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Federproprietà AbruzzoServitùCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6826

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6826

Si può installare un cancello automatico su di un altrui fondo? Se sì a quali condizioni?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19888/2006 proposto da:

COND (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 753/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Prato, con sentenza 19.4.2002 ha rigettato la domanda possessoria proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del condominio (OMISSIS), ritenendo che l’installazione, da parte del convenuto, di un cancello sul proprio fondo, gravato di servitu’ di passaggio, a favore di quello degli attori, non avesse costituito aggravio, se non minimo e compensato dal beneficio della sicurezza che l’opera aveva apportato, stante la consegna di chiavi e di telecomando, la non eccessiva distanza dalla via pubblica e l’uso non implicante frequenti contatti con visitatori (deposito e taverna). La Corte di appello di Firenze, con sentenza 753/2005, in riforma ha accolto la domanda possessoria, disponendo l’installazione a cura e spese dell’appellato di un campanello elettrico con citofono e richiamando la giurisprudenza di legittimita’ che ravvede un aggravamento della servitu’ di passaggio tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l’esercizio con le stesse modalita’. La consegna delle chiavi e del telecomando non erano sufficienti. Ricorre il condominio (OMISSIS) con tre motivi, resistono le controparti. All’udienza del 25.6.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso, adempimento effettuato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo posto che nella prima si afferma che, poiche’ non e’ dato sapere se l’edificio dei ricorrenti gia’ disponesse di citofono, le opere che il condominio dovra’ eseguire saranno limitate al collegamento del nuovo impianto con l’interno del fabbricato, restando a carico degli appellanti l’eventuale installazione, ivi di un impianto citofonico, mentre nel secondo si dispone che l’appellato installi, a lato del cancello, ed a sua cura e spese, un campanello elettrico, con citofono, collegandolo all’interno dell’edificio degli appellanti.

I controricorrenti replicano che il contrasto non esiste in quanto la condanna si sostanzia nell’installazione a cura e spese del condominio a lato del cancello di un campanello con citofono collegato con l’interno dell’edificio degli appellanti, i quali avranno invece onere di dotare l’interno di un citofono collegato con quello esterno, proprio perche’ non era dato sapere se detto edificio gia’ disponesse di citofono.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1030, 1064 e 1067 c.c., del principio “servitus in facendo consistere nequit” e vizi di motivazione.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’articolo 91 c.p.c., e articolo 57 disp. att. in ordine ai criteri di liquidazione delle spese.

Le censure sono infondate.

In ordine al primo motivo il contrasto e’ solo apparente sia in relazione a quanto dedotto in risposta dai controricorrenti sia perche’ chiaramente si dispone che l’appellato, a sue cure e spese, installi, a lato del cancello, un campanello elettrico con citofono, collegandolo all’interno degli edifici, restando a carico degli appellanti l’eventuale installazione ivi (cioe’ all’interno) di un impianto citofonico.

In ordine al secondo motivo non pertinente sembra il richiamo a noti principi in tema di servitu’, peraltro questioni nuove, rispetto ad una controversia possessoria per la quale correttamente la sentenza ha fatto riferimento alle modalita’ di esercizio del possesso riguardo all’uso di fatto esplicato dal possessore nell’anno antecedente allo spoglio ed alla non contestazione della fattispecie.

Proprio in tema di collocazione del cancello con consegna delle chiavi (e/o del telecomando) la giurisprudenza di legittimita’ ha, con indirizzo ormai consolidato, statuito che bisogna contemperare l’esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitu’ (Cass. n. 27.1.2004 n. 1426, Cass. n. 20.6.2000 n. 8394, Cass. n. 18.2.2000 n. 1825, etc.), con particolare riferimento a possibili visitatori, che non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficolta’.

Nella specie la riforma della sentenza in appello e la previsione di installare un campanello con citofono sembra una soluzione ragionevole conforme al citato indirizzo giurisprudenziale, tanto piu’ che le massime citate dal ricorrente si ritorcono contro in relazione all’inesistenza dello spoglio quando in fatto sia possibile continuare il possesso corrispondente alla servitu’ di passaggio.

Ne’ e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso tutelabile ove, come nel caso, la motivazione sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si puo’ giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Quanto al terzo motivo se ne rileva la genericita’ e la carenza di interesse perche’ non si deduce una violazione delle tariffe ed un pregiudizio concreto ma la mancata indicazione dei criteri mentre il Giudice non e’ onerato, in caso di mancata produzione della nota spese, dell’indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione (Cass. 28.2.2012 n. 3023).

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.

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