Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 23 gennaio 2012 n. 869
Si possono posizionare tavolini e sedie negli spazi comuni?
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere -
Dott. MANNA Felice – Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16003/2005 proposto da:
COND(OMISSIS)IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE DOTT.SSA T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET Rodolfo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLI ACHILLE;
- ricorrente -
contro
IMM FERRAVILA SNC (OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 125/2005 del TRIBUNALE DI MONZA SEDE DISTACCATA DI DESIO, depositata il 15/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Gamberini Mongenet Rodolfo difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza n. 194/2004 il Giudice di pace di Desio ha respinto l’impugnazione proposta dalla s.n.c. Immobiliare Ferravilla avverso la deliberazione con cui l’assemblea del condominio (OMISSIS) aveva deciso di confermare la revoca del permesso, concesso nel 1991 all’attrice, di occupare una porzione del cortile comune con tavolini da bar.
Adito con appello principale dalla s.n.c. Ferravilla e incidentale dal condominio (OMISSIS), il Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio, con sentenza n. 125/2005, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittima la deliberazione in questione.
Il condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. La s.n.c. Immobiliare Ferravilla non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso il condominio (OMISSIS) lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la competenza in ordine alla domanda proposta dalla s.n.c. Immobiliare Ferravilla spettasse al giudice di pace, così confermando il rigetto della relativa eccezione, che già era stata sollevata e disattesa in primo grado.
La doglianza non è fondata, poichè la materia del contendere dedotta in giudizio dalla società attrice concerne le modalità di uso di una cosa comune, come l’area condominiale oggetto della causa, in ordine alla quale si discute tra le parti se possa essere – o non – utilizzata per la collocazione di tavolini. Si verte dunque nell’ipotesi di cui all’art. 7 c.p.c., comma 3: cfr. Cass. 28 giugno 1995 n. 7295, pronunciata con riferimento a una fattispecie analoga a quella ora in considerazione.
Con il secondo motivo di ricorso il condominio (OMISSIS) ribadisce la tesi, già prospettata nel giudizio a quo e respinta dal Tribunale, secondo cui la s.n.c. Immobiliare Ferravilla, avendo dato in locazione a un terzo il proprio locale, era priva di legittimazione attiva.
L’assunto non è condivisibile, poichè il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’art. 1137 c.c., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, per la quale la decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori (v. Cass. 18 agosto 1993 n. 8755).
Con il terzo motivo di ricorso il condominio (OMISSIS) sostiene che il giudice di secondo grado ha ingiustificatamente avallato un comportamento consistito nell’appropriazione di un’area comune per fini di utilità esclusiva.
Neppure questa censura può essere accolta. Nella sentenza impugnata sono stati esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomare la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini; il che del resto – ha osservato ancora il Tribunale – neppure era stato dedotto dal condominio, il quale anche in giudizio non aveva spiegato le ragioni dell’adozione della deliberazione in questione. A questi argomenti il ricorrente null’altro ha opposto, se non la generica afferinazione secondo cui si era trattato nella specie della “autonoma decisione di un condomino di accorpare in via esclusiva un’area comune per finalità esclusiva”, nè ha mosso contestazioni di sorta circa l’esattezza di quanto sul punto si legge nella sentenza impugnata, sicchè la doglianza in esame difetta del tutto del requisito della specificità.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la s.n.c. Immobiliare Ferravilla non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012.