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Federproprietà AbruzzoDistanze e ConfiniCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 1 febbraio 2013, n. 2480

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 1 febbraio 2013, n. 2480

Se la tettoia del vicino è poco più alta del muro di confine, il manufatto va abbattuto?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. MATERA Felice – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1581/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

sul ricorso 3972/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1123/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento del 2 motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi; estinzione del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.9.2001 il GOA del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda svolta con citazione de 6.4.94 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a rifinire il muro di confine con la proprieta’ di parte attrice, rigettando, invece, sia la domanda di demolizione di una tettoia realizzata dalla convenuta sul proprio fondo e di cui gli attori avevano lamentato l’inosservanza delle distanze legali e sia la connessa domanda risarcitoria; compensava le spese giudiziali tranne quelle di C.T.U. poste a carico degli attori.

Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), quali aventi causa dagli altri attori in primo grado, in forza di contratto di compravendita del 14.1.98, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della (OMISSIS) alla demolizione della tettoia, al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali.

Si costituiva la (OMISSIS) ed, in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stata condannata all’intonacatura del muro di confine da lei realizzato.

Con sentenza depositata il 9.11.2005 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore degli appellanti, della somma, equitativamente determinata, di euro 500,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito, per nove anni, dagli appellanti incidentali per la diminuzione di amenita’, comodita’ e tranquillita’, considerata la modestia del danno stesso grattandosi di tettoia poco piu’ alta del muro si confine cui era addossata; compensava per meta’ le spese di entrambi i gradi e condannava la (OMISSIS) a rifondere agli appellanti la restante parte delle spese, ponendo quelle della C.T.U. espletata in primo grado a carico delle parti in eguale misura.

Osservava la Corte territoriale che la tettoia era da considerarsi del tutto legittima, posto che il sopravvenuto strumento urbanistico, in vigore dal 1999, consentiva di costruire in aderenza al confine e che il C.T.U. aveva accertato che la tettoia “e’ posta sul confine”; doveva escludersi, peraltro, la lamentata violazione delle distanze tra pareti finestrate per difetto di prova, da parte degli appellanti, sulle modalita’ costruttive della loro veranda ed avendo la (OMISSIS), nella sua comparsa di risposta, evidenziato che tale veranda era “aperta” e che la propria tettoia era sorretta da pilastri in legno e non aveva, quindi, alcuna parete; ribadiva l’obbligo della (OMISSIS) di provvedere alla intonacatura del muro di confine, trattandosi di opera a completamento del manufatto stesso. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso e memoria la (OMISSIS) proponendo, altresi’, ricorso incidentale limitatamente alla propria condanna al risarcimento del danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.p.c. e articolo 878 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; essendo incontestato che la tettoia della (OMISSIS) non fosse in alcun modo in contatto con il muro di confine, doveva ordinarsi la demolizione ovvero l’arretramento della tettoia stessa, ai sensi dell’articolo 873 c.c. e dell’articolo 20 del P.R.G. del Comune di Viagrande che consentiva di costruire ad una distanza di mt. 5 dal confine o in aderenza allo stesso; peraltro detto manufatto aveva un’altezza superiore al muro di cinta posto sul confine e, pertanto, anche sotto tale profilo, non costituiva una costruzione in aderenza ed avrebbe dovuto rispettare le distanze legali tra costruzioni, essendone stata, fra l’altro,modificata la destinazione d’uso a parcheggio anziche’ “a serra”, come previsto nella relativa autorizzazione;

2) violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 , articolo 9; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto inapplicabile detta norma benche’ i fondi di proprieta’ delle parti fossero divisi da un muro di cinta con altezza inferiore a tre metri che non poteva, percio’, essere considerato costruzione ai fini del computo della distanza legale ex articolo 878 c.c.; in ogni caso, la tettoia, quand’anche ritenuta edificata in aderenza al confine, era illegittima nella parte frontistante la parete finestrata degli attori, stante l’inosservanza della distanza di dieci metri;

3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla determinazione della somma (euro 500,00) dovuta dalla (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno; la Corte territoriale aveva liquidato una somma palesemente esigua con motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, aveva riconosciuto il grave nocumento derivante dalla tettoia a causa della “diminuzione dell’amenita’, comodita’ e tranquillita’ e, dall’altro, aveva affermato che il pregiudizio degli appellanti era modesto, trattandosi di una semplice tettoia poco piu’ alta del muro di confine;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, per avere il giudice di appello liquidato gli onorari, per il primo ed il secondo grado di giudizio, in violazione della tariffa professionale vigente al momento in cui la prestazione professionale era stata portata a termine, senza tener conto, inoltre, che si trattava di controversia di valore indeterminabile.

Deve, preliminarmente, disporsi, ex articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Sull’appello incidentale, avendovi la resistente rinunciato con memoria depositata il 24.10.2012, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso principale e’ infondato.

Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza ha affermato,sulla base di quanto accertato mediante C.T.U., che la tettoia era posta sul confine; con valutazione sorretta da logica motivazione ha, inoltre, evidenziato che il mancato appoggio della tettoia sul muro ed il fatto che la stessa non fosse sorretta da autonomi pilastri non costituiva circostanza dimostrativa di alcuna significativa distanza dal confine stesso. La questione sulla destinazione della tettoia ad uso diverso da quello per cui era stata autorizzata e’ nuova e, come tale,inammissibile e non e’ dato comunque, ravvisarne la rilevanza ai fini della decisione.

Del pari nuovo oltreche’ inficiato da astrattezza, e’ il generico rilievo che per la parte superiore al muro la costruzione non avrebbe potuto essere realizzata sul confine sicche’ di tale questione e’ precluso l’esame.

Il secondo motivo, nella parte in cui fa riferimento alla distanza tra gli edifici prevista dallo strumento urbanistico, distanza che potrebbe essere stata violata dalla costruzione sul confine della tettoia in quanto distante due metri dal fabbricato degli attori, costituisce questione nuova; non coglie, invece, la “ratio decidendi, il profilo della censura relativo alla mancata applicazione della distanza fra pareti finestrate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con adeguata motivazione, del difetto di prova sulla natura di parete finestrata della veranda appartenente degli attori e sul fatto che la tettoia integrasse una parete.

La terza doglianza e’ infondata in quanto attiene alla quantificazione del danno in via equitativa. Sul punto va rammentato che la valutazione equitativa del danno contiene inevitabilmente, per sua natura, un certo grado di approssimazione della relativa statuizione ed e’ suscettibile di rilievi in sede di legittimita’ solo se difetti totalmente la giustificazione che sorregge la statuizione medesima, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (v. Cass. n. 1529/2010; n. 12318/2010).

Nella specie detto apprezzamento risulta sufficientemente motivato, quanto alla determinazione dell’importo monetario del danno, con riferimento al fatto che la tettoia era “poco piu’ alta dello stesso muro di confine al quale e’ addossata”, senza che possa individuarsi alcuna contraddizione e in relazione alla natura del danno in concreto configurato (diminuzione di amenita’, comodita’ e tranquillita’ del fondo). Privo di fondamento e’, infine, il quarto motivo, posto che trattasi di controversia, relativa a bene immobile, il cui valore va determinato, ai sensi dell’articolo 15 c.p.c., in base alle rendite catastali; nel controricorso, peraltro, e’ stato indicato un valore della controversia compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 ed, in ogni caso, secondo il disposto di detta norma, gli onorari non potevano essere commisurati a quelli previsti dalle tariffe per controversie di valore indeterminato.

In conclusione il ricorso principale va rigettato.

Ricorrono giusti motivi,avuto riguardo all’esito della lite ed alla diversita’ delle decisioni nei diversi gradi di giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimita’

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