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Federproprietà AbruzzoCompravenditaCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2832

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2832

Quando la caparra confirmatoria acquista forza vincolante fra le parti?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34531/2006 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 989/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/2/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’improcedibilita’ e nel merito il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/4/2001 il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS), ritenuto inadempiente in relazione ad un contratto qualificato come preliminare di vendita, a pagare agli attori la somma di lire 150.000.000 in aggiunta a quella corrispondente all’importo dell’assegno che gli attori avevano consegnato a un fiduciario e che da questi era stato loro restituito.

Il (OMISSIS) proponeva appello deducendo che, al di la’ della terminologia usata nei preliminare, non era stata data dagli attori, alcuna caparra confirmatoria in quanto nessuna somma gli era stata consegnata; sosteneva inoltre di non essere inadempiente in quanto avere assunto il solo impegno di nominare gli attori al momento della stipulazione del definitivo che doveva essere concluso, in forza di preliminare, con tale (OMISSIS), proprietario dell’immobile promesso in vendita, ma il promittente venditore non aveva ritenuto di addivenire alla stipula del definitivo.

Con sentenza del 23/2/2006 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello del (OMISSIS) rilevando:

che le parti avevano concluso un contratto per il quale il (OMISSIS) prometteva che al momento del definitivo con il (OMISSIS) avrebbe indicato (OMISSIS) e (OMISSIS) quali acquirenti;

- che l’interesse comune era quello di fare subentrare (OMISSIS) e (OMISSIS) nei pregressi accordi con il promittente venditore (OMISSIS);

- che la dazione della caparra confirmatoria puo’ legittimamente essere differita ad un momento successivo e la circostanza che era consegnato un assegno ad un terzo fiduciario di entrambe le parti invece che una somma di denaro, non snaturava l’istituto della caparra perche’ le parti attribuivano alla dazione dell’assegno proprio lo scopo della liquidazione convenzionale del danno per il caso di inadempimento;

che la lettera della clausola contrattuale, nel riferimento specifico alla caparra confirmatoria rivelava la volonta’ delle parti;

- che l’inadempimento era imputabile al (OMISSIS) perche’ si era impegnato a fare acquisire la proprieta’ del bene e dunque avrebbe dovuto provare di essersi attivato per l’adempimento dell’obbligo contrattuale mediante esercizio di azione di adempimento in forma specifica o diffida ad adempiere;

- che doveva essere applicato l’articolo 1218 c.c. che pone a carico del debitore l’onere di provarne la non imputabilita’ in relazione all’obbligo di procurare ai promissari acquirenti del bene, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, la proprieta’ del bene;

- che la vendita del bene da parte del (OMISSIS) non costituiva condizione di efficacia del contratto perche’ la parti avevano inteso perseguire lo scopo di impegnarsi reciprocamente in ordine alla futura conclusione del contratto, avendo il (OMISSIS), promittente venditore, dato per scontato il consenso del terzo proprietario e cosi assumendosi il rischio del suo mancato consenso.

(OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 99, 112 e 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il (OMISSIS) sostiene che il Tribunale aveva confermato che l’obbligazione da lui contrattualmente assunta era quella di effettuare La dichiarazione di nomina ai sensi dell’articolo 1402 c.c. cosi’ determinando l’assunzione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) della qualita’ di parti del contratto stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

La qualificazione giuridica del contratto non aveva formato oggetto di appello e la Corte distrettuale, nel qualificare il contratto cono vendita di cosa altrui era incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto sulla qualificazione giuridica non era stato proposto appello; inoltre la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione a sostegno di questa diversa qualificazione.

1.1 Il motivo e infondato.

Il vizio di ultrapetizione sussiste soltanto se il giudice eccede, con la sua pronuncia, i limiti del petitum attribuendo un bene che non e’ stato domandato, e non puo’ quindi configurarsi all’infuori di detta ipotesi, qualora il giudice di appello dia al rapporto controverso o ai fatti che sono stati allegati quale causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa; tale attivita’ e’ vietata solo se, per pervenire alla nuova qualificazione il giudice di appello debba prendere in esame fatti, nuovi e non dedotti dalle parti, ne’ rilevati dal giudice di primo grado, attivita’ che, nella specie, il giudice di appello non ha compiuto; nessun giudicato si e’ formato sulla qualificazione giuridica, posto che l’intero rapporto, con l’impugnazione e’ stato sottoposto all’esame della Corte di Appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli articoli 1478 e 1402 c.c., travisamento dei fatti e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha ricondotto il contratto alla fattispecie negoziale della (promessa di) vendita di cosa altrui (articolo 1478 c.c.) senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento al testo contrattuale nel quale era semplicemente previsto che il (OMISSIS) si impegnava a eleggere (OMISSIS) e (OMISSIS) nel termine di cinque giorni prima dell’atto pubblico di compravendita quali effettivi acquirenti dell’immobile cosi’ che presupposto per l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto era la convocazione delle parli davanti, al notaio per la stipula del definitivo, ne’ egli, poteva assumere l’iniziativa della convocazione davanti al notaio perche’ l’immobile compromesso in vendita era gravato da pignoramenti e ipoteche; la convocazione per la stipula era la condizione di. efficacia per l’esecuzione dell’obbligazione assunta dal ricorrente e, trascorso il termine indicato dalle parti come essenziale, il rapporto si e concluso con la restituzione dell’assegno depositato; non era stata, invece, mai assunta, l’obbligazione di trasferire il bene.

2.1 Il motivo e infondato.

Il ricorrente nella sostanza censura l’interpretazione del contratto da parte del giudice del merito, il quale, tuttavia, ha interpretato il contratto secondo quella che ha ritenuto essere la comune volonta’ dei contraenti; l’individuazione della comune volonta’ dei contraenti e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. ex multis Cass. 4/6/2007 n. 12936) la cui violazione, nella fattispecie, non e’ stata neppure espressamente dedotta in quanto nel motivo si prospetta semplicemente una diversa interpretazione sulla base di argomenti non decisivi.

Infatti, l’impegno a eleggere (OMISSIS) e (OMISSIS) nel termine di cinque giorni prima dell’atto pubblico di compravendita quali effettivi acquirenti dell’immobile, non comportava necessariamente che fosse questo l’esclusivo obbligo contrattualmente assunto dal promittente venditore, ne’ risulta esplicitata una condizione per la quale ‘efficacia dell’obbligazione contrattualmente assunta sarebbe stata subordinata alla convocazione presso il notaio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1385 e 1782 c.c., travisamento dei fatti, insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene:

- che un avvocato era stato nominato depositario di fiducia di entrambe le parti contraenti dell’assegno bancario di lire 150.000.000, intestato allo stesso ricorrente con l’incarico di consegnarglielo in caso di inadempimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) all’impegno di acquisto o di riconsegnarlo agli stessi in caso di mancata stipula, per causa a loro non imputabile, dell’atto di vendita nel termine convenuto; – che il depositario, scaduto il termine, restituiva l’assegno, mai consegnato a (OMISSIS), ne’ incassato dal depositario, a (OMISSIS) e (OMISSIS);

- che era contrattualmente previsto che, in caso di mancata stipulazione per causa non imputabile a (OMISSIS) e (OMISSIS), l’assegno sarebbe stato restituito agli stessi senza altro onere o obbligo incombente su esso ricorrente;

- che con la consegna dell’assegno al depositario si era realizzato un deposito fiduciario e non una caparra confirmatoria perche’ per la mancata stipula era previsto solo la restituzione dell’assegno e perche’ la pretesa caparra non era mai entrata nella disponibilita’ di esso ricorrente, ne’ era intervenuta alcuna dazione di denaro; le parti, dunque, pur qualificando caparra la dazione dell’assegno, non avevano inteso attribuire alla dazione gli effetti propri della caparra e la Corte territoriale, sotto questo profilo, ha omesso di indagare in merito alla reale intenzione delle parti, limitandosi all’esame del dato letterale.

3.1 Il motivo e’ fondato.

Occorre premettere che lo stesso giudice di appello ha dato atto che ” l’assegno era stato consegnato a un fiduciario…quale caparra confirmatoria”…”da imputare a titolo in conto di prezzo all’atto pubblico di compravendita…che il depositario consegnera’ al sig. (OMISSIS) alla effettuazione del rogito di acquisto in caso di inadempimento dei signori (OMISSIS)” (pag. 5 della sentenza) e ha ulteriormente affermato che proprio l’assegno doveva garantire l’adempimento (pag. 6).

La fattispecie in fatto, come ricostruita dal giudice del merito, pertanto non poteva essere ricondotta alla caparra confirmatoria, come disciplinata dall’articolo 1385 c.c. e in questo la censura di falsa applicazione della norma di legge e’ fondata.

Infatti, la caparra ha natura reale (cfr. Cass. 15/4/2002 n. 5424) con il corollario che gli effetti, giuridici suoi propri non si producono se non viene consegnata una somma di denaro o una determinata quantita’ di cose fungibili a”‘altra parte contrattuale per il caso di inadempimento del contratto principale.

Nella fattispecie:

- non e’ stata consegnata una somma di denaro o altra quantita’ di cose fungibili;

- la controparte contrattuale non ha avuto la disponibilita’ dell’assegno, che per effetto dello stesso accordo era consegnato a un fiduciario di entrambe le parti che doveva trattenerlo in deposito fino al verificarsi dell’adempimento o dell’inadempimento e non poteva incassarlo;

- la somma di denaro non e’ mai uscita dalla disponibilita’ degli emittenti l’assegno in quanto questo non fu mai incassato.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare:

- che sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall’articolo 1385 c.c., comma 1, al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purche’ sia anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. 15/4/2002 n. 5424 cit.);

- che tenuto conto della funzione dell’assegno bancario, la caparra ben puo’ essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, quindi, salvo buon fine (Cass. 09/08/2011 n. 17127).

Nella fattispecie, tuttavia, l’effetto proprio della conclusione di un contratte; di caparra (la perdita della disponibilita’ della somma di denaro a favore della controparte contrattuale e il connesso rafforzamento del vincolo obbligatorio) non si e’ realizzato ne’ poteva realizzarsi perche’, coine’ gia’ riferito:

- la somma di denaro (differentemente dal caso esaminato da Cass. 5424/2002 cit.) non e’ mai uscita, ne’ doveva uscire (se non dopo l’adempimento o l’inadempimento) dal patrimonio dei promissari acquirenti i quali, rimanevano liberi di disporre della somma corrispondente all’importo dell’assegno la cui dazione, quindi, non svolgeva alcuna funzione di rafforzamento del vincolo obbligatorio;

la somma di denaro non e mai entrata nella disponibilita’ del promittente venditore e non per sua negligenza (come nel caso esaminato da Cass. 17127/011 cit.), ma perche’, in forza degli accordi assunti, non poteva da lui essere incassata se non dopo l’adempimento e, a quel momento, poteva essere incassata solo in conto prezzo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1478 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo:

- che la Corte di Appello non aveva chiarito di quale inadempimento si fosse reso responsabile il ricorrente;

- che con l’assegno si era inteso garantire il (OMISSIS) dell’adempimento di (OMISSIS) e (OMISSIS).

4.1 Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.

5. In conclusione in ricorso deve essere accolto in conseguenza dell’accoglimento dei terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accolto l’appello di (OMISSIS) e deve essere rigettata la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) di sua condanna al pagamento della somma di lire 150.000.000 per mancanza del titolo sul quale essi hanno fondato la pretesa.

La pattuizione delle parti in ordine alla cosiddetta caparra, era stata formulata in modo tale da ingenerare, oggettivamente, ragionevoli equivoci e puo’ escludersi, nei confronti degli odierni soccombenti, qualsiasi colpa nell’avere intrapreso questa iniziativa giudiziaria; in cio’ si ravvisano i giusti motivi che, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. (nei testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui alla Legge n. 69 del 2009) giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’appello di (OMISSIS) e, in riforma della sentenza appellata, rigetta La domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) di condanna del (OMISSIS) al pagamento della somma di lire 150.000.000.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

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