Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 72
Cosa deve intendersi per "costruzione" ai fini della normativa codicistica sulle distanze e della normativa integrativa?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29328/2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
sul ricorso 33894/2006 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per manifesta infondatezza del ricorso principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.2.1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS), lamentando che lo stesso, proprietario in (OMISSIS) di un villino sito nel complesso edilizio denominato “(OMISSIS)”, confinante con il loro villino, facente parte del medesimo complesso, avesse realizzato a confine con la porzione del loro immobile, adito a vialetto di accesso, un vano di circa m. 5 x 3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste del Reg. Ed. di detto Comune ed, in particolare dell’articolo 90, n. 3, che stabiliva per la zona estensiva, ove ricadevano gli immobili, una distanza dal confine di almeno mt. 5.
Chiedevano, pertanto, la demolizione del manufatto ed il risarcimento dei danni per la “diminuita amenita’ dei luoghi, l’emissione di odori e fumi insalubri e la riduzione dell’esposizione al sole del loro vialetto”.
Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. il GOA, con sentenza 21.9.2001, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS).
Con sentenza depositata il 26.7.2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, condannava il (OMISSIS) ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprieta’ degli appellanti; rigettava la domanda di risarcimento di ulteriori danni e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava la Corte di merito che: a) il vano oggetto di contestazione (adibito a cucina, rifinito in ogni sua parte e delle dimensioni di m. 3,45 x2,200 ed alto m. 2,67), sito in zona estensiva era soggetto al rispetto della distanza legale di m. 5 dal confine, come previsto dal regolamento del Comune di (OMISSIS), a prescindere dalla sua funzione pertinenziale, in quanto costituiva un edificio e non rispettava l’obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine imposto dal regolamento edilizio locale; b) non erano provati i danni genericamente dedotti dagli attori in quanto l’immissione di fumi ed odori non era conseguente alla realizzazione della costruzione, ma all’uso di un barbecue posto all’esterno del vano, sul lato sud della costruzione; la diminuzione di insolazione e di amenita’ del vialetto degli attori era insussistente o del tutto trascurabile in relazione all’altezza della costruzione posta a ridosso del muro di confine ed alla conformazione dei luoghi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) formulando tre motivi.
Resistono con controricorso i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) proponendo, altresi’, ricorso incidentale relativamente al rigetto della loro domanda di risarcimento danni. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello non aveva tenuto conto che le norme di cui all’articolo 873 c.c. e segg., sono applicabili nei soli casi in cui venga realizzata un’opera che determini un aumento della cubatura utile ed abitabile, necessitante di apposita concessione edilizia;nella specie si trattava invece di opera accessoria, pertinenza dell’edificio principale gia’ esistente e non ricorreva l’ipotesi di costruzioni frontistanti sicche’ dette norme, nella specie, non trovavano applicazione.
2) falsa applicazione dell’articolo 90, n. 3, del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello aveva considerato l’opera in questione di natura autonoma anziche’ pertinenza dell’immobile principale, come ritenuto dall’Ufficio tecnico del Comune che aveva rilasciato, per la relativa esecuzione, una semplice autorizzazione; il giudicante aveva, quindi, applicato erroneamente la normativa del Reg. Edilizio riguardante la costruzione di nuovi immobili;
3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello qualificato il manufatto in questione come opera principale e non pertinenziale, omettendo di indicare gli elementi a giustificazione della decisione.
Previa riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., va, innanzitutto, respinta l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso principale, sollevata dai resistenti per la mancata formulazione dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c.. E’ sufficiente al riguardo rilevare che tale norma, “ratione temporis”, non trova applicazione nella specie, posto che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 26.7.2005, allorche’ non era ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 40 del 2006.
Il ricorso e’ infondato. La prima e la terza doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono rapportate alle argomentazioni della sentenza impugnata,laddove si afferma che l’obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine era conseguente alla consistenza della costruzione realizzata dal (OMISSIS) a confine con una porzione del fondo degli appellanti adibita a vialetto, costruzione di m. 3,45 x 2,20, alta mediamente m. 2,67, rifinita in ogni sua parte con intonaco e pavimentazione, come accertato mediante C.T.U., non contestata sul punto; non rilevava, di conseguenza, l’eventuale funzione pertinenziale della casa o del giardino dell’appellato. Tale motivazione e’ conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte che, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’articolo 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidita’, stabilita’ ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio’ indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, cosi’ da ampliarne la superficie o la funzionalita’ economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (Cfr. Cass. n. 4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001).
Il secondo motivo e’ inficiato da genericita’, posto che non indica la disposizione di edilizia locale che esonererebbe le costruzioni accessorie dal rispetto della distanza prescritta per gli edifici, ma si limita a menzionare l’avvenuta esecuzione dell’opera in base ad autorizzazione anziche’ a concessione, circostanza del tutto irrilevante in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.
Del pari infondato e’ il ricorso incidentale con cui viene dedotta l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione e la violazione dell’articolo 1226 c.c., in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni, assumendosi che: a) i fumi e gli odori non prevenivano da un barbecue posto sul lato sud della cucina, ma nel lato sud all’interno di tale vano; b) il vano era di maggiore altezza rispetto al muro di confine; c) nelle conclusioni era stata chiesta la liquidazione del danno, in via equitativa, per l’impossibilita’ di precisarne l’ammontare.
Orbene, con riferimento al profilo della doglianza sub a), il ricorso non coglie la “ratio decidendi” che ha escluso i danni conseguenti ai fumi ed agli odori in quanto non derivanti dalla realizzazione dell’immobile a distanza inferiore a quella legale,ma costituenti immissioni conseguenti all’uso del barbecue (ex articolo 844 c.c.) – Quanto ai danni per la diminuita insolazione del vialetto, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza o trascurabilita’ di danni conseguenti alla maggiore altezza del locale in questione rispetto al muro di cinta, “attesa la conformazione dei luoghi ed escluso che l’altezza del vano superi quella massima imposta dal regolamento edilizio”; i ricorrenti, sul punto,si limitano a riproporre la circostanza della maggiore altezza del vano senza cogliere tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Ne’ e’ censurato l’argomento che ha escluso “in relazione alla reale consistenza dei luoghi, quale ampiamente descritta dal consulente di ufficio,ogni riduzione dell’amenita’ di essi o della visuale”. Del tutto sussidiario e’, peraltro,l’ulteriore argomento della genericita’ della deduzione dei danni.
Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.