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Federproprietà AbruzzoAffitto di aziendaCassazione Civile, Sezione III, Sentenza 30 gennaio 2009 n. 2491

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 30 gennaio 2009 n. 2491

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo – Presidente - dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere - Dott. FICO Nino – Consigliere […]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente -
dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino – Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.L. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GHELARDI ETTORE giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO giusta procura a margine del controricorso;
EMY & C SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOTTOLA RENATO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 942/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,prima sezione civile, emessa il 1/12/2004, depositata il 18/12/2004, R.G. 1014/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2008 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO MARIO;
udito l’Avvocato GHELARDI Ettore;
udito l’Avvocato Federico MAZZETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto 1 aprile 2003 la EMY s.a.s. e C., proprietaria di un immobile a uso bar in (OMISSIS), dalla stessa locato alla G.L. s.a.s. di Raiteri e C., la quale aveva poi ceduto la locazione o acceduto alla sublocazione in favore di A. F., dando atto di essere tenuta, a seguito della intervenuta convalida dello sfratto per finita locazione, alla corresponsione della indennità per la perdita dell’ avviamento commerciale, alla quale sia la G.L. s.a.s. sia l’ A. pretendevano di avere diritto, e dando atto di avere chiesto e ottenuto il sequestro liberatorio della somma indicata come dovuta, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Chiavari la G.L. s.a.s. di Raiteri e C. nonchè A.F..

Ha chiesto l’attrice che l’adito tribunale dichiarasse essa concludente liberata da ogni obbligazione al suddetto titolo e dichiarasse a quale tra le parti convenute spettava il diritto alla erogazione della somma depositata.

Nel contraddittorio delle parti convenute, previa conversione del rito ordinario nel rito speciale delle locazioni, l’adito tribunale con sentenza 8 – 28 aprile 2004 n. 311 ha determinato in 36 mensilità la indennità di avviamento dovuta dalla Emy s.a.s. a seguito della fine della locazione e, fatta la compensazione con le somme dovute per canoni arretrati e indennità di occupazione, determinato la somma ancora dovuta a titolo di indennità di avviamento in Euro 22.701,42.

Ha dichiarato, altresì, la detta sentenza: da un lato, che la società EMY s.a.s. C. con il sequestro liberatorio di tale somma si era liberata da ogni obbligazione, dall’altro, che data la cessazione dell’affitto di azienda la indennità di avviamento spettava in via esclusiva alla G.L. s.a.s. di Raiteri e C., da ultimo, che la somma di Euro 22.701,42, depositata si libretti di deposito e sottoposti a sequestro liberatorio, erano di competenza della G.L. s.a.s..

Gravata tale pronunzia dal soccoiabente A., nel contraddittorio con la EMY s.a.s. e della G.L. s.a.s., la Corte di appello di Genova, con sentenza 1 – 18 dicembre 2004, in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha attribuito a A.F. la somma di Euro 22.701,42, sottoposta a sequestro liberatorio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 19 gennaio 2005, ha proposto ricorso, con atto 10 marzo 2005, la G.L. s.a.s. & C. affidato a 4 motivi e illustrato da memoria.

Resistono, con distinti controricorsi sia la Emy s.a.s., sia A.F. che ha presentato, altresì, memoria.

Diritto

1. Il primo Giudice – hanno affermato i Giudici di appello – sono pervenuti alla conclusione che nella specie la indennità per la perdita dell’ avviamento non compete all’ A. sulla base della – sottesa – ratio decidendi secodo cui la indennità può spettare solo a chi sia titolare dell’azienda o comunque abbia la disponibilità della azienda anche dopo la fine del contratto di locazione, si che nel momento in cui come verificatosi nella specie contestualmente alla liberazione dei locali è stato sciolto il contratto di affitto di azienda, la indennità di avviamento commerciale, quale compenso della perdita presunta di avviamento – a seguito della fine della locazione per volontà del locatore – non può che spettare alla G.L. s.a.s., ritornata nella disponibilità della sua azienda.

Diversamente – hanno ritenuto i Giudici di secondo grado – occorre accertare, sulla base delle risultanze acquisite, se si ci trovi in presenza di una cessione del contratto di locazione originariamente istituitosi tra le Emy s.a.s. e la G.L. s.a.s. produttivo della sostituzione della persona di A.F. nella posizione di conduttore in luogo della G.L., ferma restando la qualità di parte locatrice della Emy, ovvero di una sublocazione, cioè della istituzione tra la G.L. e l’ A. di un contratto derivato in forza del quale all’ A. sia stato concesso dalla G.L. il contenuto del diritto di godimento a questa conferito della Emy, nei limiti cronologici e contenutistici della locazione principale.

Diversi elementi – hanno affermato ancora i Giudici del merito – conducono a concludere nel primo degli indicati sensi atteso che la Emy s.a.s. non solo ha costantemente ricevuto dall’ A. il pagamento dei canoni, ma ha emesso le relative fatture, con specifico riferimento al titolo giuridico di “canone di locazione di immobile”, senza che mai in alcuna sede e in alcuna occasione sia stato dichiarato che i pagamento venivano effettuati dall’ A. in nome e per conto della G.L. s.a.s. a titolo solutorio di una obbligazione facente capo alla G.L. s.a.s. e non direttamente all’ A..

Appare chiaro, quindi – hanno concluso sul punto quei Giudici la loro indagine – che nell’ A. e non nella G.L. s.a.s. va identificato il soggetto che nel momento in cui sono venuti a cessare il rapporto di affitto di azienda e il rapporto di locazione dell’immobile, rivestiva la duplice qualità di titolare della azienda (in virtù dell’affitto, che conferisce all’affittuario l’esercizio della stessa, ancorchè disgiunta dalla proprietà, e con esso la correlativa qualificazione imprenditoriale) e di titolare della locazione.

Del resto – precisa ancora la sentenza impugnata -la attribuzione all’ A. (e non alla G.L. s.a.s.) della indennità di avviamento in questione appare coerente con la realtà economica della situazione, nella quale l’ A. e non la G.L. s.a.s. con l’esercizio della attività nel periodo corrispondente all’affitto della azienda ha dato luogo a quel valore di avviamento che inerisce all’immobile in quanto sede della azienda, che viene perduto dall’ultimo conduttore con la dismissione della disponibilità del bene, e che viene dal locatore recuperato a proprio vantaggio qualora, come nella specie, l’immobile venga ulteriormente adibito a omologa attività commerciale.

2. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza sopra riassunta denunziando “art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge, nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 2909 c.c., (cosa giudicata)”.

Si, assume, in estrema sintesi, che fin dal primo atto del giudizio, in primo grado, la Emy s.a.s. aveva dichiarato che il Giudice presso il tribunale di Chiavari nel convalidare lo sfratto per finita locazione intimato alla G.L. s.a.s., e per quanto potesse occorrere al subconduttore A. aveva fissato per la esecuzione la data del (OMISSIS), che ancora nell’atto di appello l’ A. aveva affermato che il tribunale di Chiavari aveva convalidato lo sfratto per finita locazione intimato tanto alla G.L. s.a.s. quanto, nella incertezza del rapporto intercorrente tra i due, anche a A.F., che nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione davanti al tribunale di Chiavari risulta la G.L. s.a.s. è qualificata come conduttrice, e l’ A. subconduttore.

La qualità di conduttrice della G.L. e di subconduttore dell’ A., quindi, conclude il ricorrente, era coperto da giudicato, costituito dall’ordinanza di convalida.

3. Con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando “art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge e art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 2909 c.c., in riferimento alla L. n. 392 del 1978, art. 36″.

Si osserva, in particolare, che sia in primo che in secondo grado l’ A. ha impostato la propria iniziativa giudiziaria sulla pretesa qualità di ultimo conduttore, derivata dalla cessione del rapporto di locazione, in ragione della quale ha appunto avanzato domanda diretta nei confronti della locatrice Emy s.a.s. per il conseguimento della indennità di avviamento, senza proporre alcuna istanza nei confronti della originaria conduttrice G.L. s.a.s. mentre, per contro, lo stesso aveva acquistato, nei confronti di quest’ultima la veste di subconduttore.

Così formulate – pertanto – conclude parte ricorrente, le domande dell’ A. “sono poste in contraddizione contemporanea dell’art. 2909 c.c., (perchè non tiene conto del giudicato), nonchè della L. n. 392 del 1978, art. 36, laddove pretende di essere cessionario della locazione (e quindi conduttore ultimo) invece che subconduttore”.

4. I due motivi intimamente connessi e da esaminare congiuntamente non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. Il giudicato può, alternativamente, essere esterno (cioè formatosi in altro giudizio tra le stesse parti) o interno (ovvero formatosi nello stesso giudizio).

Deve escludersi, pertanto, contrariamente a quanto invocato nella parte espositiva del motivo, che un giudicato possa nello stesso tempo, essere, esterno/interno.

In realtà – come assolutamente pacifico – il presente giudizio è stato promosso il 1 aprile 2003, separatamente, e autonomamente, rispetto al diverso ancorchè tra le stesse parti procedimento di convalida di sfratto per finita locazione ed è palese, pertanto, che non vi è alcun margine per poter affermare che l’accertamento che si assume contenuto nell’ordinanza di convalida operi nella presente controversia come giudicato interno.

Nè – per ipotesi – può invocarsi che un giudicato sul punto si è formato nel presente giudizio per effetto dei continui riferimenti al contenuto di tale ordinanza negli scritti delle controparti, atteso – a tacer d’altro – che il giudicato si forma su un provvedimento giurisdizionale e non, certamente – come pretende parte ora ricorrente – sulle affermazioni difensive contenute negli scritti difensivi delle parti.

4.2. Nella specie – in realtà – l’ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione richiamata nel primo motivo, è un giudicato esterno.

Atteso, comunque, che nell’ordinanza in questione manca un accertamento su chi fosse – al momento della convalida – il conduttore dell’immobile oggetto di controversia, è palese che – contrariamente a quanto invoca parte ricorrente – dalla stessa non possono trarsi elementi di sorta per affermare chi fosse al momento della convalida, il conduttore dell’immobile in questione.

4.3. Certo che nella specie non sussiste – in forza dell’ordinanza di convalida invocata dalla parte ricorrente – alcun accertamento che l’ A. fosse subconduttore della G.L. s.a.s. – piuttosto che cessionario del rapporto di locazione è palese la infondatezza, come accennato – anche del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si denunzia la mancata applicazione, nella specie, delle norme in tema di subconduzione.

5. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 2562 c.c.. In relazione alla clausola n. 5) del contratto di affitto di azienda 11 agosto 1997 stante la rinuncia dell’affittuario A.F. ad ogni indennità ivi compreso l’avviamento e/o suo incremento”.

6. La complessa e articolata censura (ampiamente sviluppata da p. 17 a p. 22 del ricorso e ulteriormente illustrata nella memoria ex art. 378 c.p.c.) è inammissibile.

Si osserva, infatti – giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde parte ricorrente – che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal Giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello (Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270; Cass. 12 luglio 2005, nn. 14599 e 14590, tra le altre).

Contemporaneamente, non può tacersi che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al Giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26693).

Atteso quanto precede, pacifico, da un lato, che la questione specifica di cui al terzo motivo di ricorso non risulta in alcun modo esaminata dalla sentenza impugnata e, dall’altro, che parte ricorrente non ha indicato in quale occasione, in sede di merito, aveva prospettato – nel rispetto delle regole del contraddittorio – tale problematica, è palese, come anticipato, che il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

7. Con il quarto, e ultimo, motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando “art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge, nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alla L. n. 392 del 1978. art. 36, alla luce del contratto di affitto di azienda (art. 2652 c.c.) dell’11 agosto 1997″.

Si assume, in particolare:

- la Corte di appello di Genova radica il proprio giudizio sul presupposto apodittico della applicazione necessaria e ineludibile nella presente fattispecie della L. n. 392 del 1978, art. 36, per restringere il tema di indagine all’alternativa tra l’ipotesi di una cessione di locazione a fronte dell’ipotesi di una sublocazione L. n. 392 del 1978, ex art. 36, atteso che sostiene che la disamina delle risultanze processuali deve essere compiuta inamovibilmente per scegliere l’una o l’altra delle due opzioni in relazione a un incerto tenore testuale dell’art. 3 del contratto 11 agosto 1997;

- deve escludersi la esistenza di un negozio di cessione della locazione o di sublocazione nel contesto del contratto di affitto di azienda 11 agosto 1997.

8. Il motivo, per più versi inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

8.1. In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – da cui ancora una volta totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi – il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il richiamato principio comporta, tra l’altro, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del Giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto – segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i Giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le disposizioni di legge indicate nella intestazione del quarto motivo e nella esposizione di questo in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai Giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

8.2. Quanto, ancora, alla denunziata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, si osserva – ancora una volta in termini opposti rispetto a quanto invoca la difesa di parte ricorrente e in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso – come ora pretende parte ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

8.3. Anche a prescindere da quanto precede si os-serva che giusta quanto assolutamente pacifico, alla (luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente prescinde la difesa della parte ricorrente l’accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto, come l’interpretazione degli atti negoziali, al pari dell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, sono riservati al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 13 novembre 2007, n. 23569).

In particolare, la interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata ovverosìa non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il Giudice del merito se ne sia discostato.

Con la ulteriore conseguenza della inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi di sorta – rilevanti sotto il profilo di cui sopra – quanto alla interpretazione data dai Giudici a quibus al contratto di affitto a azienda nonchè alla condotta delle parti successivamente al detto contratto, si limita a opporre una propria, soggettiva improbabile lettura di quelle stesse risultanze di causa diversa da quella datane dai Giudici del merito.

8.4. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la censura è manifestamente infondata, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice.

Quest’ultima in particolare è consolidata nell’ affermare:

- da un lato, che nella disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non si produce l’automatica successione nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, contratto quest’ultimo che può presumersi fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all’art. 2558 c.c., comma 3, (Cass. 21 marzo 2008, n. 7686);

- dall’altro, che nel caso di affitto di azienda comprendente un immobile goduto in forza di un contratto di locazione la ricorrenza di una cessione di tale contratto, anzichè di una sublocazione, va presunta, fino a prova contraria, alla stregua dei principi fissati dall’art. 2558 c.c., e, comunque è evincibile dalla circostanza che il locatore abbia accettato il pagamento del canone direttamente in suo favore, così aderendo alla costituzione del rapporto con l’affittuario dell’azienda (Cass. 13 maggio 1998, n. 4790, nonchè, sempre in termini, Cass. 26 febbraio 1992, n. 2353).

Pacifico quanto precede si osserva che i Giudici di secondo grado, nell’affermare che l’ A. e non nella G.L. s.a.s. va identificato il soggetto che nel momento in cui sono contemporaneamente venuti a cessare il rapporto di affitto di azienda e il rapporto di locazione dell’immobile rivestiva la duplice qualità di titolare della azienda e di titolare della locazione, hanno fatto puntuale applicazione dei suddetti principi.

Gli stessi, infatti, come riferito sopra, hanno accertato, in linea di fatto, che la Emy s.a.s. non solo ha “costantemente ricevuto dall’ A. il pagamento mensile dei canoni, ma ha emesso al nome dell’ A. le relative fatture, con specifico riferimento al titolo giuridico di canone locazione immobile, senza che mai in alcuna sede e in alcuna occasione sia stato dichiarato che i pagamento venivano effettuati dall’ A. in nome e per conto della G.L. s.a.s. a titolo solutorio di una obbligazione facente capo alla G.L. s.a.s. e non direttamente all’ A.”.

9. Risultate infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente A. mentre sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese stesse nei rapporti tra la ricorrente e la contro ricorrente Emy s.a.s., atteso che le censure mosse alla sentenza impugnata non riguardavano in alcun modo la posizione di questa ultima.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di A.F., liquidate in Euro 100,00, per spese, oltre Euro 2.500,00, per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge; compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimità nei rapporti tra la ricorrente e la Emy di Anelo Miro & C. s.a.s..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2008.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2009.

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