Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3980
Quali sono le prove che si possono addurre in un giudizio per l'apposizione di confini? Bastano i dati catastali?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 188/2007 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 1730/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrenti che si riporta agli atti depositati e ne chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.6.98 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali comproprietari del fondo sito nel Comune di (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 9, mappali 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56 e 57,convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Ivrea, sez dist. di Strambino, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fossero dichiarate di loro proprieta’ le parti di terreno confinanti con la proprieta’ dei convenuti e da essi abusivamente occupate, con condanna dei convenuti medesimi alla rimozione delle opere ivi realizzate.
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) negando di aver occupato porzioni di terreno appartenenti agli attori ed eccependo di aver comunque usucapito i beni rivendicati. In via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori alla rimozione di un cancello che dava accesso alla loro abitazione.
Assunte le prove testimoniali ed espletata C.T.U., con sentenza 4.6.2003, il Tribunale di Ivrea rigettava la domanda degli attori per difetto di prova sulla domanda di rivendica e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale perche’ proposta tardivamente.
Avverso tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza depositata il 2.11.2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito rilevava la inammissibilita’ della domanda, proposta per la prima volta in appello, relativa all’accertamento della proprieta’ nella parte riguardante il tratto di confine fra i mappali 57 e 56 a nord ed il mappale 58 a sud; dichiarava, inoltre, inammissibile l’ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedevano la condanna di controparte alla rimozione di ogni manufatto sito a distanza illegale dalla proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) in quanto formulata tardivamente in primo grado e non sorretta da specifico motivo di appello quanto alla mancata pronuncia del primo giudice; per il resto, osservava la Corte di merito che gli appellanti non avevano censurato la qualificazione dell’azione da loro proposta come rivendicazione sicche’, stante il giudicato formatosi su detta qualificazione, la questione devoluta al giudice di appello doveva ritenevi limitata alla sussistenza o meno della prova necessaria per l’accoglimento della domanda di rivendicazione riguardanti le porzioni di terreno nel tratto di confine fra i mappali 56 e 54 a nord ed il mappale 48 a sud, il muro di confine a secco, ubicato tra lo spigolo nord-est dell’edificio dei (OMISSIS) – (OMISSIS) e il confine est della proprieta’ degli stessi, nonche’ la striscia di terreno soprastante il muro a secco nel tratto di confine tra il mappale 48 a nord ovest ed il mappale 58 a sud est. Al riguardo riteneva il giudice di appello che gli appellanti non avessero fornito una prova adeguata del loro diritto di proprieta’ posto che le risultanze catastali avevano natura meramente indiziaria.
Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
errata valutazione delle risultanze istruttorie; violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della proprieta’ ex articolo 948 c.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, considerato che “la C.T.U., tramite accertamenti di altra natura, aveva confermato quanto gia’ era deducibile dalle mappe catastali i cui dati erano comunque attendibili in quanto concordanti con tutte le risultanze istruttorie dei due gradi di giudizio; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva inoltre escludersi che i convenuti avessero contestato il diritto di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) sulle porzioni di terreno in questione al di la’ di una mera contestazione “di stile”.
Dette censure sono prive del requisito di specificita’ in quanto non colgono le complessive ragioni della decisione impugnata e si limitano ad un generico richiamo alle risultanze istruttorie dei due gradi del giudizio di merito senza una loro individuazione specifica con la conseguenza che e’ precluso alla Corte di legittimita’ ogni controllo sulla fondatezza delle doglianze.
Deve, peraltro, evidenziasi che la Corte di merito ha ritenuto, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che i dati catastali, per la loro natura meramente indiziaria, non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica( Cfr. Cass. n. 1044/95; n. 3398/84), considerata la prova rigorosa richiesta ex articolo 948 c.c..
E’ pur vero che la prova, in tema di revindica, puo’ essere data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto, a tal fine, insufficiente la C.T.U. perche’ fondata solo sui dati catastali non convalidati da altri elementi probatori (V. Cass. n 1650/94).
A fronte di detta valutazione probatoria, riservata al giudice di merito, e’ precluso, in sede di legittimita’, ogni ulteriore apprezzamento sul punto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita’ in difetto di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.