Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 agosto 2012 n. 13936
Il condomino che subisca danni da infiltrazioni ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno subito?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio – Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27116-2006 proposto da:
C.M. (OMISSIS), T.B.(OMISSIS), coniugi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROFETA LORENZO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore geom. R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95, presso lo studio dell’avvocato PERRONE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLONNA GUIDO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1353/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/09/2005; R.G.N. 2397/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato DANIELE CIUTI;
udito l’Avvocato ROBERTO PERRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (sent. 18331 del 2010); in subordine rigetto ricorso e condanna alle spese.
Fatto
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal T. e dalla C. contro il Condominio di (OMISSIS), con riferimento ai danni da infiltrazione d’acqua subiti nel loro appartamento in occasione dei lavori per la manutenzione del tetto dello stabile.
La Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la condanna inflitta dal primo giudice a titolo di mancato godimento dell’appartamento danneggiato.
Propongono ricorso per cassazione il T. e la C. attraverso due motivi. Resiste il Condominio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.
Diritto
Il ricorso del T. e della C. verte intorno alla riduzione della condanna inflitta dal primo giudice per il mancato godimento dell’appartamento danneggiato, in applicazione, da parte del giudice d’appello, della disposizione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.
Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizi della motivazione.
Il motivo è infondato. La sentenza da atto che l’appartamento, a causa delle infiltrazioni dal tetto, era in condizioni d’inabitabilità e che i proprietari, per tutto il corso del giudizio di primo grado, hanno omesso qualsiasi intervento di riparazione o di manutenzione. Precisa, dunque, il giudice d’appello che quest’ultimo comportamento non costituisce violazione del dovere imposto al danneggiato di evitare diligentemente i danni che possono essere arrecati da altri alla propria sfera giuridica; tuttavia, aggiunge, la ditta appaltatrice s’era offerta di eseguire interventi diretti a rendere immediatamente abitabile l’alloggio, così da limitare il danno per il mancato godimento dell’immobile stesso prima del completo risarcimento. Per queste ragioni il giudice ha ridotto i danni in questione al periodo intercorrente tra la data del fatto e la menzionata offerta di immediati interventi, oltre al periodo (due mesi) necessario per l’esecuzione dei lavori. La tesi sostenuta dalla Corte territoriale non appare affetta da violazione di legge, nè da vizio della motivazione; nè le argomentazioni contenute nel motivo d’impugnazione – per certi versi generiche e per altri versi attinenti a questioni di mero fatto – sono idonee a scalfire la decisione stessa.
Il secondo motivo sostiene che l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 sarebbe inammissibile, siccome proposta dalla controparte solo in grado d’appello.
Il motivo è infondato. Dalla lettura della stessa sentenza impugnata (pagg. 8 e 9) è dato apprendere che l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, era stata sollevata dal Condominio già in primo grado ed il Tribunale l’aveva respinta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012.