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Federproprietà AbruzzoLegittimazione ProcessualeCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 06 ottobre 2005 n. 19460

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 06 ottobre 2005 n. 19460

Sentenza molto interessante della Corte di Cassazione che spiega sino a che punto il singolo condomino sia proprietario della cosa comune ed i poteri che ha in relazione alla tutela di essa.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA – Presidente -
Dott. Olindo SCHETTINO – Rel. Consigliere -
Dott. Massimo ODDO – Consigliere -
Dott. Salvatore BOGNANNI – Consigliere -
Dott. Vincenzo CORRENTI – Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O.V., O.R., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9,presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che li difende unitamente all’avvocato SAVERIO LUPPINO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

P.F., T.P., T.F., B.A., C.C., N.P., T.A., V.C.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1149/02 della Corte d’Appello di BOLOGNA, depositata il 18/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/05 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.

Fatto

Con citazione notificata il 22-1-1998, B.A., P.F., T.P., T.F., C.C., N.P., T.A. e V.C. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Bologna O.V. ed O.R. per sentire accertare il diritto di proprietà ad essi spettante, nella loro qualità di comproprietari e condómini, sul sottotetto sovrastante l’appartamento di proprietà delle convenute e per chiedere la condanna delle stesse alla restituzione del locale.

Le convenute non si costituivano ed erano, pertanto, dichiarate contumaci.

L’adito tribunale, con sentenza dell’11-10-1999, accoglieva la domanda e compensava interamente le spese di causa.

Proposto appello da O.V. e R., e costituitisi gli attori per resistervi, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18-12-2001, dichiarata la nullità dell’atto di citazione notificato il 22-1-1998, ha accertato il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all’ultimo piano del fabbricato condominiale posto in Bologna, via, ed ha dichiarato tenute e condannate le predette O. alla restituzione a detti condómini del descritto sottotetto; ha dichiarato, inoltre, compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Questa che segue, in sintesi, la motivazione della decisione.

Ritenuta fondata, per mancata indicazione dei nominativi degli attori, l’eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, sollevata dalle appellanti, e dichiarata tale nullità, la corte ha ritenuto, peraltro, che, non vertendosi in alcuna delle ipotesi previste per la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., la causa andava decisa nel merito, dovendosi escludere, altresì, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini.

Ha stabilito, quindi, da un lato, che O.R. non ha usucapito il locale di cui trattasi, essendo mancata la prova del possesso continuato ed ininterrotto, da parte sua, dell’immobile per oltre venti anni a decorrere dal 30-3-1963; e, dall’altro, che dalla clausola n. 9 del contratto di vendita in data 30-3-1963, intercorso tra il costruttore e gli originari acquirenti, risulta l’attribuzione ai coniugi O. – G. soltanto “del diritto di usare della parte del sottotetto sovrastante agli appartamenti con diritto esclusivo, salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi e salvi i diritti del condominio per gli impianti installati nel sottotetto, sia per gli accessori che per la manutenzione”.

La corte ha evidenziato, poi, che la natura condominiale del sottotetto si ricava, ai sensi dell’art. 1117 c.c., oltre che dalla sua struttura, anche dal fatto che è preponderante l’uso comune cui è destinato, a causa degli impianti ivi collocati, e dall’ulteriore circostanza che si accede ad esso dal pianerottolo esistente al termine dell’ultima rampa di scale, che costituisce sicuramente parte comune.

Tutto ciò assodato e stabilito, ne consegue, secondo la corte, che il sottotetto deve essere restituito agli appellati condómini che l’hanno richiesto, essendosi estinto, con la morte dei titolari O.E. e G.C., in virtù del combinato disposto degli artt. 979 e 1026 c.c, il titolo (diritto d’uso) costituito in loro favore dal costruttore-venditore con l’atto di compravendita del 30-3-1963.

Ricorrono per la cassazione della sentenza O.R. e V., deducendo quattro motivi di gravame.

Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.

Diritto

Denunciano le ricorrenti:

1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 383 e 384 c.p.c. Con questo motivo le ricorrenti si dolgono del fatto che la corte, pur avendo dichiarato la nullità della citazione per mancata indicazione dei nomi degli attori, non ha rimesso la causa al primo giudice in applicazione dell’art. 354 c.p.c.; ciò essendo possibile, anche se non previsto da questa norma, nella prospettiva di un’auspicabile equiparazione dei vizi di nullità della notifica a quelli di nullità della citazione ed avuto riguardo, altresì, all’affinità dei due vizi, siccome compiuta dagli artt. 294, 1° co., e 327, 2° co., c.p.c., nonché alla loro assimilazione compiuta per effetto della intervenuta riforma del’90.

Non sussiste la denunciata violazione di legge.

La nullità della citazione per violazione dell’art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. non è equiparabile a quella della notificazione, essendo fin troppo evidente la differenza delle conseguenze dell’una o dell’altra nullità in punto di regolare instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; regola, questa, correlata, sul piano costituzionale, sia all’indefettibile principio dell’eguaglianza affermata dall’art. 3 Cost., sia al diritto di difesa, dichiarato dall’art. 24, secondo comma, Cost., inviolabile in ogni stato e grado del giudizio.

In perfetta coerenza con tale principio, il codice di rito stabilisce (art. 354 c.p.c.) che, solo in caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva, la causa, dichiarata dal giudice di appello la nullità, deve essere rimessa al primo giudice, evidentemente per intervenuta violazione della regola del contraddittorio; laddove, la nullità della citazione non pregiudica il diritto di difesa del convenuto, il quale è posto in grado di partecipare al giudizio, costituendosi, o di rimanere contumace.

Correttamente, pertanto, la corte di appello, dichiarata la nullità della citazione, ha trattenuto la causa, decidendola nel merito.

2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 948 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

Anche tale censura è priva di pregio.

È stato affermato e ribadito da questa Suprema Corte che l’azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (sent. n. 6697/2002). Coerente applicazione di tale principio al condominio è quella per cui, avendo per oggetto, il diritto del condómino, la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, ciascun condómino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini (sent. n. 10478/1998, n. 12255/97).

Nella fattispecie, gli attori hanno agito, come è stato precisato in sentenza, al fine di far accertare la proprietà condominiale del sottotetto nei confronti delle convenute, e non già per far dichiarare di avere acquistato essi soli la proprietà esclusiva del predetto locale, e, pertanto, non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo agli altri condómini; e, dunque, la corte, nel respingere l’eccezione sollevata dalle appellanti, ha fatto corretta applicazione della legge.

3) Omessa, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia – violazione e falsa applicazione degli artt. 979-1026, 1362 e segg. c.c. e 354 c.p.c., con riferimento alla interpretazione data dalla corte alla clausola n. 9 del contratto di compravendita del 30-3-1963, secondo cui il costruttore-venditore avrebbe attribuito ai coniugi O. – G. il solo diritto d’uso del sottotetto; mentre, a ben vedere, da una complessiva valutazione di tutte le circostanze del caso, dallo stato dei luoghi e da una lettura più attenta della predetta clausola, si evince che il venditore aveva inteso, da un lato, escludere il sottotetto dalle parti comuni e non ricollegarne, dall’altro, e correlativamente, la proprietà al condominio.

Le ricorrenti si dolgono, inoltre, che la corte non ha ritenuto fondata la loro domanda volta a vedersi riconosciute proprietarie del sottotetto per intervenuta usucapione.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda questo secondo profilo, la censura, prima che infondata, è inammissibile, posto che le ricorrenti propongono, a conforto del loro assunto – che, per quanto è dato comprendere, interesserebbe, comunque, solo la posizione di O.R. – una lettura delle risultanze processuali, sulla base di deduzioni e prospettazioni di fatti e di circostanze che chiaramente non possono essere prese in considerazione in questa sede.

Con riguardo, poi, alla criticata interpretazione della clausola n. 9 del contratto del 30-3-1963, premesso che quella fornita dalla corte – in ordine alla ritenuta attribuzione agli originari acquirenti degli appartamenti del mero uso della cosa ed alla contestuale considerazione dei diritti del condominio, ancorché limitata agli impianti ivi installati – appare del tutto logica ed aderente al tenore letterale della clausola stessa, va rilevato che, al fine di dare ulteriore conto del proprio convincimento circa la natura condominiale del sottotetto, quel giudice ha svolto pertinenti e significative argomentazioni, anche sulla base di elementi di fatto concernenti le caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto, la possibilità di accedervi solo a mezzo di una scala comune e la collocazione nel locale di impianti condominiali.

4)Violazione degli artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c. – Nullità del provvedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione alla contraddittorietà tra le affermazioni contenute nella motivazione, le quali “comporterebbero quantomeno il riconoscimento del diritto di parte comune del sottotetto e l’accertamento della comproprietà dello stesso in capo a tutti i condomini”, e le espressioni usate nel dispositivo, con cui la corte afferma che: “accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti………”, e “dichiara tenute e condanna O.R. e V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto”.

La censura è fondata.

La corte ha accolto la domanda degli attori in quanto ha ritenuto che il sottotetto è parte comune dell’edificio, ma, poi, ha così statuito nel dispositivo: “accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condomini sul sottotetto sovrastante ……….”, e “dichiara tenute e condanna O.R. e O.V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto”.

Ora, è evidente che la predetta statuizione si pone in contrasto o, quanto meno, non appare perfettamente coerente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza e poste a base della corretta decisione adottata dalla corte, circa l’accertata e ritenuta proprietà comune del sottotetto, non risultando aderente al contenuto di siffatta decisione la declaratoria del diritto di proprietà solo “in capo agli appellati condómini” e la condanna delle O. “alla restituzione (solo) ai detti condomini del sottotetto descritto”.

Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che, fermo restando quanto già deciso circa “il carattere di parte comune dell’edificio riconosciuto al sottotetto”, emetterà le disposizioni consequenziali ai fini dell’attuazione della decisione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 OTT. 2005.

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