Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 novembre 1987 n. 8872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vittorio COLESANTI Presidente Aldo SCHERMI – rel. Consigliere Giuseppe TROPEA Giovanni E. LONGO Giuseppe PATRONI GRIFFI […]
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vittorio COLESANTI Presidente
Aldo SCHERMI – rel. Consigliere
Giuseppe TROPEA
Giovanni E. LONGO
Giuseppe PATRONI GRIFFI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S.n.c. ES.MA., in persona dell’Amm. Un. MM, corr. in Roma -elett. dom. in Roma, Via Gregorio VII n. 350 presso l’avv. Stelio Fraticelli che la rapp. e difende per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
SML – GG – RI
INTIMATI
SML – res. Roma, Via Palano n. 67 – elett. dom. in Roma, Via C. Monteverde n. 16 (studio Consolo) presso l’avv. Gianfranco Ruggieri, rapp. e difesa dall’avv. Renato Mariani per mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
S.n.c. ES.MA., in persona del suo Amm. Un. M. M – elett.dom.ta, rapp.ta e difesa come sopra per mandato a margine del controricorso a ricorso incidentale
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE
CONTRO
GG
INTIMATO
Visti i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23.2.-1.6.82;
Udito il Cons. Rel. dr. A. Schermi nella pubblica udienza del 3.3.87;
Sentito l’avv. Fraticelli;
Sentito l’avv. Mariani;
Sentito gli avv.ti Fraticelli – Rinaldi;
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. F. Simeone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento incidentale Limitatamente al secondo motivo, assorbito il terzo,rigetto del primo.
Fatto
Con scrittura privata in data 10 dicembre 1969 RI concedeva in locazione a Guido GG un negozio, per uso vendita sanitari, sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 65.
Con scrittura privata in data 20 giugno 1977 Guido GG cedeva a Maria Letizia SML, per il prezzo di L. 10.000.000, di cui L. 1.000.000 venivano versate all’atto della firma della scrittura, la sua azienda esercitata nel detto locale.
Con lettera in data 26 luglio 1977 il GG faceva sapere alla SML che la proprietaria del locale, alla quale egli aveva comunicato la cessione dell’azienda e del contratto di locazione ai sensi dell’art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19, aveva dichiarato di opporsi.
Con atto di citazione notificato il 12 ed il 13 ottobre 1977 la SML, premesso quanto sopra esposto e che il GG si era rifiutato di consegnare l’azienda, conveniva il GG e la RI davanti al Tribunale di Roma chiedendo: a) che il GG fosse condannato a consegnarle l’azienda ed a risarcirle i danni; b) che la RI fosse dichiarata tenuta a tenere il locale a disposizione di essa attrice e, in caso di rifiuto, fosse condannata a fargliene consegna; c) in subordine, per l’ipotesi che l’adempimento non fosse attuabile, che il GG fosse condannato a restituirle le somme versategli e che entrambi i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni.
Il GG e la RI, costituitasi, contestavano la fondatezza delle proposte domande chiedendone il rigetto.
Autorizzato dal Giudice istruttore, su istanza della SML, il sequestro giudiziario dell’azienda, in sede di esecuzione della misura cautelare il locale risultava già vuoto da ogni merce o stigliatura ed in possesso della S.n.c. ES.MA.
Tale società interveniva in causa. Esponeva che essa deteneva già in locazione il negozio in Via Baldo degli Ubaldi n. 61 – 63 di proprietà della RI e che costei le aveva locato il locale adiacente, al n. 65, con contratto in data 20 settembre 1977. Assumendo che non sussistevano le condizioni per l’autorizzazione del sequestro giudiziario, chiedeva che tale misura cautelare fosse dichiarata illegittima e che di dovere fosse condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva 5 ottobre 1978, non convalidava il sequestro.
Successivamente, con sentenza non definitiva 15 gennaio 1980, il Tribunale così decideva: a) dichiarava risolti il contratto di cessione della azienda per inadempimento del GG ed il contratto di locazione dell’immobile per inadempimento della RI; b) condannava il GG e la RI a risarcire alla SML i danni da liquidarsi in prosieguo di causa; c) rigettava tutte le altre domande.
Avverso questa seconda sentenza non definitiva proponevano distinti appelli la SML, la RI e la S.n.c. ES.MA.
Il GG proponeva appello incidentale.
Riunite le impugnazioni, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 1 giugno 1982, rigettava tutti gli appelli e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
La Corte di Roma riteneva che esattamente i primi giudici, risolvendo a norma dell’art. 1380 c.c. il conflitto fra più diritti personali di godimento in relazione allo stesso bene e rilevando che la S.n.c. ES.MA aveva conseguito per prima il godimento del locale, avevano rigettato la domanda principale della SML, volta ad ottenere l’adempimento del contratto di locazione ed a conseguire quindi il godimento del locale. Considerava che la SML, se, quale cessionaria del contratto di locazione, doveva essere considerata avente causa del GG nel rapporto con la locatrice RI, non aveva però mai ottenuto la consegna dei locali, non ne aveva mai conseguito il godimento (che è situazione di fatto oltre che il diritti). E considerava che la S.n.c. ES.MA, stipulato il secondo contratto di locazione con la RI, aveva avuto da questa il godimento del locale, restituito dall’originario conduttore GG.
La Corte riteneva infondato l’appello della S.n.c. ES.MA., la quale lamentava il mancato accoglimento della sua domanda per danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. sostenendo che la separazione tra l’an ed il quantum, che i primi giudici avevano ritenuto inammissibile, non concerneva i danni “processuali”, bensì quelli del mancato utilizzo del locale dal quale, in sede di esecuzione del sequestro, essa era stata estromessa. Rilevava l’artificiosità della distinzione tra danni processuali e danni conseguenti alla misura cautelare: l’art. 96 c.p.c. prescrive che il danno deve essere liquidato nella stessa sentenza che accerta l’inesistenza del diritto; per cui ogni separazione tra l’an e il quantum appare inammissibile.
Avverso questa sentenza la S.n.c. ES.MA ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.
La SML resiste con controricorso proponendo anche ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La RI e la S.n.c. ES.MA resistono con separati controricorsi al ricorso incidentale.
Il GG non si è costituito.
La S.n.c. ES.MA e la SML hanno depositato memoria.
Diritto
Deve essere ordinata la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Con i due motivi del ricorso principale si denuncia violazione ed inesatta applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 2043 c.c. ed omessa motivazione.
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Roma, i danni processuali di cui all’art. 96 c.p.c., che devono essere liquidati nella stessa sentenza senza possibilità di separazione tra la decisione sull’an e la decisione sul quantum, sono soltanto quelli provocati dal processo e nel processo che possono essere liquidati in via sommaria dal giudice del merito; mentre nella specie i danni – consistenti nel non aver potuto esercitare l’attività commerciale nel negozio, nell’aver stipulato un contratto di arredamento dei locali senza che i lavori si potessero completare, nel non aver potuto eseguire i lavori per l’estensione dell’attività commerciale ai quali essa S.n.c. ES.MA era stata autorizzata dal Sindaco – non sono processuali, o solo processuali, ma patrimoniali, da liquidarsi secondo le norme ordinarie.
Sostiene, poi, la ricorrente che, nella ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 96 c.p.c. di accertamento dell’inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito un provvedimento cautelare, la detta norma si riferisce ai danni che la parte ha provocato nel processo agendo “senza la normale prudenza”, cioè con colpa lieve, derogando allora la detta norma del codice di rito all’art. 2043 c.c.. Se, invece, la parte ha agito con colpa grave o con dolo, sussiste un titolo autonomo di risarcimento; per cui la liquidazione del danno, processuale o meno, deve avvenire secondo le regole ordinarie di cui all’art. 2043 c.c.
I due motivi sono infondati.
La rubrica dell’art. 96 c.p.c. è “Responsabilità aggravata”: che dal testo della norma risulta posta a carico della parte per un suo comportamento nel processo, consistente nell’avere agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave (primo comma) o nell’avere eseguito un provvedimento cautelare o trascritto domanda giudiziale od iniziato o compiuta l’esecuzione forzata, sulla base di un preteso diritto poi accertato inesistente, agendo senza la normale prudenza (secondo comma). Responsabilità, dunque, per un comportamento, colposo o doloso, nel processo (cognitivo, cautelare od esecutivo) o connesso al processo (trascrizione di domanda giudiziale) o successivo al processo (iscrizione di ipoteca giudiziale). L’atto, comportante responsabilità, è processuale (in senso lato). Il quale atto, nella previsione della norma, è produttivo, perciò causa, di danni per l’altra parte: che la norma definisce “danni” da risarcire, senza l’aggettivazione delimitativa “processuali”, che la ricorrente inerisce nella formulazione della norma. “Danni” di qualsiasi tipo, concretantisi in perdite e-o mancate acquisizioni patrimoniali (danno emergente e-o lucro cessante) causati da uno dei comportamenti, nel processo o connesso al processo o successivo al processo, tipizzati nella norma, al cui risarcimento è obbligata la parte che ha tenuto quel comportamento.
In tutte queste ipotesi la condanna al risarcimento e la liquidazione del danno devono essere contenute nella sentenza che decide il merito; esclusa la separazione della pronuncia sull’an e della pronuncia sul quantum. La parte danneggiata, quindi, ha l’onere di chiedere l’immediata liquidazione e di provare i danni subiti. In mancanza di prova, il giudice può liquidare i danni di ufficio, sulla base delle risultanze degli atti acquisiti al processo o secondo nozioni di comune esperienza od in via equitativa.
Il primo comma dell’art. 96 c.p.c. dispone la responsabilità della parte per i danni causati con i comportamenti ivi tipizzati limitandola ai comportamenti qualificati dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; rimanendo esclusa la responsabilità nelle ipotesi di colpa lieve. Il secondo comma, invece, riguardo ai comportamenti ivi previsti, pone a carico della parte la responsabilità, per i danni causati all’altra parte, che abbia agito “senza la normale prudenza”. Espressione, questa, che si riferisce alla colpa lieve, ma non comporta – come sostiene la ricorrente – la delimitazione dell’ambito della norma ai soli comportamenti qualificati dal quell’elemento soggettivo: la responsabilità – a differenza di quanto disposto dal primo comma – è posta a carico della parte anche per colpa lieve; per cui sussiste – rientrando nella disciplina della norma – in ipotesi di dolo e di ogni tipo rilevante di colpa, sia essa grave o lieve.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la SML, denunciando violazione dell’art. 1380 c.c., lamenta che la corte di Roma non abbia considerato che la sola consegna della chiavi del locale al rappresentante della S.n.c. ES.MA non era sufficiente a far conseguire a tale società il “godimento” per gli effetti di cui all’art. 1380 c.c., che deve estrinsecarsi di fatto in modo pieno, cioè almeno in un’attività od in una situazione corrispondente all’esercizio del diritto personale cui si riferisce la detta norma.
Il motivo è infondato.
La norma di cui al primo comma dell’art. 1380 c.c., riguardo all’ipotesi, ivi ipotizzata, che, “con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa”, nel disporre che, “il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito”, si riferisce, con il termine “godimento”, alla disponibilità della cosa, oggetto del diritto di godimento, procurata, mediante la consegna, dal concedente ad uno dei contraenti successivi. Solo la procurata disponibilità, con l’effettuata consegna della cosa, rileva ai fini della norma; essendo successiva e conseguente alla ottenuta disponibilità, a mezzo della consegna, la utilizzazione della cosa nell’esercizio del diritto personale di godimento.
Con il secondo motivo la ricorrente in via incidentale, denunciando violazione dell’art. 1380 c.c., lamenta che la Corte di Roma non abbia considerato che, essendo stato il godimento del locale acquisito dal primo contraente (GG) ed essendo essa SML succeduta de iure ed interamente nella posizione di costui, qualsiasi vicenda successiva relativa al godimento trasmesso e dovuta soltanto ad attività illegittima e di fatto ad opera di un terzo, quale era divenuto il GG (questi, non più conduttore, riconsegnò le chiavi del locale alla RI, la quale a sua volta le consegnò alla S.n.c. ES.MA), – e soprattutto anteriore alla stipulazione del secondo contratto – non poteva avere in alcun modo l’effetto di riaprire un conflitto già risolto ai sensi dell’art. 1380 c.c.
Il motivo è fondato.
Concluso un contratto di concessione di un diritto personale di godimento su una cosa, quale la locazione, ed effettuata la consegna della cosa dal concedente al concessionario, il quale ne consegue il godimento, essendo la cosa posta nella sua disponibilità, tale situazione di fatto, attuativa della concessione del diritto di godimento, crea, nel momento in cui viene posta in essere e con effetto per tutto il periodo successivo della concessione del diritto, la posizione preferenziale attribuita dalla norma di cui all’art. 1380, primo comma c.c., nell’ipotesi di più contratti di concessione del diritto personale di godimento conclusi dal concedente con diversi concessionari, a chi tra costoro abbia per primo conseguito il godimento; indipendentemente dalla circostanza che il concessionario preferito abbia poi perduto la disponibilità, e quindi il godimento, della cosa per fatto arbitrario di un terzo o dello stesso concedente (in tal senso, vedi Cass. 15 luglio 1957 n. 2885). La posizione preferenziale non è collegata alla, e condizionata dalla, esistenza, in ogni momento del periodo di durata del diritto, della disponibilità, o godimento, della cosa, sì che, perduta dal concessionario tale disponibilità, ai fini della soluzione del conflitto con lo altro contraente concessionario in applicazione di detta norma, si debba aver riguardo alla situazione di disponibilità esistente nel momento in cui il conflitto insorge; ma nasce nel momento in cui la consegna viene effettuata e, perciò, il godimento della cosa viene acquisito, e, così nata, permane in tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale.
Questo principio deve essere applicato anche nell’ipotesi – verificatasi nella fattispecie concreta in esame – in cui, locato un immobile adibito all’esercizio di un’attività commerciale od artigiana e ceduti dal conduttore ad un terzo l’azienda e, insieme a questa, il contratto – rectius il rapporto – di locazione, nel quale il concessionario subentra indipendentemente dal consenso del locatore, che può soltanto opporsi per gravi motivi in un certo termine dal ricevimento della comunicazione della cessione, a norma dell’art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19 (ora art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392), il cedente, senza effettuare la consegna al concessionario, restituisca l’immobile al locatore, il quale – avuta comunicazione della cessione dell’azienda e del rapporto di locazione e manifestazione solo conduttore la sua opposizione, come avvenuto nella specie senza, peraltro, specificare i giusti motivi – lo conceda in locazione ad altri e gliene faccia consegna. (Vedi Cass. 21 giugno 1979 n. 3447: “In deroga alla regola generale secondo cui il consenso del locatore è uno degli elementi costitutivi della cessione del contratto, la cessione della locazione di un immobile adibito all’esercizio di un’attività commerciale o artigiana che abbia rapporti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori – disciplinata dall’art. 5 della legge 28 gennaio 1963 n. 19 – si perfeziona tra cedente e cessionario nel momento stesso della conclusione del relativo negozio, con l’unico limite per il conduttore cedente di darne comunicazione al locatore, il quale può opporsi, per gravi motivo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; ne consegue che, perfezionatasi la cessione, si trasferisce l’intero contratto, nel suo insieme unitario di diritti e di obbligazioni”. Il che si traduce nell’applicazione, nella ipotesi considerata, con gli opportuni adattamenti, della norma generale contenuta nell’art. 2558 c.c. la quale, disposto il subentro dell’acquirente dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, attribuisce al terzo contraente la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa). Il cessionario della azienda e del rapporto di locazione subentra la cedente in tale rapporto, nella posizione di conduttore, proseguendolo quale si trova nel momento della cessione: perciò nella posizione preferenziale, ex art. 1380, primo comma, c.c., creatasi nel momento in cui, con la consegna dell’immobile, l’originario conduttore conseguì il godimento, e, una volta così creata, rimasta quale elemento caratterizzante il rapporto di locazione per tutto il suo periodo di durata. La restituzione dell’immobile al locatore, da parte dell’originario conduttore cedente, è, quindi, atto arbitrario compiuto da un terzo, essendo stato sostituito il cessionario nella posizione di conduttore, parte esso solo, in tale posizione, nel rapporto di locazione; ed appunto perché atto arbitrario di un terzo, è irrilevante ai fini della soluzione del conflitto tra il cessionario conduttore e colui al quale il locatore ha successivamente locato e consegnato l’immobile. Conflitto che, pertanto, va risolto in favore del cessionario conduttore.
Principio di diritto, questo, che la corte di Roma non ha applicato, risolvendo in senso contrario il conflitto insorto nella specie.
Resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale la SML lamenta che la Corte di Roma abbia omesso di pronunciare sul motivo dell’appello da lei proposto relativo alla condanna del GG a restituire – per effetto della dichiarata risoluzione del contratto di cessione dell’azienda – la somma di L. 1.000.000 ricevuta quale acconto sul prezzo.
In conclusione, devono essere rigettati il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale e deve essere accolto il secondo motivo di tale ricorso con assorbimento del terzo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che procederà a suo nuovo esame facendo applicazione del principio di diritto enunciato nella suestesa motivazione.
È opportuno demandare al giudice di rinvio la decisione sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Ordina la riunione dei ricorsi; Rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 1987.