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Federproprietà AbruzzoConvocazione Impugnazione delle Delibere VerbaleCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456

Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLELLA ANTONIO;

- ricorrenti -

contro

COND.(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUGLIANO DOMENICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;
udito l’Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all’ottavo.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell’assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell’intradosso della soletta sottostante.

A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita’ di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;

ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall’avere l’assemblea deliberato l’effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all’amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu’ di pubblico passaggio.

Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.

Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l’impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.

Quest’ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita’ della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l’espletamento dell’attivita’ difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche’ la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.

Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2, e dell’art. 183 c.p.c..

Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Sulla cessazione della materia del contendere cosi’ motivavano i giudici di secondo grado:

La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l’assemblea ha confermato l’incarico alla ditta gia’ in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l’entita’ e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun’impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l’efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all’impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell’appellante condominio.

In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi’ motivava la Corte di appello:

Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche’ della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.

La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l’opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di “costi precisi, modalita’ di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti”.

Siffatta delega non puo’ ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l’assemblea del potere decisionale e dispositivo;

attesa la puntuale deliberazione circa l’ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai “costi precisi” non puo’ che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi’ le “modalita’ di pagamento” sono, all’evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l’appaltatore. La stessa appellata concorda nell’affermare che la scelta dell’appaltatore puo’ essere delegata, nella misura in cui l’assemblea ha gia’ definito l’opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (“direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza”) e’ previsto un tetto massimo (“in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti”) che appare sufficiente limite alla discrezionalita’ dei delegati.

Consegue che non era necessario evidenziare nell’ordine del giorno di convocazione la possibilita’ di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita’ meramente esecutive.

Quanto all’indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all’assemblea (personalmente o per delega) nonche’ l’indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l’individuazione dei voti favorevoli e’ facilmente ottenibile per sottrazione…

In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.

Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e’ stata assunta dopo la notificazione dell’atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l’interesse a coltivare l’impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell’impugnazione, venuto meno fin dall’inizio del giudizio.

Ne consegue che le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti…

La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.

Resiste con controricorso il condominio.

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.

Il motivo e’ infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo’ formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e’ stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.

La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l’affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l’efficacia e’ espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.

Il motivo e’ infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l’assemblea ha confermato l’incarico alla ditta gia’ in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l’entita’ e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.

I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.

Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l’assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita’ esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) “viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l’efficacia”.

Anche tale motivo e’ infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l’affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.

Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.

Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita’ in se’ della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell’ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.

La doglianza e’ infondata.

A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita’ esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l’omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all’ordine del giorno, non puo’ essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita’ della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.

I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all’indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all’assemblea (personalmente o per delega) nonche’ l’indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l’individuazione dei voti favorevoli e’ facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.

Anche tale doglianza e’ infondata.

A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e’ annullabile la delibera il cui verbale, ancorche’ non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche’ tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonche’ di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall’art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).

Deducono infine i ricorrenti:

- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l’assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu’ di uso pubblico a favore del Comune, violando l’art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi’ motivato: “Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata” quando in realta’, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare “L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)”.

Peraltro la questione sottoposta all’esame della Corte non era quella relativa alla congruita’ del contributo, ma se l’assemblea avesse potuto deliberare l’esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu’ di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.

Anche tale doglianza e’ infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu’ di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e’ tenuto alla semplice manutenzione.

Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e’ stata assunta dopo la notificazione dell’atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l’interesse a coltivare l’impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell’impugnazione, venuto meno fin dall’inizio del giudizio.

Ne consegue che le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.

Il motivo e’ infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l’impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:

Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia’ costituito.

I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c., comunicazione dell’intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita’ della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.

Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell’attivita’ e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all’esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita’ della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e’ stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest’ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta’ processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).

Da ultimo va altresi’ rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti “officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.

Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e’ infondato.

I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.

Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l’altro, si e’ limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.

Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.

Anche tale motivo e’ infondato.

A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e’ necessaria una motivazione specifica.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi’ concluso: In via subordinata.

a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e’ stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;

b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.

Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell’accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l’art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

La doglianza e’ fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo’ essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un’espressa volonta’ contraria di quest’ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).

In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l’ottavo motivo e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l’ottavo motivo e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.

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