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Federproprietà AbruzzoPrelazioneCorte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 9 aprile 2013, n. 8591

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 9 aprile 2013, n. 8591

In caso di vendita di nuda proprietà al coniuge, il diritto di prelazione sull'immobile a favore del conduttore è azionabile?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19916/2007 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)), considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1018/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/11/2006, R.G.N. 1913/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza resa pubblica il 9 novembre 2006, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dalle medesime sorelle (OMISSIS) – conduttrici di immobile ad uso non abitativo, sito in (OMISSIS), in forza di contratto stipulato con l’usufruttuario Don (OMISSIS) ed appartenente in nuda proprieta’ a (OMISSIS) – nei confronti di (OMISSIS), coniuge dell’ (OMISSIS), per sentir dichiarare esse istanti sostituite alla convenuta, ai sensi della Legge n. 392 del 1978, articolo 38, nel contratto di compravendita della nuda proprieta’ dell’immobile locato, intervenuto in data il 14 maggio 1990, per il prezzo di lire 30 milioni, tra la stessa (OMISSIS) ed il nudo proprietario.

Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice di appello, richiamando gli argomenti sviluppati dalla sentenza n. 2080 del 1992 di questa Corte, ha escluso che la Legge n. 392 del 1978, articolo 38, possa spiegare effetti nell’ipotesi di vendita della sola nuda proprieta’ dell’immobile locato ad un terzo, nella persistenza dell’usufrutto dello stesso bene gia’ in essere, cio’ consentendo, in armonia con la ratio della norma anzidetta e con quanto previsto dall’articolo 999 c.c., la continuazione dell’attivita’ economica espletata presso l’immobile in locazione. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, l’azione non fosse proponibile anche in ragione del fatto che il rapporto di coniugio tra venditore ed acquirente e’ ostativo dell’applicabilita’ dell’articolo 38 citato, con cio’ elidendosi anche ogni “intento fraudolento” nella disposta vendita.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e da (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di “inammissibilita’ ed improcedibilita’ del controricorso per inosservanza dei termini di cui all’articolo 370 c.p.c.”, sollevata dalle ricorrenti con la memoria ex articolo 378 c.p.c..

L’eccezione va respinta, in quanto infondata alla luce del seguente dictum, che il Collegio intende ribadire: “il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito trova applicazione quando si deve accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche quando si tratta di individuare il dies a quo di un termine che il destinatario dell’atto notificato e’ tenuto a rispettare e che non puo’ che decorrere dal perfezionamento della notificazione. Pertanto, il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso di modo che il dies a quo del primo termine opera in effetti anche come dies a quo per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al contro ricorrente” (Cass., 28 dicembre 2006, n. 27596).

Nella specie, il controricorso e’ stato tempestivamente depositato, giacche’ esso risulta spedito per la notificazione il 1 ottobre 2007, ma effettivamente notificato l’8 ottobre 2007, con la conseguenza che alla data del suo deposito (25 ottobre 2007) non erano ancora decorsi i venti giorni previsti dall’articolo 370 c.p.c..

2. – Con un unico motivo e’ denunciata la violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articoli 38 e 39, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti, precisato che la vendita della nuda proprieta’ dell’immobile da esse locato e’ intervenuta allorquando l’acquirente (OMISSIS) non era ancora coniuge dell’alienante (OMISSIS), sostengono che, in coerenza con lo scopo della prelazione e del succedaneo diritto di riscatto previsti dalla Legge n. 392 del 1978, “l’operativita’ della prelazione nel caso di vendita della nuda proprieta’ realizza ugualmente lo scopo perseguito dalla norma, sia pure con un differimento dell’acquisto del godimento al momento dell’estinzione dell’usufrutto, e consente di evitare che la normativa di agevolazione venga callidamente elusa e frustata mediante un trasferimento separato dalla nuda proprieta’ e dell’usufrutto”. Si soggiunge, altresi’, che la tesi sostenuta non sarebbe contrastata dalla disciplina posta dall’articolo 999 c.c., comma 1, posto che la continuazione delle locazioni concluse dall’usufruttuario in corso al momento della cessazione dell’usufrutto si avrebbe per qualunque causa di cessazione diversa dalla scadenza del termine e, dunque, anche in caso di riunione con la nuda proprieta’, risultando cio’ compatibile con gli istituti della prelazione e del riscatto, i quali presuppongono la permanenza del rapporto locativo anche successivamente al trasferimento della proprieta’ dell’immobile.

A chiusura del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Le disposizioni contenute nella Legge 27 luglio 1978, n. 392, articoli 38 e 39, trovano applicazione anche nel caso di cessione a titolo oneroso delle nuda proprieta’ dell’immobile locato dall’usufruttuario tanto piu’ se effettuata nella prospettiva della prossima consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprieta’?”.

2.1. – Il motivo, e con esso il ricorso, e’ inammissibile.

Come peraltro eccepito anche dalla controricorrente, la Corte territoriale, oltre a ritenere l’inapplicabilita’ della Legge n. 392 del 1978, articolo 38, nel caso di vendita della sola nuda proprieta’ dell’immobile locato ad un terzo, ha altresi’ affermato e ribadito (sia a p. 9, che a p. 11 della sentenza impugnata) che l’azione proposta dalle sorelle (OMISSIS) non fosse “proponibile” anche per la ragione che, ai sensi dell’articolo 38 citato, u.c., il diritto di prelazione non trovava applicazione in caso di trasferimento dell’immobile al coniuge dell’alienante, come era avvenuto nel caso di specie tra l’ (OMISSIS), nudo proprietario, e la (OMISSIS) acquirente.

Tale ulteriore ed autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata non e’ stata oggetto di censura, giacche’ il motivo di ricorso si incentra unicamente (come fatto palese, peraltro, dallo stesso quesito di diritto che l’assiste) sulla questione della applicabilita’, o meno, della Legge n. 392 del 1978, articolo 38, nel caso di vendita della sola nuda proprieta’ dell’immobile locato ad un terzo; sicche’ deve trovare applicazione il principio, consolidato (piu’ di recente, cfr. Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108), secondo cui, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa”.

Va, peraltro, precisato che l’affermazione resa nel corpo del ricorso (e ribadita con la memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c.) – in forza della quale il vincolo matrimoniale tra l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) sarebbe successivo all’atto di compravendita dell’immobile locato alle sorelle (OMISSIS) e, dunque, non vi sarebbe stata vendita tra coniugi – oltre ad non essere stata comunque utilizzata quale perno di una specifica doglianza (la quale, in ogni caso, non troverebbe rispondenza alcuna nel formulato quesito di diritto e, quindi, per cio’ stesso, sarebbe inammissibile), avrebbe dovuto in ogni caso radicare un’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e non gia’ un ricorso per cassazione, venendo semmai in rilievo un errore di fatto addebitabile al giudice di appello, giacche’ questi ha fondato la propria decisione (anche) sulla circostanza (contraria a quella supposta dalle ricorrenti) dell’intervenuta compravendita tra coniugi.

3. – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna in solido delle ricorrenti, in quanto soccombenti, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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