Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6371
Si può dividere il lastrico solare, sottrendolo alla comunione condominiale? Il comunista può usucapire la proprietà del bene comune?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2168/2007 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti -
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 3134/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2006 n. R. G. 2204/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1988 (OMISSIS) e (OMISSIS) adivano il Tribunale di Napoli chiedendo che fosse ordinato a (OMISSIS) di eliminare il cancello e tutte le opere che impedivano l’accesso al lastrico solare condominiale del fabbricato in (OMISSIS).
Con sentenza del 20/3/1993 il Tribunale accertava la condominialita’ del lastrico, ma accoglieva la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dalla (OMISSIS).
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 21/6/1996 annullava la sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e rimetteva la causa al primo giudice. La causa era riassunta con atto di riassunzione del 13/9/1996 da (OMISSIS) e (OMISSIS) e dal di lei coniuge (OMISSIS) che chiedevano la condanna di (OMISSIS) e di (OMISSIS), coniugi in regime di comunione familiare, all’eliminazione del cancello e di tutte le opere che impedivano l’accesso ai lastrici solari, oltre al risarcimento dei danni, previa esclusione dell’invocata usucapione.
I convenuti si costituivano, riproponevano la domanda di usucapione e chiamavano in causa i loro danti causa (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per essere da loro garantiti in caso di accoglimento della domanda attrice e per ottenere la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’unita’ immobiliare; si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto delle domande contro di loro proposte.
Si costituivano inoltre (OMISSIS) e (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), proprietari del primo piano del fabbricato sostenendo la condominialita dei lastrici.
Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 12/2/2003:
- accertava la condominialita’ dei lastrici, risultante dall’atto di provenienza costituito dal testamento di (OMISSIS) del 25/11/1924;
rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ritenendo non maturato il possesso ventennale in quanto l’immobile era stato acquistato nel (OMISSIS) e il giudizio era iniziato nel 1988;
- condannava i convenuti alla rimozione delle opere che impedivano l’accesso ai lastrici solari.
Proponevano appello i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); proponevano appello incidentale sia (OMISSIS) e (OMISSIS), sia (OMISSIS) e (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), sia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 13/10/2006 per quanto qui ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso, dopo avere valutato le prove testimoniali di coloro che avevano proposto la riconvenzionale di usucapione, confermava la sentenza di primo grado che aveva escluso che fosse decorso il tempo necessario per l’usucapione del lastrico solare da parte dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del defunto (OMISSIS) propongono ricorso affidato a tre motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.
Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) (o (OMISSIS)) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ i coeredi del defunto (OMISSIS), ossia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che al presente ricorso e’ applicabile l’articolo 366-bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 e che i quesiti sono stati formulati.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1142 c.c. sostenendo che erroneamente sarebbe stata disapplicata la presunzione di possesso intermedio stabilita dall’articolo 1142 c.c. sul presupposto che l’atto di divisione del 1961 non fosse stato idoneo a fare venire meno la costituita condominialita’ del lastrico; invece, secondo i ricorrenti, se all’atto di divisione fosse stato dato il giusto valore probatorio, avrebbe dovuto essergli attribuito il valore di prova dell’inizio del possesso da tale data, posto che il possesso puo’ essere acquisito anche a seguito di un atto traslativo di proprieta’ nullo con la conseguenza gli altri condomini avrebbero dovuto provare che il possesso non si era protratto con continuita’ dal 1961; i ricorrenti formulano quesito diretto a stabilire se la sentenza sia censurabile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1142 c.c. per non avere applicato tale norma pur in presenza di un documento in grado di dimostrare con certezza l’inizio del possesso.
1.1 Il motivo e’ infondato.
Il Giudice di Appello ha rilevato che l’atto di divisione del 1961, con il quale a (OMISSIS) erano assegnati in proprieta’ i lastrici di copertura, era intervenuto non tra tutti, ma tra alcuni condomini ed era inidoneo ad attribuire l’esclusiva proprieta’ dei lastrici perche’ in contrasto con la natura condominiale che era stata attribuita ai lastrici con precedente titolo (il testamento del 1924).
La Corte territoriale ha aggiunto che l’atto non poteva costituire prova del possesso esclusivo ad usucapionem in quanto, ai fini del possesso utile all’usucapione rileva “un profilo di fatto e non le mere previsioni di un contratto” alle quale “potrebbe attribuirsi unicamente valenza rafforzativa di un convincimento ex articolo 116, comma 2, da fondarsi su latri elementi: il che non e’ stato nel caso di specie”.
Pertanto il giudice di appello ha giustamente negato valore, ai fini della prova del possesso esclusivo dei lastrici, ad un documento che non riconosceva (a (OMISSIS), dante causa di coloro che avevano venduto il bene ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS)) un possesso, ma un diritto esclusivo sui lastrici che invece non gli poteva essere trasferito.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto – deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell’indicazione analitica delle ragioni di doglianza – deve essere denunciato mediante una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia (tra le tante, Cass., 18/5/2005, n. 10385).
Nel ricorso invece si sostiene che sussisterebbe violazione dell’articolo 1142 c.c. perche’ non sarebbe stata data rilevanza, per la prova del possesso, al predetto documento, ma questa censura, da un lato, non attinge la ratio decidendi per la quale quel documento era inidoneo a provare una situazione di fatto corrispondente al possesso e, dall’altro, esula dall’area dell’esatta applicazione di norma di diritto, ricadendo nella tipica valutazione di merito la cui censura e’ possibile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
In particolare, quanto alla prova dell’usucapione questa Corte ha ripetutamente affermato che l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione e’ devoluto al giudice del merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (v. ex multis Cass. 21/02/2007 n. 4035; Cass. 27/1/2011 n. 1899, in motivazione).
Ne’ una diversa conclusione potrebbe trarsi anche a volere interpretare la censura come violazione non gia’ dell’articolo 1142 c.c., ma dell’articolo 1143 c.c. che stabilisce la presunzione di possesso anteriore a favore del possessore attuale che abbia un titolo a fondamento del suo possesso (perche’ in tal caso il possesso si presume dalla data del titolo); nella fattispecie, l’acquisto da parte di chi agisce per l’usucapione e’ avvenuto nel 1980 e al momento della proposizione della domanda (1988) non era decorso ne’ il termine ventennale ne’ il termine decennale.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omessa motivazione e sostengono che erroneamente il giudice di appello avrebbe preteso la prova dell’acquisto per usucapione da parte di essi ricorrenti, mentre l’onere di dimostrare l’interruzione del possesso dal 1961 (atto di divisione) al 1988 (domanda di usucapione) gravava sui soggetti che erano stati convenuti con la riconvenzionale di usucapione; la Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso ogni valutazione circa le dichiarazioni dei testi di parte attrice in primo grado e circa le risultanze istruttorie e non avrebbe motivato in ordine alle dichiarazione dei testi di controparte, pur essendo necessaria la prova contraria alla presunzione di possesso.
2.1 Il motivo muove dal presupposto che la difesa degli odierni ricorrenti non fosse onerata della prova del possesso ad usucapionem e su questa erronea premessa (erronea perche’ la prova incombe su chi agisce per ottenere la declaratoria di usucapione) conclude che la Corte di Appello avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni rese dai testi di controparte che avrebbero dovuto contraddire la presunzione di possesso.
Il motivo e’, quindi, inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della decisione: la Corte di Appello ha espressamente e motivatamente escluso che fosse provato il possesso esclusivo iniziale (cosi’ come un possesso ultraventennale sulla base delle testimonianze rese da testi degli attori in riconvenzionale) essendo a tale scopo inidoneo l’atto di divisione del 1961 (v. pag. 11 della sentenza) e solo ad abundantiam ha aggiunto che quand’anche si dovesse supporre una prova del possesso iniziale, la relativa presunzione sarebbe contraddetta dagli elementi di prova orale e documentale.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo che le testimonianze di parte avversa non avrebbero potuto sovvertire la presunzione di possesso emergente dall’atto di divisione in quanto le loro dichiarazioni erano inattendibili e contraddette dai testi di parte attrice nella domanda di usucapione.
3.1 Anche questo motivo e’ inammissibile in quanto pur essendo coerente con il percorso logico argomentativo dei ricorrenti, e’ tuttavia del tutto estraneo rispetto a quello correttamente seguito dal giudice di appello il quale, avendo ritenuto non raggiunta la prova di un possesso esclusivo ultraventennale, non aveva necessita’ alcuna di valutare le prove testimoniali (che affermavano l’esercizio del possesso da parte degli altri condomini) offerte dai convenuti con la domanda riconvenzionale di usucapione, essendo sufficiente rilevare l’inidoneita’, per la prova del possesso, delle prove testimoniali offerte da chi pretendeva l’accertamento dell’usucapione.
4. In relazione ai vizi di motivazione di cui al secondo e terzo motivo i ricorrenti formulano un quesito diretto a stabilire se la sentenza sia censurabile per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza di elementi probatori in grado di sovvertire la presunzione di possesso dell’articolo 1142 c.c., sul presupposto che la prova della mancanza di effettivita’ e continuita’ del possesso dovesse essere fornita dalle parti che si opponevano all’usucapione e che la prova non era stata fornita.
Il quesito non e’ pertinente in quanto non attiene ad un vizio di motivazione relativo alla ratio decidendi della sentenza appellata, ma “ricostruisce” un vizio di motivazione partendo dal presupposto che avrebbe dovuto essere applicata la presunzione di possesso intermedio di cui all’articolo 1142 c.c. con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto motivare sugli elementi istruttori contrastanti con tale presunzione. Tuttavia, come detto, nell’ordito motivazionale della sentenza si prescinde dall’applicazione dell’articolo 1142 c.c. perche’ si esclude un possesso iniziale risalente a data compatibile con il decorso del termine ventennale (o anche decennale) per l’usucapione.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare ai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.