Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5392
La manutenzione della strada è compito del comune, quindi i danni causati da buche sul manto stradale debbono sempre essere risarciti?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15990/2007 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CASSINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3443/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2006, R.G.N. 8061/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) il (OMISSIS) in (OMISSIS) cade malamente a terra, scendendo dal marciapiede a causa di una buca “praticamente invisibile”, a suo dire, e riporta lesioni personali (trauma discorsivo del collo del piede destro, contusioni al ginocchio destro e stiramento lombo-sacrale).
Il Tribunale di Cassino il 20 maggio 2003 rigetta la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune.
Su gravame del (OMISSIS) la Corte di appello di Roma conferma il 24 luglio 2005 la sentenza di prime cure.
Avverso siffatta decisione il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, corredati dai prescritti quesiti.
Non risulta avere svolto attivita’ difensiva l’intimato Comune.
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo2043 in luogo dell’articolo 2051 c.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe fatto discendere dal presupposto circa la impossibilita’ del Comune di esercitare il potere di controllo sul demanio statale a causa della sua notevole estensione la applicabilita’ dell’articolo 2043 c.c., anziche’ dell’articolo 2051 c.c. (p.7 ricorso).
Il quesito e’ del seguente tenore:
“Dica la Corte se dall’evento dannoso causato dal bene pubblico e avvenuto all’interno del perimetro urbano l’Amministrazione risponde ai sensi dell’articolo 2043 c.c. ovvero dell’articolo 2051 c.c.” (p. 9 ricorso).
Il quesito cosi’ come proposto non risulta congruo, essendo meramente interpretativo.
Infatti, con il quesito il ricorrente non puo’ chiedere alla Corte di indicargli la norma applicabile e perche’ con esso in buona sostanza il ricorrente sostiene che l’applicazione di una delle norme alla fattispecie concreta avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno opposto (v. Cass. n. 14682/07).
Peraltro, non e’ colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice dell’appello in concreto ha escluso ogni responsabilita’ del Comune ex articolo 2043 c.c. per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilita’ e della soggettiva imprevedibilita’ della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti, dall’essere la buca colma di acqua, date le condizioni atmosferiche di pioggia e su questa realta’ fattuale e processualmente acquisita ha escluso ogni responsabilita’ dell’ente territoriale (v.p. 5 sentenza impugnata) (v. Cass. S.U. n. 26020/08; Cass. n. 6420/08).
2.-Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione dell’articolo 2043) propone il seguente quesito:
“Qualora l’Amministrazione risponda ai sensi dell’articolo 2043 degli eventi dannosi causati dal bene pubblico e avvenuti all’interno del perimetro urbano dica la Cassazione se la P.A. risponde per comportamento colposo nelle sole ipotesi di insidia o trabocchetto” (p. 11 ricorso).
Si tratta, a ben vedere, di censura inammissibile, in quanto il quesito ha la stessa natura del precedente.
3. Ne’ migliore sorte merita il terzo motivo (articolo 360, n. 5 – omissivita’ e contraddittorieta’ della motivazione) (p.12 ricorso), in quanto l’avere affermato il giudice dell’appello che la buca fosse di modestissime dimensioni (p.5 sentenza impugnata) non e’ in contraddizione con i criteri non rinvenuti esistenti da esso giudice, ne’ con la deposizione del teste (OMISSIS) (di cui a p.12 ricorso), che appare del tutto irrilevante ai fini de quibus; ne’ si puo’ ragionevolmente affermare che vi sia omessa motivazione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.