Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoConfiniCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3980

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3980

Quali sono le prove che si possono addurre in un giudizio per l'apposizione di confini? Bastano i dati catastali?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 188/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1730/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrenti che si riporta agli atti depositati e ne chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.6.98 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali comproprietari del fondo sito nel Comune di (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 9, mappali 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56 e 57,convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Ivrea, sez dist. di Strambino, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fossero dichiarate di loro proprieta’ le parti di terreno confinanti con la proprieta’ dei convenuti e da essi abusivamente occupate, con condanna dei convenuti medesimi alla rimozione delle opere ivi realizzate.

Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) negando di aver occupato porzioni di terreno appartenenti agli attori ed eccependo di aver comunque usucapito i beni rivendicati. In via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori alla rimozione di un cancello che dava accesso alla loro abitazione.

Assunte le prove testimoniali ed espletata C.T.U., con sentenza 4.6.2003, il Tribunale di Ivrea rigettava la domanda degli attori per difetto di prova sulla domanda di rivendica e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale perche’ proposta tardivamente.

Avverso tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza depositata il 2.11.2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

La Corte di merito rilevava la inammissibilita’ della domanda, proposta per la prima volta in appello, relativa all’accertamento della proprieta’ nella parte riguardante il tratto di confine fra i mappali 57 e 56 a nord ed il mappale 58 a sud; dichiarava, inoltre, inammissibile l’ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedevano la condanna di controparte alla rimozione di ogni manufatto sito a distanza illegale dalla proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) in quanto formulata tardivamente in primo grado e non sorretta da specifico motivo di appello quanto alla mancata pronuncia del primo giudice; per il resto, osservava la Corte di merito che gli appellanti non avevano censurato la qualificazione dell’azione da loro proposta come rivendicazione sicche’, stante il giudicato formatosi su detta qualificazione, la questione devoluta al giudice di appello doveva ritenevi limitata alla sussistenza o meno della prova necessaria per l’accoglimento della domanda di rivendicazione riguardanti le porzioni di terreno nel tratto di confine fra i mappali 56 e 54 a nord ed il mappale 48 a sud, il muro di confine a secco, ubicato tra lo spigolo nord-est dell’edificio dei (OMISSIS) – (OMISSIS) e il confine est della proprieta’ degli stessi, nonche’ la striscia di terreno soprastante il muro a secco nel tratto di confine tra il mappale 48 a nord ovest ed il mappale 58 a sud est. Al riguardo riteneva il giudice di appello che gli appellanti non avessero fornito una prova adeguata del loro diritto di proprieta’ posto che le risultanze catastali avevano natura meramente indiziaria.

Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

errata valutazione delle risultanze istruttorie; violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della proprieta’ ex articolo 948 c.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, considerato che “la C.T.U., tramite accertamenti di altra natura, aveva confermato quanto gia’ era deducibile dalle mappe catastali i cui dati erano comunque attendibili in quanto concordanti con tutte le risultanze istruttorie dei due gradi di giudizio; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva inoltre escludersi che i convenuti avessero contestato il diritto di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) sulle porzioni di terreno in questione al di la’ di una mera contestazione “di stile”.

Dette censure sono prive del requisito di specificita’ in quanto non colgono le complessive ragioni della decisione impugnata e si limitano ad un generico richiamo alle risultanze istruttorie dei due gradi del giudizio di merito senza una loro individuazione specifica con la conseguenza che e’ precluso alla Corte di legittimita’ ogni controllo sulla fondatezza delle doglianze.

Deve, peraltro, evidenziasi che la Corte di merito ha ritenuto, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che i dati catastali, per la loro natura meramente indiziaria, non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica( Cfr. Cass. n. 1044/95; n. 3398/84), considerata la prova rigorosa richiesta ex articolo 948 c.c..

E’ pur vero che la prova, in tema di revindica, puo’ essere data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto, a tal fine, insufficiente la C.T.U. perche’ fondata solo sui dati catastali non convalidati da altri elementi probatori (V. Cass. n 1650/94).

A fronte di detta valutazione probatoria, riservata al giudice di merito, e’ precluso, in sede di legittimita’, ogni ulteriore apprezzamento sul punto.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita’ in difetto di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter