo fondata la sua domanda, dichiaro’ l’estinzione del diritto di servitu’ di passaggio e rigetto’ le domande riconvenzionali dei convenuti, che condanno’ al pagamento delle spese di lite. La Corte veneziana motivo’ la decisione affermando che nel caso di specie era applicabile la disposizione di cui all’articolo 1055 cod. civ., atteso che la servitu’ in questione, essendo stata costituita in ragione della interclusione del fondo dominante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, aveva conservato la natura di servitu’ coattiva, anche se costituita con contratto; che risultava provato e non contestato che lo stato di interclusione del fondo dominante era venuto meno, per essere stata costruita una strada pubblica su un lato della proprieta’ dei convenuti; che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza, indicata dal consulente tecnico d’ufficio e valorizzata dal primo giudice, che il fondo dei convenuti, in ragione della sua capacita’ edificatoria, avrebbe potuto in futuro essere diviso in due lotti, con conseguente mantenimento della necessita’ di utilizzare la servitu’ per uno di essi, dal momento che l’indagine relativa alla sussistenza della interclusione doveva prendere in considerazione il fondo dominate nella sua unita’ e non gia’ in ragione di parti di esso; che l’indennita’ di cessazione della servitu’ il cui pagamento era stato chiesto dagli appellati non era dovuta, atteso che l’atto di costituzione della servitu’ non aveva previsto a loro carico il pagamento di alcun compenso; che anche la domanda da loro proposta di risarcimento dei danni era infondata, non potendosi ravvisare nella condotta dell’attore alcun fatto illecito.
Per la cassazione di questa decisione, notificata il 26 settembre 2006, (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto notificato il 23 novembre 2006, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e degli articoli 1027, 1028, 1055 e 1074 cod. civ., nonche’ omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, assumendo che la Corte di appello non ha debitamente valutato tutte le risultanze di causa ed ha omesso di motivare in modo compiuto il proprio convincimento. In particolare, il giudice distrettuale non ha considerato che, come emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, avendo i convenuti costruito il loro immobile con caratteristiche tali da adeguarlo alla servitu’ di passaggio, vale a dire con la facciata principale, il fronte e l’uscio rivolto verso l’unica via di accesso esistente, l’estinzione della servitu’ ed il conseguente uso esclusivo della strada pubblica poi costruita, in quanto ubicata sul retro, rendeva non solo piu’ incomodo l’accesso alla loro abitazione, ma ne deprezzava altamente il valore. L’omessa valutazione di tale situazione si e’ inoltre riverberata nella violazione delle norme in materia di servitu’, le quali tutelano il fondo dominante in relazione a qualsiasi utilitas che esso sia in grado di trarne dalla servitu’, nozione da intendersi comprensiva di qualsiasi vantaggio, anche non solo economico, del fondo dominante, compresa la maggiore amenita’, tanto piu’ che nel caso di specie la servitu’ era stata costituita con contratto e non in via coattiva. Proprio tale circostanza avrebbe invero dovuto indurre il giudice di merito a considerare l’entita’ qualitativa e quantitativa che complessivamente il fondo dominante ricavava dalla servitu’, e non limitarsi a considerare solo l’interclusione.
Sotto altro aspetto si deduce l’erroneita’ della sentenza impugnato per non avere ritenuto che le servitu’ volontarie, a differenza di quelle coattive, non si estinguono con il venir meno della necessita’ per cui sono state imposte, ma si estinguono solo con il cessare dell’utilitas, come sopra considerata.
Il motivo e’ infondato.
Quanto alla questione, logicamente preliminare, della applicabilita’ nella fattispecie concreta della disposizione dell’articolo 1055, che prevede, nel caso di servitu’ di passaggio coattivo, l’estinzione della servitu’ nel caso in cui cessi l’interclusione del fondo dominante, la soluzione accolta dalla Corte veneziana merita di essere condivisa, essendo conforme al costante orientamento di questa Corte, confortato anche dalla prevalente dottrina, secondo cui la servitu’ costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente applicazione della corrispondente disciplina normativa, laddove risulti che sussistano le condizioni di legge per la costituzione della servitu’ coattiva e l’intenzione delle parti di costituire la servitu’ al fine di soddisfare la medesima esigenza, mediante assoggettamento del fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitu’ coattiva (Cass. n. 6595 del 1988, a proposito della servitu’ costituita per testamento; Cass. n. 3386 del 1981; Cass. n. 66 del 1978; nello stesso senso: Cass. n. 4241 del 2010; Cass. n. 4533 del 1990). Questo indirizzo merita di essere confermato, dovendosi rilevare che la presenza della fonte contrattuale interessa il modo con cui la servitu’ e’ costituita, ma non la sua sostanza e natura, e che la disciplina in materia di servitu’ coattiva, nel riconoscere al proprietario del fondo, in presenza delle condizioni richieste, il diritto potestativo di costituzione della servitu’, precisa che essa puo’ essere costituita sia per contratto che per sentenza (articolo 1032 cod. civ., comma 1), previsione che esclude che la presenza del contratto integri un elemento certo per escludere, per cio’ stesso, l’applicabilita’ della disciplina dettata per le servitu’ coattive.
Nel caso di specie la Corte distrettuale e’ pervenuta alla conclusione accolta osservando, in fatto, che con l’atto pubblico notarile del (OMISSIS) la servitu’ di cui si discute era stata costituita proprio in ragione dell’interclusione del fondo di proprieta’ dei convenuti ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la decisione impugnata si sottrae non solo al vizio denunziato di violazione di legge, essendo in linea con l’indirizzo interpretativo sopra evidenziato, ma anche a quello di vizio di motivazione, apparendo il relativo accertamento sostenuto da un diretto riferimento al titolo contrattuale.
Parimenti infondata e’ la censura secondo cui il giudice di merito, nel dichiarare estinto il diritto di servitu’ per la cessata interclusione del fondo dominante, non avrebbe considerato appieno tutti i vantaggi (la c.d. utilitas) che esso traeva dalla servitu’ medesima.
L’argomentazione difensiva non merita accoglimento in quanto, in tema di servitu’ prediali, la nozione di utilitas del fondo dominante va commisurata alla limitazione del diritto di proprieta’ del fondo servente, quale esso risulta dal titolo (Cass. n. 10370 del 1997; Cass. n. 499 del 1970). Essa, pertanto, non coincide con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto della servitu’ e che risulta funzionale alla limitazione del diritto sul fondo servente. Tale conclusione discende dalla stessa nozione di servitu’ accolta dal codice, che all’articolo 1027, nel solco della tradizione romanistica, precisa che “la servitu’ consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilita’ di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, stabilendo cosi’ una correlazione tra il peso, vale a dire la limitazione del diritto di proprieta’ del fondo servente, e l’utilitas del fondo dominante. Nel caso di specie, in cui risulta incontestato che il contratto del (OMISSIS) aveva costituito un diritto di servitu’ avente ad oggetto il passaggio sul fondo dominate e non altro, la c.d. utilitas a vantaggio di quest’ultimo corrispondeva pertanto e si risolveva interamente nel diritto di transito. Esatta appare pertanto la conclusione fatta propria dalla Corte veneziana, che ha dichiarato l’estinzione della servitu’ coattiva per cessata interclusione del fondo, avendo riguardo alla sola utilita’ costituita dal passaggio sul fondo dominante.
Ne deriva, altresi’, che i pregiudizi alla loro proprieta’ lamentati dai ricorrenti hanno natura e consistenza di mero fatto, non apparendo riconducibili alla lesione o compressione di alcun loro diritto.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1053 e 1055 cod. civ., ed omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto a carico degli appellati l’indennita’ dovuta per l’estinzione della servitu’, espressamente prevista dall’articolo 1055 citato. Il rilievo con cui il giudice di appello ha motivato tale rigetto, per non essere stato previsto, in sede di costituzione della servitu’, alcun compenso a carico del fondo dominante e’ errato, atteso che, se e’ vero che nel contratto che ha costituito la servitu’ manca una previsione specifica al riguardo, tuttavia la sua previsione ha certamente influito nella valutazione del valore dei due immobili e quindi nel loro prezzo di acquisto. Si aggiunge, inoltre, che il danno subito dai convenuti per effetto della cessazione della servitu’ e’ stato affermato e riconosciuto anche dalla consulenza tecnica d’ufficio, sia pure in misura inferiore al reale deprezzamento commerciale della loro proprieta’.
Il mezzo e’ infondato.
L’articolo 1055 cod. civ., condiziona il diritto all’indennita’ in favore del proprietario del fondo dominante che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo alla circostanza che, in sede di costituzione di servitu’, egli aveva corrisposto un compenso per il peso imposto sul fondo altrui. La norma codicistica qualifica infatti l’obbligo del proprietario del fondo servente in termini di “restituzione”, vocabolo il cui significato e’ univoco nell’indicare che tale soggetto e’ tenuto a questa prestazione solo se ed in quanto abbia ricevuto, al momento della costituzione della servitu’, uno specifico e determinato compenso.
Nel caso di specie e’ del tutto pacifico in causa che il contratto che costitui’ la servitu’ non previde in favore del proprietario del fondo servente alcun compenso, ne’ che comunque vi fu una qualsiasi erogazione a tale titolo da parte dei titolari del fondo dominante. La decisione della Corte di appello appare pertanto corretta.
Questa conclusione non appare smentita dal rilevo degli odierni ricorrenti, secondo cui la previsione di tale compenso si troverebbe per cosi’ dire celata nelle clausole del contratto di cessione dei terreni e di contestuale costituzione della servitu’ che ne avevano determinato rispettivamente il valore e quindi quantificato il loro prezzo. L’argomentazione, non solo e’ generica, non indicando il ricorso nemmeno a quanto ammonterebbe tale compenso, ed indimostrata, basandosi su presunzione del tutto teoriche ed astratte, ma altresi’ irrilevante di per se stessa, atteso che, per le ragioni sopra esposte, di obbligo di restituzione puo’ parlarsi solo nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia ricevuto una specifica erogazione per compensare il peso costituito sopra il proprio fondo.
La censura che lamenta il mancato riconoscimento dei danni subiti dai ricorrenti per il diminuito valore commerciale del loro immobile conseguito alla dichiarazione di estinzione del loro diritto di servitu’ si dichiara assorbita in ragione del rilievo svolto in sede di esame del primo motivo, che ha riconosciuto a tali pregiudizi natura di mero fatto. La doglianza appare comunque inammissibile, in quanto non viene confutata la rado della decisione impugnata che ha respinto la relativa pretesa risarcitoria per non potersi ravvisare nella condotta del (OMISSIS) alcun comportamento contro ius.
Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa ed illogica motivazione con riguardo alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, assumendo che il giudice di appello non ha tenuto conto che essi erano risultati vittoriosi in primo grado e che quanto meno sussistevano tutti i presupposti perche’ il giudice dichiarasse la compensazione delle spese.
Il mezzo e’ manifestamente infondato, avendo il giudice di appello seguito, nella regolamentazione delle spese di giudizio, il criterio legale della soccombenza, il quale, e’ opportuno precisare, va inteso ed applicato con riferimento all’esito complessivo della lite e non in relazione ai diversi gradi di giudizio (Cass. n. 19880 del 2011; Cass. n. 4778 del 2004).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, per il principio di soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.